CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 marzo 2026
Cassazione n. 07016/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
DECRETOsul ricorso iscritto al n. 6192/2022 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA]controAGENZIA DELLE ENTRATE in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Comm.trib.reg. Sicilia n.7313/2021 depositata il24/08/2021Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;Numero registro generale 6192/2022Numero sezionale 667/2026Numero di raccolta generale 7016/2026Data pubblicazione 24/03/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivoNumero registro generale 6192/2022Numero sezionale 667/2026Numero di raccolta generale 7016/2026Data pubblicazione 24/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] DELEGATAha pronunciato il seguenteDECRETOsul ricorso iscritto al n. 6192/2022 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA]controAGENZIA DELLE ENTRATE in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Comm.trib.reg. Sicilia n.7313/2021 depositata il24/08/2021Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;Numero registro generale 6192/2022Numero sezionale 667/2026Numero di raccolta generale 7016/2026Data pubblicazione 24/03/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 20/03/2026Antonella Dell'OrfanoP.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 20/03/2026Antonella Dell'Orfano