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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 21968/2023

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.17069/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

L'AQUILA n. 236/2021 depositatail 30/03/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/07/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Premesso che:

1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava tre avvisi di liquidazione notificatigli il 27.4.2015 dalla [OSCURATO:SOCIETA] per conto della Regione Abruzzo relativamente alle tasse automobilistiche dell’anno 2012, dovute per tre veicoli ed evase, eccependo la prescrizione dei crediti.

L’impugnazione veniva respinta in primo grado per essere stato il termine prescrizionale interrotto tempestivamente con la notifica dell’ingiunzione di pagamento, in data 16.12.2018.

Con la sentenza in epigrafe è stata invece accolta.

La CTR ha affermato che gli avvisi erano stati notificati entro il termine “prescrizionale triennale”, che dalla data della notifica -il 27.4.2015- “inizia a decorrere un nuovo termine di prescrizione triennale” ai sensi del d.l. 30 dicembre 1982, n.953, conv. dalla l. 28 febbraio 1983, n. 53, art. 5 e successive modifiche e che “tale termine non coincide con il decorso del terzo anno successivo aquello in cui è divenuto definitivo l’atto di accertamento, bensì con il decorso di tre anni, calcolati ex artt. 2943-2954 c.c., ovvero il 27 aprile 2018”;

2. contro quest’ultima sentenza la Regione Abruzzo ricorre con un motivo.

Il contribuente resiste con controricorso.

La [OSCURATO:SOCIETA] è rimasta intimata considerato che:

1. viene lamentata la violazione o falsa applicazione del d.l. 30 dicembre 1982, n.953, conv. dalla l. 28 febbraio 1983, n. 53, art. 5, e degli artt. 2943 e 2945 c.c., per avere la CTR ritenuto prescritto il credito con il decorso di tre anni a decorrere dalla data di notifica dell’accertamento laddove il termine ultimo entro cui il diritto avrebbe potuto essere esercitato avrebbe dovuto essere ritenuto quello del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di notifica dell’accertamento ossia il [OSCURATO:DATA_NASCITA] con conseguente tempestività della interruzione per effetto della notifica dell’ingiunzione di pagamento avvenuta il 16.12.2018;

2. va richiamata l’ordinanza di questa Corte 4 maggio 2023, n. 11694, in relazione a questione identica a quella sollevata con il motivo di ricorso sopra riportato: “merita sottolineare che nel caso di specie il termine di cui si discute è quello relativo non all'attività di accertamento, posta in essere dalla Regione e cioè alla fase procedimentale che si colloca "a monte" di quella riscossiva, ma proprio a quest’ultima fase.

L'avviso di accertamento è l'atto mediante il quale l'amministrazione finanziaria manifesta - formalmente - la pretesa tributaria al cont ribuente, a seguito di un'attività di controllo sostanziale, determinando l'entità qualitativa e quantitativa del presupposto del tributo, mentre la compiuta l'attuazione del rapporto tributario si realizza con la riscossione del relativo credito, per adempimento spontaneo da parte del soggetto tenuto alla prestazione oppure coattivo, mediante "ruolo".

Il fine del decorso del termine previsto dall'art. 5 d.l. n. 953 del 1982 è quello di evitare l'indeterminata soggezione del contribuente (v.

Cass. Sez.

Un. n. 23397/2016) alla potestà impositiva e, allo stesso tempo, di dare certezza al rapporto giuridico tributario.

Gli atti che esprimono esercizio del potere impositivo, a fronte del verificarsi dei presupposti del credito tributario, e che sono rivolti alla formazione del titolo per l'esazione del credito medesimo, comprese le sanzioni, ove il contribuente non li impugni in giudizio o li impugni con esito sfavorevole, non possono che essere assoggettati alla decadenza (v. artt. 43, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, 57, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, 76, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, per i tributi erariali e art. 1, comma 161, l. n. 296 del 2006, per i tributi locali).

La Corte, in tema di ICI, ha avuto modo di affermare "che la realizzazione dell'attività impositiva da parte del comune è soggetto a termini che hanno riguardo alla necessità che tale attività sia posta in essere entro termini certi, non suscettibili d'interruzione, a garanzia del corretto instaurarsi del rapporto giuridico tributario, pertanto, in tale prospettiva, la successiva conoscenza da parte del contribuente non rileva ai fini del rispetto del termine predetto (v.

Cass. sez. un. 17 maggio 2017, n. 12332, in tema procedimento amministrativo sanzionatorio)" (Cass. 19 aprile 2018, n. 9749).Da quanto precede discende che, “per dare compiuta attuazione alla ratio legis sottesa alla norma in esame, va escluso che rivesta valenza decisiva la circostanza che essa qualifichi il termine triennale come prescrizione, per l'evidente ragione che l'unico termine richiamabile in relazione all'azione di accertamento è, appunto, quello di decadenza, donde la necessità di un'interpretazione sistematica che vada oltre il mero dato letterale” (così Cass. 24 agosto 2022, n.25204).

