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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 07883/2022

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ato la seguente .ORDINANZA sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege, dall'Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore; - intimata - e contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata e contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 311, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Campania 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicata il 15.11.2012; ascoltata la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa

1. L'Agenzia delle Entrate notificava 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] (ric., p. 2), alla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & C., l'avviso di accertamento n.

REF02T100239 2006, ai fini delle imposte dirette ed Iva, per un importo di Euro 289.391,45 oltre accessori e sanzioni, in relazione al periodo dal 1°.10.2001 al 31.12.2001.

Chiariva l'Ente impositore che l'accertamento tributario traeva origine da un [OSCURATO:PERSONA] di Costatazione redatto dalla Guardia di Finanza di Napoli nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], e di altro PVC esteso nei confronti di società lonnbarde con cui essa aveva rapporti commerciali.

Era emerso che le tre società "erano dedite alla organizzazione e gestione di attività illecita nel settore informatico ... gestita attraverso l'interposizione fittizia ... l'illecito risparmio d'imposta, lucrato per tal via, veniva, poi, utilizzato per la collocazione sul mercato nazionale, a prezzi altamente competitivi, dei software gestionali" (ric., p. 2).

Ulteriore elemento raccolto nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] era poi costituito dalla mancata presentazione della denuncia dei redditi in relazione all'anno 2001, e comunque la società "non aveva alcun tipo di struttura, sia commerciale che finanziaria o tecnica, tale da poter porre in essere e gestire rapporti e transazioni commerciali di considerevole importo" (ric., p. 3).

2. La contribuente contestava l'atto impositivo innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Napoli, che accoglieva il ricorso ed annullava l'atto impositivo, ritenendo che la società non fosse stata nella possibilità di produrre la documentazione giustificativa della propria regolare condotta fiscale, in quanto sequestrata dalla Guardia di Finanza.

3. Avverso la decisione assunta dalla CTP l'Amministrazione finanziaria proponeva impugnazione innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] della Campania, che confermava la decisione dei giudici di primo grado, compensando le spese di lite tra le parti.

4. La decisione assunta dalla CTR di Napoli è stata impugnata con ricorso per cassazione dall'Agenzia delle Entrate, che si affida a quattro strumenti di gravame.

La società ed i soci non si sono costituiti.

In considerazione delle contestazioni avanzate dalla ricorrente [OSCURATO:PERSONA] finanziaria, che ha lamentato anche errori in procedendo, si è ritenuto necessario disporre d'ufficio l'acquisizione integrale dei fascicoli dei gradi di merito, rinviando il giudizio a nuovo ruolo.

4.1. Pervenuta la documentazione, la causa è stata nuovamente fissata per la trattazione.

4.2. Il P.M., nella persona del s.[OSCURATO:PERSONA], ha fatto pervenire le proprie conclusioni scritte, domandando l'accoglimento del ricorso introdotto dall'Amministrazione finanziaria, perché la società contribuente si era cancellata dal registro delle imprese ancor prima di proporre l'originaria impugnazione avverso l'avviso di accertamento.

Ragioni della decisione

1. Mediante il suo primo motivo di impugnazione, proposto ai sensi dell'art. 360, comma primo, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., l'Amministrazione finanziaria contesta la nullità della sentenza, in conseguenza della violazione degli artt. 75, terzo comma, e 110, cod. proc. civ., nonché dell'art. 2945, secondo comma, cod. civ., in cui è incorsa l'impugnata CTR, per non aver rilevato il difetto di legittimazione processuale della [OSCURATO:PERSONA], che ha proposto l'originario ricorso nell'anno 2006, sebbene risultasse cancellata dal registro delle imprese, e pertanto estinta, sin dal 17.9.2002 (ric., p. 5).

2. Con il secondo motivo di ricorso, introdotto ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., l'Agenzia delle Entrate censura la nullità della pronuncia adottata dalla CTR in conseguenza della violazione degli artt. 14, 29 e 61, del D.Lgs. n. 546 del 1992 e degli artt. 101 e 102, nonché 157 e 159, del cod. proc. civ., per non avere il giudice dell'appello, come già il giudice di primo grado, rilevato che in materia di opposizione all'atto impositivo emesso nei confronti della società di persone sussiste il litisconsorzio necessario tra la società ed i soci.

