CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 06251/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso 4338/2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in p ersona del legale rappres. p.t.; [OSCURATO:PERSONA], elett .te domic. in Roma, via della Bufalotta 338/A, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], da l l a quale sono rappres. e difesi, per procura speciale in atti; -ricorrenti- S.I.A.E.- società italiana degli Autori ed Editori, in persona del legale rappres. p.t.; [OSCURATO:SOCIETA]. , in persona del curatore p.t., avv. [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- avverso l’ordinanza della Corte di Cassazione, n. 38094/22, pubblicata in data 29.12.2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/11/2023dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA] .[OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Roma dichiarava il fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. su ricorso della SIAE per un credito di euro 38.244,84 derivante dal mancato pagamento dei diritti d’autore per un evento tenutosi il 28.6.12. La Corte d’appello rigettava il reclamo proposto dalla società fallita avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, in quanto, a seguito di c.t.u., era stato accertato il debito dell’opponenteper euro 29.372,09, oltre alla penale e accessori, credito superiore al limite minimo dei debiti scaduti e non pagati;ciò risultava confermato dalla ricognizione di debito a firma del legale rappresentantedella società fallita il quale aveva riconosciuto tale credito per oltre euro 38.000,00, mentre la società fallita non aveva disconosciuto tale documento. La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e dal socio [OSCURATO:PERSONA], osservando che: le critiche concernenti il calcolo del credito fatto valere non erano specifiche; le critiche relative alla valorizzazione della ricognizione di debito prodotta dalla SIAE non erano ammissibili poiché incidenti su un’unica ratio decidendi, atteso che la decisione impugnata era fondata su una pluralità di rationes; non era decisiva la doglianza afferente all’omesso esame di documento bancario. La fallita [OSCURATO:SOCIETA]. e il socio [OSCURATO:PERSONA], quale socio in proprio, impugnano la suddetta ordinanza con ricorso per revocazione ex art. 395, n.4, c.p.c. I soggetti intimati non svolgono difese. Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria, chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] I ricorrenti deducono errata o omessa percezione del contenuto materiale degli atti del giudizio che ha indotto la Corte di Cassazionea decidere sulla base del falso presupposto della non presenza dei documenti citati che, invece, erano stati prodotti sia tramite fascicolo, che a mezzo istanza ex art. 369 c.p.c., depositata in duplice originale. In altri termini, i ricorrenti assumono che l’ordinanza impugnata sarebbe affetta da errore di fatto risultante dagli atti e dai documenti di causa, che invece erano stati depositati come si evinceva inequivocabilmente dalle copie conformi estratte dal fascicolo della Cassazione. Il ricorso è inammissibile poiché deduce critiche alla decisione, non di carattere revocatorio, ma dirette al riesame dei fatti. Invero, non sussiste l’errore di fatto della Cassazione che ha deciso sulla base dei documenti acquisiti evidenziando che, comunque, varie doglianze non erano decisive poiché attingevano solo alcune delle rationes decidendiposte a fondamento dell’ordinanza impugnata. In tema di revocazione dei provvedimenti della Corte di Cassazione, la contestazione dell'errore di fatto revocatorio, ai sensi dell'art. 395, comma 1 n. 4 c.p.c., presuppone la sua decisività, requisito che deriva dalla natura straordinaria del rimedio e dall'esigenza di stabilità del giudicato, in ossequio al "principio di ragionevole durata del processo" e al connesso divieto di protrazione all'infinito dei giudizi; tale decisività non sussiste qualora l'impugnato provvedimento trovi fondamento anche in ulteriori ed autonome rationes decidendi rispetto alle quali non sia contestato alcun errore percettivo (Cass.,4678/2022). Nella specie, la decisione revocanda si fonda ‒ oltre che sulla contestata, come errore revocatorio, sussistenza agli atti dei documenti, secondo la Corte non prodotti ‒ su altre due rationes decidendi, non specificamente impugnate in questa sede sub specie dell’errore revocatorio. La Corte ha, infatti, rilevato altresì che non era stata chiarita, nel giudizio di legittimità, la capienza della struttura adibita a spettacoli ed il numero dei bigliettiomaggio ‒ che si sarebbero dovuti detrar r e dal totale dei debiti insoluti,ai fini del calcolo della soglia per la fallibilità ‒ per evento, in modo da poter stabilire se tale circostanza, genericamente allegata fosse, o meno, decisiva. Inoltre, questa Corte ha espressamente affermato che non era stato censurato che il conteggio fosse stato effettuato dalla decisione di appello, sulla «base documentale di calcolo fornita dalla stessa reclamante». Nel presente giudizio di revocazione, i ricorrenti ha nno fornito alcuni dati relativi alla capienza ed ai biglietti gratuiti, senza però allegare ‒ nel rispetto del principio di autosufficienza ‒ di averli già forniti nel giudizio a quo, onde contestare la ratio decidendi succitata. Del tutto incensurata l’ultima ratio decidendi , della mancata contestazione del calcolo effettuato dalla stessa ricorrente, posto a fondamento della pronuncia emessa in sede di reclamo. Di qui la non decisività del preteso errore di fatto denunciato. Nulla per le spese, atteso che le parti intimate non hanno svolto difese. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso princip