CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 maggio 2022
Cassazione n. 20630/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Palermo confermava la decisione emessa dal G.i.p. del Tribunale di Palermo e appellata dagli imputati, la quale aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia in relazione a plurime violazioni all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. 2. Avverso l'indicata sentenza, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tramite il comune difensore di fiducia, con atti separati ma di identico contenuto hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo il vizio di motivazione, per non avere la Corte di appello esplicitato i criteri di valutazione con riferimento, a quanto pare di capire, al trattamento sanzionatorio, e si chiede, pertanto, che la sentenza sia cassata, con il riconoscimento agli imputati del minimo assoluto della pena. 3. I ricorsi sono inammissibili per l'assoluta genericità del motivo, comune ad entrambi gli imputati, che non si confronta in alcun modo con la puntuale motivazione della Corte di appello relativa al trattamento sanzionatorio (cfr. p. 6 e 7 della sentenza impugnata), dovendosi ribadire che i motivi devono ritenersi generici non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, dep. 26/06/2013, Samu, Rv. 255568). 4. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 06/05/2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] C rbetta [OSCURATO:PERSONA] DEPOSITAT