3. Mediante il suo terzo strumento d'impugnazione, proposto ai sensi dell'art. 360, comma primo, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., l'Amministrazione finanziaria critica la nullità della sentenza in cui è incorsa la CTR, e comunque la violazione degli artt. 111, sesto comma, Cost., e 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., nonché degli artt.118 disp. att. cod. civ., e 1, comma 2, e 36, comma 2, ed ancora, degli artt. 2 e 4, 53 e 54 del D.Lgs. n. 546 del 1992, avendo il giudice dell'appello adottato una motivazione dalla decisione assolutamente mancante, o comunque meramente apparente.

4. Con il quarto motivo di ricorso, ancora introdotto ai sensi dell'art. 360, comma primo, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., l'Agenzia delle Entrate lamenta la nullità della sentenza adottata dalla CTR, e comunque la violazione degli artt. 115 e 116 [cod. proc. civ.] per avere il giudice dell'appello fondato la propria decisione su una documentazione che non risulta ritualmente prodotta, e senza neppure precisare a chi spettasse l'onere di produzione.

5. Mediante il suo primo strumento di impugnazione l'Amministrazione finanziaria contesta il difetto di legittimazione processuale, sin dalla proposizione del ricorso introduttivo in primo grado, della [OSCURATO:PERSONA], per averlo depositato quando era già stata cancellata dal registro delle imprese.

Il motivo di impugnazione appare fondato.

Il ricorso introduttivo del giudizio, a seguito della notificazione dell'avviso di accertamento avvenuta in data 11.4.2006 (sent.

CTR, p.

II), risulta essere stato proposto dalla società nel successivo mese di giugno 2006, quando la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & C., in persona della liquidatrice e socia accomandataria [OSCURATO:PERSONA], che l'ha introdotto, era già estinta, essendosi cancellata dal registro delle imprese il 17.9.2002, e risultava pertanto priva della legittimazione processuale che, se del caso, sarebbe spettata (solo) ai soci quali successori.

In proposito questa Corte di legittimità, proponendo un orientamento condivisibile ed al quale si intende pertanto assicurare continuità, ha avuto recentemente occasione di statuire che "nel processo tributario la cancellazione dal registro delle imprese, con estinzione della società prima della notifica dell'avviso di accertamento e dell'instaurazione del giudizio, determina il difetto della sua capacità processuale e il difetto di legittimazione a rappresentarla dell'ex liquidatore, sicché non sussistendo possibilità di prosecuzione dell'azione, la sentenza impugnata con ricorso per cassazione deve essere annullata senza rinvio ex art. 382 c.p.c., venendo in rilievo un vizio insanabile originario del processo, che avrebbe dovuto condurre, sin dal primo grado, ad una pronuncia declinatoria di rito", Cass. sez.

V, 19.9.2019, n. 23365; non essendosi mancato, già in precedenza, di specificare che "in tema di contenzioso tributario, la cancellazione dal registro delle imprese, con estinzione della società prima della notifica dell'avviso di accertamento e dell'instaurazione del giudizio di primo grado, determina il difetto della sua capacità processuale e il difetto di legittimazione a rappresentarla dell'ex liquidatore, sicché eliminandosi ogni possibilità di prosecuzione dell'azione, consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con ricorso per cassazione, ricorrendo un vizio insanabile originario del processo, che avrebbe dovuto condurre da subito ad una pronuncia declinatoria di merito", Cass. 23 marzo 2016, n. 5736.

6. La sentenza impugnata deve quindi essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, in considerazione del disposto di cui all'art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., questa Corte di legittimità può decidere nel merito, accogliendo il primo motivo di impugnazione e dichiarando l'inammissibilità dell'originario ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA].

Gli ulteriori motivi di impugnazione rimangono assorbiti.

6.1. Tenuto conto della natura della decisione, e delle vicende del giudizio, appare equo disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti anche in relazione al giudizio di legittimità.

