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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 marzo 2024

Cassazione n. 18746/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI: 05ZYHE6) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2023 del GIP TRIBUNALE di NOVARAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] 1/ass nei confronti della sentenza di applicazione della pena su richiesta del Tribunale di Novara del 13 ottobre 2023 è manifestamente infondato, in quanto, pur prospettando, peraltro genericamente, senza alcuna analisi della condotta, una errata qualificazione giuridica del fatto, a causa della mancata qualificazione della condotta di detenzione di 1.020,00 grammi di cocaina ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, richiede una rivalutazione della condotta, mentre la ricorribilità ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. per l'errata qualificazione giuridica del fatto è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, dovendo in particolare escludersi l'ammissibilità dell'impugnazione che richiami, quale necessario passaggio logico del motivo di ricorso, aspetti in fatto e probatori che non risultino con immediatezza dalla contestazione (Sez. 6, Ordinanza n. 3108 del 08/01/2018, Antoci, Rv. 272252; Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275971), evenienza non certamente ravvisabile nel caso in esame.

Ne consegue l'inammissibilità del ricorso a causa dell'evidente infondatezza dell'unico motivo al quale è stato affidato.

Rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 1 marzo 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI: 05ZYHE6) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2023 del GIP TRIBUNALE di NOVARAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] 1/ass nei confronti della sentenza di applicazione della pena su richiesta del Tribunale di Novara del 13 ottobre 2023 è manifestamente infondato, in quanto, pur prospettando, peraltro genericamente, senza alcuna analisi della condotta, una errata qualificazione giuridica del fatto, a causa della mancata qualificazione della condotta di detenzione di 1.020,00 grammi di cocaina ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, richiede una rivalutazione della condotta, mentre la ricorribilità ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. per l'errata qualificazione giuridica del fatto è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, dovendo in particolare escludersi l'ammissibilità dell'impugnazione che richiami, quale necessario passaggio logico del motivo di ricorso, aspetti in fatto e probatori che non risultino con immediatezza dalla contestazione (Sez. 6, Ordinanza n. 3108 del 08/01/2018, Antoci, Rv. 272252; Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275971), evenienza non certamente ravvisabile nel caso in esame. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso a causa dell'evidente infondatezza dell'unico motivo al quale è stato affidato. Rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 1 marzo 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 18746/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris