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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 25 gennaio 2021

Cassazione n. 38253/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso 17647-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], quale legale rappresentante dell'[OSCURATO:PERSONA] domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 929/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; )+. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 17647 sez.

ML - ud. 12-10-2021 -2- RG 17647/2020 [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Catania, con la sentenza n. 929/2019, ha confermato la pronuncia del 19.5.2017 del Tribunale di Ragusa con la quale era stata respinta l'opposizione avverso l'iscrizione a ruolo e relativa cartella di pagamento, per crediti relativi a contributi IVS e somme aggiuntive (primo e secondo trimestre 2005 nonché terzo e quarto trimestre 2004), proposta dall'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] spa.

2. I giudici di seconde cure hanno ritenuto che fosse stata raggiunta la prova documentale che la sede effettiva della società era quella di via Palma di Montechiaro

214. Infatti, hanno evidenziato che: a) la cartella risultava notificata a [OSCURATO:PERSONA] alla via Palma di Montechiaro 214 dopo l'accertata e non contestata irreperibilità ex art. 139 cpc alla via Picardi 26; b) la domanda di sgravio all'[OSCURATO:PERSONA] risultava inoltrata dalla ditta "[OSCURATO:PERSONA] e Schembari C. la SS" "via Palma di Montechiaro 214"; c) l'avviso di intimazione del 21.10.2011 risultava indirizzato a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in via Palma di Montechiaro 124 e consegnato all'addetto alla casa, ufficio o azienda, per cui sia gli atti esternati dalla società che quelli ricevuti avevano tutti come riferimento la sede di via Palma di Montechiaro.

Hanno, poi, precisato che non era stata vinta la presunzione che la persona rinvenuta e addetta alla ricezione non lo fosse per non avere ricevuto alcun incarico. 3.

Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], quale legale rapp.te dell'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] affidato a sei motivi.

4. L'[OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] spa non hanno svolto attività difensiva.

5. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 380 bis cpc.

6. La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi possono essere così sintetizzati. 1 4A- RG 17647/2020

2. Con il primo motivo si eccepisce la nullità della sentenza per vizio di costituzione del giudice ex art. 158 cpc, in relazione all'art. 360 co. 1 n. 4 cpc, stante l'illegittimità costituzionale della legge n 98/2013, artt. da 62 a 72 di conversione con modificazioni del Di 21.6.2013 n. 69, in relazione all'art. 106 co. 2 della Costituzione, per essere stato giudice relatore/estensore del Collegio giudicante un giudice ausiliario.

3. Con il secondo motivo si denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 145, 19, 116 cpc e 2697 cc, con riferimento all'art. 360 n. 3 cpc, per avere erroneamente ritenuto la Corte territoriale che era stata raggiunta la prova documentale che la sede effettiva della società fosse quella di via Palma di Montechiaro, quando invece anche per le società prive di personalità giuridica si doveva presumere la coincidenza tra sede legale e luogo di svolgimento continuativo dell'attività sociale.

4. Con il terzo motivo si lamenta l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell'art. 360 n. 5 cpc, per non avere la Corte territoriale considerato che l'istanza di sgravio prodotta dall'[OSCURATO:PERSONA] e l'intimazione di pagamento, entrambe recanti l'indirizzo "[OSCURATO:PERSONA] di Montechiaro", non erano affatto coeve alla relazione di notifica della cartella di pagamento, bensì successive nel tempo.

5. Con il quarto motivo si obietta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 cc e dell'art. 116 cpc, in relazione all'art. 360 n. 3 cpc, per non avere accertato la Corte territoriale con rigore se la cartella di pagamento, non notificata presso la sede legale, fosse stata effettivamente notificata presso una sede effettiva.

6. Con il quinto motivo si censura la violazione dell'art. 145 e 19 cpc, con riferimento all'art. 360 n. 3 cpc, in elazione alla notificazione dell'avviso di intimazione, per avere la Corte di merito ritenuto addetta alla ricezione degli atti una persona che non si trovava nella sede legale della società.

7. Con il sesto motivo la ricorrente si duole della violazione dell'art.112 cpc, in relazione all'art. 360 co. 1 n. 4 cpc, per non essersi la Corte pronunciata sulla eccepita intervenuta decadenza dell'[OSCURATO:PERSONA] dalla pretesa ai sensi dell'art. 25 d.lgs. n. 46 del 1999.RG 17647/2020

8. Il primo motivo non è meritevole di accoglimento.

9. La prospettata questione di costituzionalità, formulata a fondamento della eccezione di nullità della sentenza impugnata, è manifestamente infondata, posto che a seguito delle due ordinanze di remissione n. 32032 e n. 32033, entrambe depositate il 9.12.2019, con la quale questa stessa Corte ha dubitato della conformità della normativa richiamata al dettato costituzionale, la Corte Costituzionale si è pronunciata, con sentenza n. 41 del 25 gennaio 2021, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale degli articoli da 62 a 72 compresi della Legge n. 98 del 2013, "nella parte in cui non prevedono che essi si applichino fino a quando non verrà completato il riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria nei tempi stabiliti dall'art. 32 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116". [OSCURATO:PERSONA], operando un misurato bilanciamento tra i diversi valori costituzionali, ed allo scopo di evitare pregiudizi irreparabili all'amministrazione della giustizia, ha ribadito, in motivazione, la legittimità della costituzione dei collegi delle Corti di Appello ai quali abbia partecipato non più di un giudice ausiliario.

Dal che deriva la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale prospettata da parte ricorrente, poiché esattamente coincidente con quella appena scrutinata dalla Corte Costituzionale con la già richiamata sentenza n. 41 del 2021 (cfr. Cass. n. 23208/2021).

1. Il secondo, il terzo il quarto ed il quinto motivo, da trattarsi congiuntamente perché interferenti, sono inammissibili, con esclusione della possibilità di rimettere la causa in pubblica udienza, come richiesto da parte ricorrente nella memoria, in quanto si tratta di questioni già esaminate da questa Corte.

2. Invero, le censure ivi formulate, al di là delle denunziate violazioni di legge, si limitano, in sostanza, in una richiesta di riesame del merito della causa attraverso una nuova valutazione delle risultanze processuali in quanto sono appunto finalizzate ad ottenere una revisione degli accertamenti di fatto compiuti dalla Corte territoriale (Cass. n. 6519/2019) che, con motivazione giuridicamente corretta e congrua, è giunta alla RG 17647/2020 conclusione che "via Palma di Montechiaro 214" fosse l'indirizzo della sede effettiva della società.

3. Inammissibile è pure la asserita violazione dell'ad 2697 cod. civ. che si ha, tecnicamente, solo nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onere, poiché in questo caso vi è un erroneo apprezzamento sull'esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art. 360, n. 5, cpc (Cass. n. 17313/2020).

4. Le censure articolate ex art. 360 n. 5 cpc incontrano, però, il limite sia della cd.

"doppia conforme di cui all'art. 348 ter u.c. cpc, limitatamente agli stessi fatti decisi in modo conforme dai giudici di merito, sia perché deve in ogni caso precisarsi che l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. in I. n. 134 del 2012, ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia): nella fattispecie, invece, i fatti storici denunciati risultano esaminati e valutati dalla Corte territoriale in modo, però, differente da quello prospettato da parte ricorrente.

5. In tema di ricorso per cassazione, poi, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova 4 AQ- RG 17647/2020 soggetti invece a valutazione (Cass. n. 27000/2016; Cass. n. 13960/2014): ipotesi, queste, non ravvisabili nel caso in esame.

6. Inoltre, l'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo se i fatti storici, come detto nel caso in esame, sono stati comunque presi in considerazione (Cass. n. 19881/2014; Cass. n. 27415/2018) avendo la Corte territoriale motivato adeguatamente tanto sul fatto che la sede di via Palma di Montechiaro 214 fosse la sede della società, quanto sulla circostanza che la persona che aveva ivi ricevuto l'atto fosse priva di qualsiasi incarico per non essere stata vinta la presunzione contraria.

7. Relativamente a tale meccanismo decisorio, non è ravvisabile alcun vizio del ragionamento presuntivo posto a base della decisione in quanto, nella prova per presunzioni, ai sensi degli artt. 2727 e 2729 cc, non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che dal fatto noto sia desumibile univocamente quello ignoto, alla stregua di un giudizio di probabilità basato sull'id quod plerumque accidit, sicché il giudice può trarre il suo libero convincimento dall'apprezzamento discrezionale degli elementi indiziari prescelti, purché dotati dei requisiti legali della gravità, precisione e concordanza (Cass. n. 1163/2020).