La Corte, P.Q.M. accoglie il primo motivo di ricorso introdotto dall'Agenzia delle Entrate, assorbiti gli ulteriori e, pronunciando ai sensi dell'art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., cassa la sentenza impugnata e dichiara inammissibile l'originario

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente .ORDINANZA sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege, dall'Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore; - intimata - e contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata e contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 311, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Campania 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicata il 15.11.2012; ascoltata la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa 1. L'Agenzia delle Entrate notificava 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] (ric., p. 2), alla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & C., l'avviso di accertamento n. REF02T100239 2006, ai fini delle imposte dirette ed Iva, per un importo di Euro 289.391,45 oltre accessori e sanzioni, in relazione al periodo dal 1°.10.2001 al 31.12.2001. Chiariva l'Ente impositore che l'accertamento tributario traeva origine da un [OSCURATO:PERSONA] di Costatazione redatto dalla Guardia di Finanza di Napoli nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], e di altro PVC esteso nei confronti di società lonnbarde con cui essa aveva rapporti commerciali. Era emerso che le tre società "erano dedite alla organizzazione e gestione di attività illecita nel settore informatico ... gestita attraverso l'interposizione fittizia ... l'illecito risparmio d'imposta, lucrato per tal via, veniva, poi, utilizzato per la collocazione sul mercato nazionale, a prezzi altamente competitivi, dei software gestionali" (ric., p. 2). Ulteriore elemento raccolto nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] era poi costituito dalla mancata presentazione della denuncia dei redditi in relazione all'anno 2001, e comunque la società "non aveva alcun tipo di struttura, sia commerciale che finanziaria o tecnica, tale da poter porre in essere e gestire rapporti e transazioni commerciali di considerevole importo" (ric., p. 3). 2. La contribuente contestava l'atto impositivo innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Napoli, che accoglieva il ricorso ed annullava l'atto impositivo, ritenendo che la società non fosse stata nella possibilità di produrre la documentazione giustificativa della propria regolare condotta fiscale, in quanto sequestrata dalla Guardia di Finanza. 3. Avverso la decisione assunta dalla CTP l'Amministrazione finanziaria proponeva impugnazione innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] della Campania, che confermava la decisione dei giudici di primo grado, compensando le spese di lite tra le parti. 4. La decisione assunta dalla CTR di Napoli è stata impugnata con ricorso per cassazione dall'Agenzia delle Entrate, che si affida a quattro strumenti di gravame. La società ed i soci non si sono costituiti. In considerazione delle contestazioni avanzate dalla ricorrente [OSCURATO:PERSONA] finanziaria, che ha lamentato anche errori in procedendo, si è ritenuto necessario disporre d'ufficio l'acquisizione integrale dei fascicoli dei gradi di merito, rinviando il giudizio a nuovo ruolo. 4.1. Pervenuta la documentazione, la causa è stata nuovamente fissata per la trattazione. 4.2. Il P.M., nella persona del s.[OSCURATO:PERSONA], ha fatto pervenire le proprie conclusioni scritte, domandando l'accoglimento del ricorso introdotto dall'Amministrazione finanziaria, perché la società contribuente si era cancellata dal registro delle imprese ancor prima di proporre l'originaria impugnazione avverso l'avviso di accertamento. Ragioni della decisione 1. Mediante il suo primo motivo di impugnazione, proposto ai sensi dell'art. 360, comma primo, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., l'Amministrazione finanziaria contesta la nullità della sentenza, in conseguenza della violazione degli artt. 75, terzo comma, e 110, cod. proc. civ., nonché dell'art. 2945, secondo comma, cod. civ., in cui è incorsa l'impugnata CTR, per non aver rilevato il difetto di legittimazione processuale della [OSCURATO:PERSONA], che ha proposto l'originario ricorso nell'anno 2006, sebbene risultasse cancellata dal registro delle imprese, e pertanto estinta, sin dal 17.9.2002 (ric., p. 5). 