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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 aprile 2024

Cassazione n. 27207/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; As, Rilevato che, con sentenza del 5 ottobre 2023, la Corte d'appello di Roma ha confermato la sentenza di primo grado, emessa il 6 novembre 2019 dal Tribunale di Roma, che aveva condannato l'imputato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990; che avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, lamentando: 1) la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e vizi della motivazione, quanto all'omessa riconduzione della fattispecie a un consumo personale; 2) la violazione dell'art. 131-bis cod. pen. e vizi della motivazione, quanto alla particolare tenuità del fatto, viste l'incensuratezza, la giovane età dell'imputato, la modestia dell'episodio.

Considerato che, il ricorso è inammissibile, perché basato su generiche asserzioni sganciate da una critica alla motivazione della sentenza; che la responsabilità penale è stata motivatamente ritenuta sussistente dai giudici di primo e secondo grado, con conforme valutazione, sulla base dell'univoco quadro istruttorio (pagg. 2-3 della sentenza impugnata); che l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. è stata correttamente esclusa, per la relativa gravità del fatto, che ha giustificato lo scosta mento della pena dal minimo edittale, e per l'avvenuta considerazione della giovane età, dell'incensuratezza e della sofferenza psicologica dell'imputato ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; che, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 5 aprile 2024 Il Consigliere estensore rAPOSITATA I Presiden

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; As, Rilevato che, con sentenza del 5 ottobre 2023, la Corte d'appello di Roma ha confermato la sentenza di primo grado, emessa il 6 novembre 2019 dal Tribunale di Roma, che aveva condannato l'imputato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990; che avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, lamentando: 1) la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e vizi della motivazione, quanto all'omessa riconduzione della fattispecie a un consumo personale; 2) la violazione dell'art. 131-bis cod. pen. e vizi della motivazione, quanto alla particolare tenuità del fatto, viste l'incensuratezza, la giovane età dell'imputato, la modestia dell'episodio. Considerato che, il ricorso è inammissibile, perché basato su generiche asserzioni sganciate da una critica alla motivazione della sentenza; che la responsabilità penale è stata motivatamente ritenuta sussistente dai giudici di primo e secondo grado, con conforme valutazione, sulla base dell'univoco quadro istruttorio (pagg. 2-3 della sentenza impugnata); che l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. è stata correttamente esclusa, per la relativa gravità del fatto, che ha giustificato lo scosta mento della pena dal minimo edittale, e per l'avvenuta considerazione della giovane età, dell'incensuratezza e della sofferenza psicologica dell'imputato ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; che, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5 aprile 2024 Il Consigliere estensore rAPOSITATA I Presiden
Sentenza Cassazione n. 27207/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris