CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 28209/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 11395/2024 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale il ricorrente, nel giudizio abbreviato, era stato ritenuto responsabile dei delitti di furto aggravato e tentato furto aggravato; Considerato che il ricorso è articolato in tre motivi, e ritenuto che: Il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia l'insufficienza e la contraddittorietà della motivazione in ordine alla mancata esclusione dell'aggravante dell'esposizione a pubblica fede per il fatto di cui al capo A) dell'imputazione, non è deducibile, per come formulato, perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici, ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710-01). Il terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente censura il vizio motivazionale in ordine alla mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma 4, cod. pen., è manifestamente infondato in quanto, se, ai fini della sua concessione, può rilevare anche il criterio sussidiario del riferimento alle condizioni economiche del soggetto passivo, ciò avviene solo quando il danno, pur essendo di speciale tenuità oggettiva, possa rappresentare un pregiudizio per la persona offesa, in ragione delle sue disagiate condizioni economiche (Sez. 5, n. 34310 del 19/01/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265669 - 01). Il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente eccepisce l'improcedibilità del reato di cui al capo B) per difetto di querela, è fondato. In effetti, il d.lgs. 150 del 2022, entrato in vigore dopo la pronunzia di appello, ha modificato la procedibilità per il delitto tentato contestato, subordinandola alla presentazione della querela. La sentenza di primo grado evidenzia (vds. pag. 4) che la conoscenza di tale fatto di reato è avvenuto tramite CNR e tramite i verbali di riconoscimento fotografico. Non risultando dagli atti la presentazione della querela, l'azione penale non può essere proseguita per difetto di querela. Per l'effetto, la pena complessivamente comminata deve essere rideterminata anni uno mesi quattro di reclusione ed euro 666 di multa, alla quale così si perviene: previa eliminazione, dalla pena di anni uno mesi otto di reclusione ed euro 800 di multa complessivamente inflitta, di quella individuata per il reato sub B) di mesi quattro di reclusione ed euro 134 di multa ( così ridotta, per il rito, quella di mesi sei di reclusione ed euro 200 di multa individuata per il predetto delitto sub B), si perviene alla predetta pena finale, di anni uno mesi quattro di reclusione ed euro 166 di multa per il solo residuo delitto sub A). P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al reato di cui al capo B) perché l'azione penale non può essere proseguita per difetto della condizione di procedibilità, e per l'effetto, elimina la relativa pena. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. C