2. Con il secondo motivo di ricorso, introdotto ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., l'Agenzia delle Entrate censura la nullità della pronuncia adottata dalla CTR in conseguenza della violazione degli artt. 14, 29 e 61, del D.Lgs. n. 546 del 1992 e degli artt. 101 e 102, nonché 157 e 159, del cod. proc. civ., per non avere il giudice dell'appello, come già il giudice di primo grado, rilevato che in materia di opposizione all'atto impositivo emesso nei confronti della società di persone sussiste il litisconsorzio necessario tra la società ed i soci. 3. Mediante il suo terzo strumento d'impugnazione, proposto ai sensi dell'art. 360, comma primo, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., l'Amministrazione finanziaria critica la nullità della sentenza in cui è incorsa la CTR, e comunque la violazione degli artt. 111, sesto comma, Cost., e 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., nonché degli artt.118 disp. att. cod. civ., e 1, comma 2, e 36, comma 2, ed ancora, degli artt. 2 e 4, 53 e 54 del D.Lgs. n. 546 del 1992, avendo il giudice dell'appello adottato una motivazione dalla decisione assolutamente mancante, o comunque meramente apparente. 4. Con il quarto motivo di ricorso, ancora introdotto ai sensi dell'art. 360, comma primo, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., l'Agenzia delle Entrate lamenta la nullità della sentenza adottata dalla CTR, e comunque la violazione degli artt. 115 e 116 [cod. proc. civ.] per avere il giudice dell'appello fondato la propria decisione su una documentazione che non risulta ritualmente prodotta, e senza neppure precisare a chi spettasse l'onere di produzione. 5. Mediante il suo primo strumento di impugnazione l'Amministrazione finanziaria contesta il difetto di legittimazione processuale, sin dalla proposizione del ricorso introduttivo in primo grado, della [OSCURATO:PERSONA], per averlo depositato quando era già stata cancellata dal registro delle imprese. Il motivo di impugnazione appare fondato. Il ricorso introduttivo del giudizio, a seguito della notificazione dell'avviso di accertamento avvenuta in data 11.4.2006 (sent. CTR, p. II), risulta essere stato proposto dalla società nel successivo mese di giugno 2006, quando la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & C., in persona della liquidatrice e socia accomandataria [OSCURATO:PERSONA], che l'ha introdotto, era già estinta, essendosi cancellata dal registro delle imprese il 17.9.2002, e risultava pertanto priva della legittimazione processuale che, se del caso, sarebbe spettata (solo) ai soci quali successori. In proposito questa Corte di legittimità, proponendo un orientamento condivisibile ed al quale si intende pertanto assicurare continuità, ha avuto recentemente occasione di statuire che "nel processo tributario la cancellazione dal registro delle imprese, con estinzione della società prima della notifica dell'avviso di accertamento e dell'instaurazione del giudizio, determina il difetto della sua capacità processuale e il difetto di legittimazione a rappresentarla dell'ex liquidatore, sicché non sussistendo possibilità di prosecuzione dell'azione, la sentenza impugnata con ricorso per cassazione deve essere annullata senza rinvio ex art. 382 c.p.c., venendo in rilievo un vizio insanabile originario del processo, che avrebbe dovuto condurre, sin dal primo grado, ad una pronuncia declinatoria di rito", Cass. sez. V, 19.9.2019, n. 23365; non essendosi mancato, già in precedenza, di specificare che "in tema di contenzioso tributario, la cancellazione dal registro delle imprese, con estinzione della società prima della notifica dell'avviso di accertamento e dell'instaurazione del giudizio di primo grado, determina il difetto della sua capacità processuale e il difetto di legittimazione a rappresentarla dell'ex liquidatore, sicché eliminandosi ogni possibilità di prosecuzione dell'azione, consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con ricorso per cassazione, ricorrendo un vizio insanabile originario del processo, che avrebbe dovuto condurre da subito ad una pronuncia declinatoria di merito", Cass. 23 marzo 2016, n. 5736. 6. La sentenza impugnata deve quindi essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, in considerazione del disposto di cui all'art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., questa Corte di legittimità può decidere nel merito, accogliendo il primo motivo di impugnazione e dichiarando l'inammissibilità dell'originario ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA]. Gli ulteriori motivi di impugnazione rimangono assorbiti. 6.1. Tenuto conto della natura della decisione, e delle vicende del giudizio, appare equo disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti anche in relazione al giudizio di legittimità. La Corte, P.Q.M. accoglie il primo motivo di ricorso introdotto dall'Agenzia delle Entrate, assorbiti gli ulteriori e, pronunciando ai sensi dell'art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., cassa la sentenza impugnata e dichiara inammissibile l'originario
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