Il termine per l’accertamento - è stato precisato - “non inizia a decorrere dalla scadenza del termine sancito per tale pagamento, bensì dall'inizio dell'anno successivo, in virtù dell'art. 3 del d.l. n. 2 del 1986 (conv., con modif., dalla l. n. 60 del 1986), che non si è limitato a disporre l'allungamento del termine biennale previsto dalla previgente disciplina (art. 5, comma 31, del d.l. n. 953 del 1982, conv., con modif., dalla l. n. 53 del 1983), ma ha inteso assicurare in ogni caso la riscossione, entro il nuovo termine di tre anni, della tassa di circolazione dovuta per il 1983 con applicazione retroattiva” (v. tra altre, Cass. 8 febbraio 2008, n.3048; ; Cass. 9 maggio 2014, n. 10067).

La Corte, con ordinanza 10 agosto 2022, n.24595, ha ritenuto che, “alla stregua del richiamato orientamento” -relativo al termine per l’accertamento-, essendo stato, nel caso, “l'avviso di accertamento notificato il 12 agosto 2014”, il termine di “prescrizione triennale viene a scadere il 31 dicembre 2017 con la conseguenza che detto termine è stato tempestivamente interrotto dalla notifica dell'ingiunzione di pagamento effettuata 17 novembre 2017”.

Peraltro la Corte, con ordinanza 1° aprile 2022, n.10641, ha ritenuto di confermare una decisione in cui era stato affermato che in un caso avente ad oggetto una intimazione di pagamento “la prescrizione dovesse decorrere non dall'anno successivo rispetto a quello della notifica di tale atto ma dalla notifica dell'atto stesso”.

Ritiene il Collegio che la questione, sottesa alla doglianza sollevata dal ricorrente, del termine, e segnatamente del dies a quo, del termine dato all’amministrazione, dopo la notifica dell’avviso di accertamento, per l’esecuzione della pretesa impositiva, merita di essere trattata in udienza pubblica poiché essa presenta valenza nomofilattica di particolare rilevanza (art. 375 cod. proc. civ.)”;

4. in adesione alla ordinanza suddetta, la causa deve essere rinviata a nuovo ruolo per trattazione in udienza pubblica; P.Q.M. rinvia la causa a nuovo r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.17069/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. L'AQUILA n. 236/2021 depositatail 30/03/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/07/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Premesso che: 1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava tre avvisi di liquidazione notificatigli il 27.4.2015 dalla [OSCURATO:SOCIETA] per conto della Regione Abruzzo relativamente alle tasse automobilistiche dell’anno 2012, dovute per tre veicoli ed evase, eccependo la prescrizione dei crediti. L’impugnazione veniva respinta in primo grado per essere stato il termine prescrizionale interrotto tempestivamente con la notifica dell’ingiunzione di pagamento, in data 16.12.2018. Con la sentenza in epigrafe è stata invece accolta. La CTR ha affermato che gli avvisi erano stati notificati entro il termine “prescrizionale triennale”, che dalla data della notifica -il 27.4.2015- “inizia a decorrere un nuovo termine di prescrizione triennale” ai sensi del d.l. 30 dicembre 1982, n.953, conv. dalla l. 28 febbraio 1983, n. 53, art. 5 e successive modifiche e che “tale termine non coincide con il decorso del terzo anno successivo aquello in cui è divenuto definitivo l’atto di accertamento, bensì con il decorso di tre anni, calcolati ex artt. 2943-2954 c.c., ovvero il 27 aprile 2018”; 2. contro quest’ultima sentenza la Regione Abruzzo ricorre con un motivo. Il contribuente resiste con controricorso. La [OSCURATO:SOCIETA] è rimasta intimata considerato che: 1. viene lamentata la violazione o falsa applicazione del d.l. 30 dicembre 1982, n.953, conv. dalla l. 28 febbraio 1983, n. 53, art. 5, e degli artt. 2943 e 2945 c.c., per avere la CTR ritenuto prescritto il credito con il decorso di tre anni a decorrere dalla data di notifica dell’accertamento laddove il termine ultimo entro cui il diritto avrebbe potuto essere esercitato avrebbe dovuto essere ritenuto quello del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di notifica dell’accertamento ossia il [OSCURATO:DATA_NASCITA] con conseguente tempestività della interruzione per effetto della notifica dell’ingiunzione di pagamento avvenuta il 16.12.2018; 2. va richiamata l’ordinanza di questa Corte 4 maggio 2023, n. 11694, in relazione a questione identica a quella sollevata con il motivo di ricorso sopra riportato: “merita sottolineare che nel caso di specie il termine di cui si discute è quello relativo non all'attività di accertamento, posta in essere dalla Regione e cioè alla fase procedimentale che si colloca "a monte" di quella riscossiva, ma proprio a quest’ultima fase. L'avviso di accertamento è l'atto mediante il quale l'amministrazione finanziaria manifesta - formalmente - la pretesa tributaria al cont ribuente, a seguito di un'attività di controllo sostanziale, determinando l'entità qualitativa e quantitativa del presupposto del tributo, mentre la compiuta l'attuazione del rapporto tributario si realizza con la riscossione del relativo credito, per adempimento spontaneo da parte del soggetto tenuto alla prestazione oppure coattivo, mediante "ruolo". Il fine del decorso del termine previsto dall'art. 5 d.l. n. 953 del 1982 è quello di evitare l'indeterminata soggezione del contribuente (v. Cass. Sez. Un. n. 23397/2016) alla potestà impositiva e, allo stesso tempo, di dare certezza al rapporto giuridico tributario. Gli atti che esprimono esercizio del potere impositivo, a fronte del verificarsi dei presupposti del credito tributario, e che sono rivolti alla formazione del titolo per l'esazione del credito medesimo, comprese le sanzioni, ove il contribuente non li impugni in giudizio o li impugni con esito sfavorevole, non possono che essere assoggettati alla decadenza (v. artt. 43, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, 57, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, 76, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, per i tributi erariali e art. 1, comma 161, l. n. 296 del 2006, per i tributi locali). La Corte, in tema di ICI, ha avuto modo di affermare "che la realizzazione dell'attività impositiva da parte del comune è soggetto a termini che hanno riguardo alla necessità che tale attività sia posta in essere entro termini certi, non suscettibili d'interruzione, a garanzia del corretto instaurarsi del rapporto giuridico tributario, pertanto, in tale prospettiva, la successiva conoscenza da parte del contribuente non rileva ai fini del rispetto del termine predetto (v. Cass. sez. un. 17 maggio 2017, n. 12332, in tema procedimento amministrativo sanzionatorio)" (Cass. 19 aprile 2018, n. 9749).Da quanto precede discende che, “per dare compiuta attuazione alla ratio legis sottesa alla norma in esame, va escluso che rivesta valenza decisiva la circostanza che essa qualifichi il termine triennale come prescrizione, per l'evidente ragione che l'unico termine richiamabile in relazione all'azione di accertamento è, appunto, quello di decadenza, donde la necessità di un'interpretazione sistematica che vada oltre il mero dato letterale” (così Cass. 24 agosto 2022, n.25204). Il termine per l’accertamento - è stato precisato - “non inizia a decorrere dalla scadenza del termine sancito per tale pagamento, bensì dall'inizio dell'anno successivo, in virtù dell'art. 3 del d.l. n. 2 del 1986 (conv., con modif., dalla l. n. 60 del 1986), che non si è limitato a disporre l'allungamento del termine biennale previsto dalla previgente disciplina (art. 5, comma 31, del d.l. n. 953 del 1982, conv., con modif., dalla l. n. 53 del 1983), ma ha inteso assicurare in ogni caso la riscossione, entro il nuovo termine di tre anni, della tassa di circolazione dovuta per il 1983 con applicazione retroattiva” (v. tra altre, Cass. 8 febbraio 2008, n.3048; ; Cass. 9 maggio 2014, n. 10067). La Corte, con ordinanza 10 agosto 2022, n.24595, ha ritenuto che, “alla stregua del richiamato orientamento” -relativo al termine per l’accertamento-, essendo stato, nel caso, “l'avviso di accertamento notificato il 12 agosto 2014”, il termine di “prescrizione triennale viene a scadere il 31 dicembre 2017 con la conseguenza che detto termine è stato tempestivamente interrotto dalla notifica dell'ingiunzione di pagamento effettuata 17 novembre 2017”. Peraltro la Corte, con ordinanza 1° aprile 2022, n.10641, ha ritenuto di confermare una decisione in cui era stato affermato che in un caso avente ad oggetto una intimazione di pagamento “la prescrizione dovesse decorrere non dall'anno successivo rispetto a quello della notifica di tale atto ma dalla notifica dell'atto stesso”. Ritiene il Collegio che la questione, sottesa alla doglianza sollevata dal ricorrente, del termine, e segnatamente del dies a quo, del termine dato all’amministrazione, dopo la notifica dell’avviso di accertamento, per l’esecuzione della pretesa impositiva, merita di essere trattata in udienza pubblica poiché essa presenta valenza nomofilattica di particolare rilevanza (art. 375 cod. proc. civ.)”; 4. in adesione alla ordinanza suddetta, la causa deve essere rinviata a nuovo ruolo per trattazione in udienza pubblica; P.Q.M. rinvia la causa a nuovo r
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