CassazionedecretoSezione 6Decisione del 10 giugno 2021
Cassazione n. 32876/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 12320-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, al viale GORIZIA n. 24, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 2864/2019 del TRIBUNALE di TARANTO, depositata il 18/11/2019; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio non partecipata del 10/06/2021, dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] quale distrattario in procedimento esecutivo che venne iniziato per il cliente [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della moglie [OSCURATO:PERSONA], sulla base di un decreto ingiuntivo che sarà poi dichiarato inefficace — dopo un complesso percorso processuale, iniziato irritualmente dinanzi al Giudice di Pace e trasmigrato successivamente in Tribunale, dove si è concluso — venne condannato, dal Tribunale di Taranto, con sentenza n. 2864 del 18/11/2019, quale giudice della revocazione avverso una precedente sentenza dello stesso Tribunale, quale giudice di appello nelle causa di competenza del Giudice di Pace, alla restituzione della somma percepita a titolo di spese legali nei confronti dell'originaria parte ingiunta e successivamente esecutata [OSCURATO:PERSONA], che aveva opposto il monitorio. Il ricorso proposto è, pertanto, per la cassazione della sentenza, del Tribunale di Taranto, n. 2864 del 2019 — che ha deciso sulla revocazione121tra sentenza dello stesso Tribunale, accogliendo la Totuulg ti U h accogliendg'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] — e formula il seguente motivo: violazione e falsa applicazione dei principi normativi in materia di soccombenza e di liquidazione delle spese legali, onere delle spese processuali, condanna alle spese, compensazione, artt. 91, 92, 93 e 336 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., vizio di motivazione. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono rimasti intimati. La causa è stata avviata alla trattazione secondo il rito camerale di cui all'art. 375 cod. proc. civ. Ric. 2020 n. 12320 sez. M3 - ud. 10-06-2021 -2- La proposta del Consigliere relatore, di manifesta inammissibilità dell'impugnazione, è stata ritualmente comunicata alle parti. Il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ., nella quale ha insistito nella propria prospettazione. Il ricorso è inammissibile, in quanto le censure si incentrano sul non essere il difensore distrattario, qualità assunta dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], sin dalla fase monitoria, parte processuale in proprio, ma, tuttavia, non censura adeguatamente il capo principale della decisione, con riferimento alla posizione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], esposto dal rigo 13 in poi della motivazione della sentenza, che è quello del venire meno dell'intero titolo esecutivo, ossia del decreto ingiuntivo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], perché non notificato, con conseguente nullità di tutti gli atti esecutivi compiuti e conseguente obbligazione restitutoria «p er la restitufzione di somme riconosciute a titolo di spese e competen.ze processuali in un processo nullo, e pertanto non dovute». In conseguenza di ciò anche la condanna alla corresponsione delle spese legali in favore di [OSCURATO:PERSONA] è sorretta dall'esito della causa di rvoazione, atteso che nonostante raccoglimento della 54'1,441e4AR revocazione a causa rescissoria è stata decisa in senso sfavorevole sia all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che al suo originario assistito. La pronuncia impugnata resiste al sindacato di legittimità anche, pertanto, in punto di onere delle spese ed è conforme alla giurisprudenza di questa Corte (si veda, di recente, in una fattispecie di parte vittoriosa in giudizio rescindente ma soccombente in fase rescissoria Cass. n. 00975 del 16/01/2019 Rv. 652302— 01). Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ric. 2020 n. 12320 sez. M3 - ud. 10-06-2021 -3- Nulla per le spese di questo giudizio di cassazione, non essendovi stata costituzione di controparte alcuna. Deve, inoltre, darsi atto della sussistenza, nei confronti del ricorrente, dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso; nulla spese. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione VI civile 3, in data 10 giugno 2021. [OSCURATO:PERSONA] e Chiara DEPOS