CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 gennaio 2024
Cassazione n. 10021/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03M06NV) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/03/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che l'unico motivo, con cui si lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, nonché l'eccessività del trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità che, a pagina 5, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti de quo ha evidenziato l'assenza di elementi di segno positivo (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489-01); osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dì euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 23 gennaio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] idente