8. Nel caso in esame, la Corte territoriale, con adeguata e logica motivazione, ha sottolineato che la società non aveva dimostrato che la persona che aveva sottoscritto la relata di notifica da parte dell'addetto postale al recapito (da qualificarsi come incaricato di un pubblico servizio) non avesse mai ricevuto alcun incarico al riguardo.

9. Va sottolineato, solo per completezza, che la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (Cass.n. 16467/2017). 5 A, RG 17647/2020

10. Anche il sesto motivo è, infine, inammissibile.

11. Oltre al fatto che la Corte territoriale formalmente si è pronunciata sulle altre questioni di cui ai motivi di appello, ritenendole assorbite (punto 6 ultima pagina della gravata sentenza), va in ogni caso ribadito il principio statuito da Cass. n. 27726/2019 secondo cui, in tema di decadenza dal potere di iscrizione a ruolo dei crediti contributivi, ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. n. 46 del 1999, la previsione di cui all'art. 38, comma 12, del d.l. n. 78 del 2010, conv. dalla

I. n. 122 del 2010 - stabilendo che le disposizioni contenute nel citato art. 25 non si applicano, limitatamente al periodo compreso tra 11 gennaio 2010 e il 31 dicembre 2012, ai contributi non versati e agli accertamenti notificati successivamente alla data del 10 gennaio 2004 dall'ente creditore - incide anche sulle decadenze già verificatesi nell'arco temporale compreso tra il primo gennaio 2004 ed il primo gennaio 2010, avuto riguardo alla natura meramente processuale del potere di iscrizione a ruolo ed all'inesistenza di effetti estintivi dell'obbligo contributivo determinati dal verificarsi della decadenza in questione.

12. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere rigettato.

13. Nulla va disposto in ordine alle spese del presente giudizio, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.

14. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.

PQM La Corte rigetta il ricorso.

