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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 dicembre 2022

Cassazione n. 03167/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' ERNESTO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/01/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte dì Ap- pello di Milano ha confermato, con riferimento alla sua posizione, la condanna pronunciata in primo grado per i reati di cui agli artt. 216 e 217,

I. fall.; - che il primo motivo, con il quale il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione della legge penale, nonché la carenza e l'illogicità della motivazione in punto di sussistenza dei reati a lui ascritti, non è consentito in sede di legitti- mità in quanto, oltre ad essere privo di specificità, è meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata); - che il secondo motivo, con il quale il ricorrente lamenta la violazione e fal- sa applicazione della legge penale, nonché la carenza e l'illogicità della motiva- zione con riferimento alla determinazione della pena e al mancato riconoscimen- to della prevalenza delle circostanze generiche, è inammissibile in quanto il giu- dizio sulla pena è stato congruamente motivato evidenziando la congruità della pena inflitta (pari al minimo legale) e l'assenza di successive condotte riparato- rie.

E, nell'ipotesi in cui la determinazione della pena non si discosti eccessiva- mente dai minimi edittali, il giudice ottempera all'obbligo motivazionale di cui all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., anche ove adoperi espressioni come "pena congrua" (Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007, Rv. 237402), come accaduto nel caso di specie.

Nella parte in cui contesta la mancata concessione delle circo- stanze attenuanti generiche, è poi manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in par- ticolare, pag. 6 della sentenza impugnata); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremi- la in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 14 dicembre 2022 Il C re est

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' ERNESTO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/01/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte dì Ap- pello di Milano ha confermato, con riferimento alla sua posizione, la condanna pronunciata in primo grado per i reati di cui agli artt. 216 e 217, I. fall.; - che il primo motivo, con il quale il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione della legge penale, nonché la carenza e l'illogicità della motivazione in punto di sussistenza dei reati a lui ascritti, non è consentito in sede di legitti- mità in quanto, oltre ad essere privo di specificità, è meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata); - che il secondo motivo, con il quale il ricorrente lamenta la violazione e fal- sa applicazione della legge penale, nonché la carenza e l'illogicità della motiva- zione con riferimento alla determinazione della pena e al mancato riconoscimen- to della prevalenza delle circostanze generiche, è inammissibile in quanto il giu- dizio sulla pena è stato congruamente motivato evidenziando la congruità della pena inflitta (pari al minimo legale) e l'assenza di successive condotte riparato- rie. E, nell'ipotesi in cui la determinazione della pena non si discosti eccessiva- mente dai minimi edittali, il giudice ottempera all'obbligo motivazionale di cui all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., anche ove adoperi espressioni come "pena congrua" (Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007, Rv. 237402), come accaduto nel caso di specie. Nella parte in cui contesta la mancata concessione delle circo- stanze attenuanti generiche, è poi manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in par- ticolare, pag. 6 della sentenza impugnata); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremi- la in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14 dicembre 2022 Il C re est
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