CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 marzo 2024
Cassazione n. 21408/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e la memoria del difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA] in data 21 marzo 2024 che insiste nella fondatezza del ricorso richiedendo la trasmissione degli atti alla Sezione competente. OSSERVA Ritenuto che il ricorso con cui si censura il dispositivo della decisione che non conterrebbe la pena irrogata è manifestamente infondato tenuto conto che, in ragione delle distinte pene irrogate dal Tribunale in ordine ai capi a (un anno di reclusione) e b (tre mesi di reclusione), la Corte territoriale ha dichiarato non doversi procedere per prescrizione in ordine al capo a), con conseguente residuo di pena di tre mesi di reclusione già irrogata per il delitto previsto dagli artt. 81, 361, primo e secondo comma, cod. pen. di cui al capo b); rilevato, pertanto, che nessuna incertezza sussiste in ordine alla pena in tal modo determinata dalla congiunta lettura delle due decisioni; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1