Nulla in ordine alle spese del presente giudizio.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 17647-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], quale legale rappresentante dell'[OSCURATO:PERSONA] domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 929/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; )+. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 17647 sez. ML - ud. 12-10-2021 -2- RG 17647/2020 [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Catania, con la sentenza n. 929/2019, ha confermato la pronuncia del 19.5.2017 del Tribunale di Ragusa con la quale era stata respinta l'opposizione avverso l'iscrizione a ruolo e relativa cartella di pagamento, per crediti relativi a contributi IVS e somme aggiuntive (primo e secondo trimestre 2005 nonché terzo e quarto trimestre 2004), proposta dall'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] spa. 2. I giudici di seconde cure hanno ritenuto che fosse stata raggiunta la prova documentale che la sede effettiva della società era quella di via Palma di Montechiaro 214. Infatti, hanno evidenziato che: a) la cartella risultava notificata a [OSCURATO:PERSONA] alla via Palma di Montechiaro 214 dopo l'accertata e non contestata irreperibilità ex art. 139 cpc alla via Picardi 26; b) la domanda di sgravio all'[OSCURATO:PERSONA] risultava inoltrata dalla ditta "[OSCURATO:PERSONA] e Schembari C. la SS" "via Palma di Montechiaro 214"; c) l'avviso di intimazione del 21.10.2011 risultava indirizzato a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in via Palma di Montechiaro 124 e consegnato all'addetto alla casa, ufficio o azienda, per cui sia gli atti esternati dalla società che quelli ricevuti avevano tutti come riferimento la sede di via Palma di Montechiaro. Hanno, poi, precisato che non era stata vinta la presunzione che la persona rinvenuta e addetta alla ricezione non lo fosse per non avere ricevuto alcun incarico. 3. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], quale legale rapp.te dell'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] affidato a sei motivi. 4. L'[OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] spa non hanno svolto attività difensiva. 5. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 380 bis cpc. 6. La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi possono essere così sintetizzati. 1 4A- RG 17647/2020 2. Con il primo motivo si eccepisce la nullità della sentenza per vizio di costituzione del giudice ex art. 158 cpc, in relazione all'art. 360 co. 1 n. 4 cpc, stante l'illegittimità costituzionale della legge n 98/2013, artt. da 62 a 72 di conversione con modificazioni del Di 21.6.2013 n. 69, in relazione all'art. 106 co. 2 della Costituzione, per essere stato giudice relatore/estensore del Collegio giudicante un giudice ausiliario. 3. Con il secondo motivo si denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 145, 19, 116 cpc e 2697 cc, con riferimento all'art. 360 n. 3 cpc, per avere erroneamente ritenuto la Corte territoriale che era stata raggiunta la prova documentale che la sede effettiva della società fosse quella di via Palma di Montechiaro, quando invece anche per le società prive di personalità giuridica si doveva presumere la coincidenza tra sede legale e luogo di svolgimento continuativo dell'attività sociale. 4. Con il terzo motivo si lamenta l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell'art. 360 n. 5 cpc, per non avere la Corte territoriale considerato che l'istanza di sgravio prodotta dall'[OSCURATO:PERSONA] e l'intimazione di pagamento, entrambe recanti l'indirizzo "[OSCURATO:PERSONA] di Montechiaro", non erano affatto coeve alla relazione di notifica della cartella di pagamento, bensì successive nel tempo. 5. Con il quarto motivo si obietta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 cc e dell'art. 116 cpc, in relazione all'art. 360 n. 3 cpc, per non avere accertato la Corte territoriale con rigore se la cartella di pagamento, non notificata presso la sede legale, fosse stata effettivamente notificata presso una sede effettiva. 6. Con il quinto motivo si censura la violazione dell'art. 145 e 19 cpc, con riferimento all'art. 360 n. 3 cpc, in elazione alla notificazione dell'avviso di intimazione, per avere la Corte di merito ritenuto addetta alla ricezione degli atti una persona che non si trovava nella sede legale della società. 7. Con il sesto motivo la ricorrente si duole della violazione dell'art.112 cpc, in relazione all'art. 360 co. 1 n. 4 cpc, per non essersi la Corte pronunciata sulla eccepita intervenuta decadenza dell'[OSCURATO:PERSONA] dalla pretesa ai sensi dell'art. 25 d.lgs. n. 46 del 1999.RG 17647/2020 8. Il primo motivo non è meritevole di accoglimento. 9. La prospettata questione di costituzionalità, formulata a fondamento della eccezione di nullità della sentenza impugnata, è manifestamente infondata, posto che a seguito delle due ordinanze di remissione n. 32032 e n. 32033, entrambe depositate il 9.12.2019, con la quale questa stessa Corte ha dubitato della conformità della normativa richiamata al dettato costituzionale, la Corte Costituzionale si è pronunciata, con sentenza n. 41 del 25 gennaio 2021, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale degli articoli da 62 a 72 compresi della Legge n. 98 del 2013, "nella parte in cui non prevedono che essi si applichino fino a quando non verrà completato il riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria nei tempi stabiliti dall'art. 32 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116". [OSCURATO:PERSONA], operando un misurato bilanciamento tra i diversi valori costituzionali, ed allo scopo di evitare pregiudizi irreparabili all'amministrazione della giustizia, ha ribadito, in motivazione, la legittimità della costituzione dei collegi delle Corti di Appello ai quali abbia partecipato non più di un giudice ausiliario. Dal che deriva la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale prospettata da parte ricorrente, poiché esattamente coincidente con quella appena scrutinata dalla Corte Costituzionale con la già richiamata sentenza n. 41 del 2021 (cfr. Cass. n. 23208/2021). 1. Il secondo, il terzo il quarto ed il quinto motivo, da trattarsi congiuntamente perché interferenti, sono inammissibili, con esclusione della possibilità di rimettere la causa in pubblica udienza, come richiesto da parte ricorrente nella memoria, in quanto si tratta di questioni già esaminate da questa Corte. 2. Invero, le censure ivi formulate, al di là delle denunziate violazioni di legge, si limitano, in sostanza, in una richiesta di riesame del merito della causa attraverso una nuova valutazione delle risultanze processuali in quanto sono appunto finalizzate ad ottenere una revisione degli accertamenti di fatto compiuti dalla Corte territoriale (Cass. n. 6519/2019) che, con motivazione giuridicamente corretta e congrua, è giunta alla RG 17647/2020 conclusione che "via Palma di Montechiaro 214" fosse l'indirizzo della sede effettiva della società. 3. Inammissibile è pure la asserita violazione dell'ad 2697 cod. civ. che si ha, tecnicamente, solo nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onere, poiché in questo caso vi è un erroneo apprezzamento sull'esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art. 360, n. 5, cpc (Cass. n. 17313/2020). 4. Le censure articolate ex art. 360 n. 5 cpc incontrano, però, il limite sia della cd. "doppia conforme di cui all'art. 348 ter u.c. cpc, limitatamente agli stessi fatti decisi in modo conforme dai giudici di merito, sia perché deve in ogni caso precisarsi che l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. in I. n. 134 del 2012, ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia): nella fattispecie, invece, i fatti storici denunciati risultano esaminati e valutati dalla Corte territoriale in modo, però, differente da quello prospettato da parte ricorrente. 5. In tema di ricorso per cassazione, poi, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova 4 AQ- RG 17647/2020 soggetti invece a valutazione (Cass. n. 27000/2016; Cass. n. 13960/2014): ipotesi, queste, non ravvisabili nel caso in esame. 6. Inoltre, l'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo se i fatti storici, come detto nel caso in esame, sono stati comunque presi in considerazione (Cass. n. 19881/2014; Cass. n. 27415/2018) avendo la Corte territoriale motivato adeguatamente tanto sul fatto che la sede di via Palma di Montechiaro 214 fosse la sede della società, quanto sulla circostanza che la persona che aveva ivi ricevuto l'atto fosse priva di qualsiasi incarico per non essere stata vinta la presunzione contraria. 7. Relativamente a tale meccanismo decisorio, non è ravvisabile alcun vizio del ragionamento presuntivo posto a base della decisione in quanto, nella prova per presunzioni, ai sensi degli artt. 2727 e 2729 cc, non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che dal fatto noto sia desumibile univocamente quello ignoto, alla stregua di un giudizio di probabilità basato sull'id quod plerumque accidit, sicché il giudice può trarre il suo libero convincimento dall'apprezzamento discrezionale degli elementi indiziari prescelti, purché dotati dei requisiti legali della gravità, precisione e concordanza (Cass. n. 1163/2020). 8. Nel caso in esame, la Corte territoriale, con adeguata e logica motivazione, ha sottolineato che la società non aveva dimostrato che la persona che aveva sottoscritto la relata di notifica da parte dell'addetto postale al recapito (da qualificarsi come incaricato di un pubblico servizio) non avesse mai ricevuto alcun incarico al riguardo. 9. Va sottolineato, solo per completezza, che la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (Cass.n. 16467/2017). 5 A, RG 17647/2020 10. Anche il sesto motivo è, infine, inammissibile. 11. Oltre al fatto che la Corte territoriale formalmente si è pronunciata sulle altre questioni di cui ai motivi di appello, ritenendole assorbite (punto 6 ultima pagina della gravata sentenza), va in ogni caso ribadito il principio statuito da Cass. n. 27726/2019 secondo cui, in tema di decadenza dal potere di iscrizione a ruolo dei crediti contributivi, ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. n. 46 del 1999, la previsione di cui all'art. 38, comma 12, del d.l. n. 78 del 2010, conv. dalla I. n. 122 del 2010 - stabilendo che le disposizioni contenute nel citato art. 25 non si applicano, limitatamente al periodo compreso tra 11 gennaio 2010 e il 31 dicembre 2012, ai contributi non versati e agli accertamenti notificati successivamente alla data del 10 gennaio 2004 dall'ente creditore - incide anche sulle decadenze già verificatesi nell'arco temporale compreso tra il primo gennaio 2004 ed il primo gennaio 2010, avuto riguardo alla natura meramente processuale del potere di iscrizione a ruolo ed all'inesistenza di effetti estintivi dell'obbligo contributivo determinati dal verificarsi della decadenza in questione. 12. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere rigettato. 13. Nulla va disposto in ordine alle spese del presente giudizio, non avendo gli intimati svolto attività difensiva. 14. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo. PQM La Corte rigetta il ricorso. Nulla in ordine alle spese del presente giudizio. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso,