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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 dicembre 2021

Cassazione n. 11897/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( SENEGAL) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2020 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Cagliari ha confermato la sentenza di primo grado nei confronti dell'imputato di condanna alla pena di giustizia per il reato di cui agli artt 482-489 cp in relazione alla falsificazione di patente rilasciata da uno Stato estero.

Avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'imputato tramite il difensore articolando tre motivi ed eccependo con la memoria depositata telematicamente la prescrizione del reato.

Con il primo motivo si lamenta manifesta illogicità di motivazione in relazione alla ritenuta validità della patente di guida, che secondo i risultati di prova non sarebbe stata convertita mentre l'imputato risiedeva da oltre un anno in Italia;con il secondo motivo si lamenta l'illogicità di motivazione quanto alla ritenuta falsità del documento;con il terzo motivo ci si duole della violazione dell'art 10 c.p, poiché dai dati della patente emergerebbe che questa fosse stata rilasciata e falsificata in Senegal, quando il ricorrente non si trovava in Italia; con il quarto motivo si prospetta la prescrizione del reato.

Il primo motivo di ricorso non appare manifestamente infondato quanto al tema della condizione di validità della patente al fine della conduzione del veicolo in Italia sul quale la sentenza impugnata appare lacunosa; pertanto il Collegio può rilevare la prescrizione del reato, essendo decorso il relativo termine ( reato accertato in data 29.5.2012).Gli altri motivi sono assorbiti.

La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.

PQM Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

Deciso il 9.12.2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA].

Eduardo de [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( SENEGAL) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2020 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Cagliari ha confermato la sentenza di primo grado nei confronti dell'imputato di condanna alla pena di giustizia per il reato di cui agli artt 482-489 cp in relazione alla falsificazione di patente rilasciata da uno Stato estero. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'imputato tramite il difensore articolando tre motivi ed eccependo con la memoria depositata telematicamente la prescrizione del reato. Con il primo motivo si lamenta manifesta illogicità di motivazione in relazione alla ritenuta validità della patente di guida, che secondo i risultati di prova non sarebbe stata convertita mentre l'imputato risiedeva da oltre un anno in Italia;con il secondo motivo si lamenta l'illogicità di motivazione quanto alla ritenuta falsità del documento;con il terzo motivo ci si duole della violazione dell'art 10 c.p, poiché dai dati della patente emergerebbe che questa fosse stata rilasciata e falsificata in Senegal, quando il ricorrente non si trovava in Italia; con il quarto motivo si prospetta la prescrizione del reato. Il primo motivo di ricorso non appare manifestamente infondato quanto al tema della condizione di validità della patente al fine della conduzione del veicolo in Italia sul quale la sentenza impugnata appare lacunosa; pertanto il Collegio può rilevare la prescrizione del reato, essendo decorso il relativo termine ( reato accertato in data 29.5.2012).Gli altri motivi sono assorbiti. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione. PQM Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Deciso il 9.12.2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]. Eduardo de [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 11897/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris