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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 1 aprile 2026

Cassazione n. 08051/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORDINANZAsul ricorso 19534/2025 proposto da:[OSCURATO:PERSONA] spa, in persona del legale rappres. p.t., rappresentata edifesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], per procura speciale in atti;-ricorrenti--contro-[OSCURATO:PERSONA];-intimata-avverso l’ordinanza della Corte di Cassazione, n. 21908/2025, depositatail 30 luglio 2025;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del17.03.2026 dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHECon ordinanza depositata il 30 luglio 2025, la Corte di Cassazione haaccolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] spa avverso la sentenza n.Numero registro generale 19534/2025Numero sezionale 1271/2026Numero di raccolta generale 8051/2026Data pubblicazione 01/04/2026952/2021 del Tribunale di Campobasso, cassando il provvedimentoimpugnato e rinviando, anche per le spese del giudizio di legittimità,innanzi al giudice di appello.[OSCURATO:PERSONA] spa ha chiesto la correzione dell’errore materiale contenutonel dispositivo della suddetta ordinanza, nel riferimento al Tribunale diSanta [OSCURATO:PERSONA] quale giudice del rinvio.RITENUTO CHEIl ricorso va accolto.

Invero, nel dispositivo dell’ordinanza impugnata ècontenuto l’evidente errore materiale nell’indicazione del Tribunale diSanta [OSCURATO:PERSONA] quale giudice innanzi al quale la causa è statarinviata, anziché del Tribunale di Campobasso il cui provvedimento erastato appellato innanzi a questa Corte.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso e dispone la correzione dell’errore materialecontenuto nel dispositivo dell’ordinanza della Corte di Cassazione,n.21908/2025, depositata il 30 luglio 2025, nel senso che ove leggesi “LaCorte accoglie il ricorso, e cassa la sentenza impugnata, rinviando la causaal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, anchein ordine alle spese del giudizio di legittimità”, deve leggersi ed intendersi“La Corte accoglie il ricorso, e cassa la sentenza impugnata, rinviando lacausa al Tribunale di Campobasso, in diversa composizione, anche inordine alle spese del giudizio di legittimità”.Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 17 marzo 2026.Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso 19534/2025 proposto da:[OSCURATO:PERSONA] spa, in persona del legale rappres. p.t., rappresentata edifesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], per procura speciale in atti;-ricorrenti--contro-[OSCURATO:PERSONA];-intimata-avverso l’ordinanza della Corte di Cassazione, n. 21908/2025, depositatail 30 luglio 2025;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del17.03.2026 dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHECon ordinanza depositata il 30 luglio 2025, la Corte di Cassazione haaccolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] spa avverso la sentenza n.Numero registro generale 19534/2025Numero sezionale 1271/2026Numero di raccolta generale 8051/2026Data pubblicazione 01/04/2026952/2021 del Tribunale di Campobasso, cassando il provvedimentoimpugnato e rinviando, anche per le spese del giudizio di legittimità,innanzi al giudice di appello.[OSCURATO:PERSONA] spa ha chiesto la correzione dell’errore materiale contenutonel dispositivo della suddetta ordinanza, nel riferimento al Tribunale diSanta [OSCURATO:PERSONA] quale giudice del rinvio.RITENUTO CHEIl ricorso va accolto. Invero, nel dispositivo dell’ordinanza impugnata ècontenuto l’evidente errore materiale nell’indicazione del Tribunale diSanta [OSCURATO:PERSONA] quale giudice innanzi al quale la causa è statarinviata, anziché del Tribunale di Campobasso il cui provvedimento erastato appellato innanzi a questa Corte. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso e dispone la correzione dell’errore materialecontenuto nel dispositivo dell’ordinanza della Corte di Cassazione,n.21908/2025, depositata il 30 luglio 2025, nel senso che ove leggesi “LaCorte accoglie il ricorso, e cassa la sentenza impugnata, rinviando la causaal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, anchein ordine alle spese del giudizio di legittimità”, deve leggersi ed intendersi“La Corte accoglie il ricorso, e cassa la sentenza impugnata, rinviando lacausa al Tribunale di Campobasso, in diversa composizione, anche inordine alle spese del giudizio di legittimità”.Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 17 marzo 2026.Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 08051/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris