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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 aprile 2023

Cassazione n. 14416/2023

Testo disponibile della fonte

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha indicato recapito PEC, avendo il controricorrente dichiarato domicilio presso lo studio del difensore, alla via Senatore G. Maielli n. 1 in Siracusa; -controricorrente – nonché nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro-tempore - intimata - avverso Oggetto: Termine utile per l’impugnazione - Calcolo - Adesione a normativa condonistica - Art. 5 , l. 1 30 del 2022 - Cessazione della materia del contendere. la sentenza n. 5340, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, il 22.9.2020, e pubblicata il 13.10.2020; ascoltata, nella camera di consiglio non partecipata del 13.4.2023, la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa

1. In relazione all’anno d’imposta 2009 l’Incaricato per l’esazione, [OSCURATO:PERSONA], notificava a [OSCURATO:PERSONA] la cartella di pagamento n. 298 2013 0013823725, attinente ad Irpef ed accessori (valore Euro 6.155,36, sent.

CTR, p.

II).

2. Il contribuente proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Siracusa, che accoglieva l’impugnativa ed annullava l’atto di esazione.

3. L’Agenzia delle Entrate spiegava appello avverso la decisione sfavorevole conseguita in primo grado, e la [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, lo dichiarava inammissibile, per essere stato proposto dopo la scadenza del termine di legge.

4. Avverso la decisione adottata dalla CTR ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, affidandosi ad un unico motivo di impugnazione.

Si è costituito il controricorrente, domandando dichiararsi l’estinzione del giudizio avendo aderito a definizione agevolata delle controversie.[OSCURATO:PERSONA] S.p.A. è rimasta intimata.

Ragioni della decisione

1. Mediante il suo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., in conseguenza della violazione dell’art. 51 del D. Lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 155 cod. proc. civ., l’Amministrazione finanziaria censura l’erronea pronuncia adottata dal giudice dell’appello, che ha ritenuto inammissibile perché tardiva l’impugnazione, sebbene proposta entro i termini di legge.

2. Non sussistono le condizioni perché si proceda all’esame nel merito del motivo di ricorso.

Occorre infatti rilevare che il controricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha prodotto documentazione ed ha domandato a questa Corte di pronunciare la cessazione della materia del contendere, avendo aderito a disciplina di definizione agevolata delle controversie ai sensi dell’art. 5 della legge n. 130 del 2022, in relazione alla cartella di pagamento per cui è causa, recante n. 298 2013 0013823725.

2.1. Ha pertanto prodotto la domanda di accesso alla normativa beneficiale, ricevuta dall’Ente impositore il 19.10.202, e la quietanza attestante il versamento, in data 18.10.2023, delle somme dovute, con riscontro telematico di avvenuto ricevimento, da parte dell’Amministrazione finanziaria, nella stessa data.

3. L’Agenzia delle Entrate non ha comunicato alcun diniego alla definizione agevolata, e non ha domandato procedersi alla trattazione del giudizio.

4. Il processo deve pertanto essere dichiarato estinto, per effetto dell’intervenuta cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 5 della legge n. 130 del 2022.

5. Ai sensi dell’art. 5, comma 5, della legge n. 130 del 2022, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

5.1. Il tenore della pronunzia, che è di estinzione del giudizio e non di rigetto, o di inammissibilità o improponibilità del ricorso, esclude - trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale e pertanto di stretta interpretazione - l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, quale inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, circa l'obbligo per il ricorrente, anche incidentale, non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione.

L’estraneità della fattispecie rispetto alle previsioni dalla norma ora richiamata consente di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass. sez.

VI-III, 30.9.2015, n. 19560; Cass. sez.

V, 12.10.2018, n. 25485; Cass. sez.

V, 28.5.2020, n. 10140; Cass. sez.

V, 9.3.2021, n. 6400).

La parte ricorrente, peraltro, in questo giudizio, è l’Amministrazione finanziaria, che non è comunque tenuta al versamento del c.d. doppio contributo.

La Corte, P.Q.M. dichiara estinto il giudizio introdotto dall’Agenzia delle Entrate, avendo il contribuente [OSCURATO:PERSONA] aderito alla normativa beneficiale di cui all’art. 5, della legge n. 130 del 2022, e dichiara cessata la materia del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha indicato recapito PEC, avendo il controricorrente dichiarato domicilio presso lo studio del difensore, alla via Senatore G. Maielli n. 1 in Siracusa; -controricorrente – nonché nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro-tempore - intimata - avverso Oggetto: Termine utile per l’impugnazione - Calcolo - Adesione a normativa condonistica - Art. 5 , l. 1 30 del 2022 - Cessazione della materia del contendere. la sentenza n. 5340, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, il 22.9.2020, e pubblicata il 13.10.2020; ascoltata, nella camera di consiglio non partecipata del 13.4.2023, la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa 1. In relazione all’anno d’imposta 2009 l’Incaricato per l’esazione, [OSCURATO:PERSONA], notificava a [OSCURATO:PERSONA] la cartella di pagamento n. 298 2013 0013823725, attinente ad Irpef ed accessori (valore Euro 6.155,36, sent. CTR, p. II). 2. Il contribuente proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Siracusa, che accoglieva l’impugnativa ed annullava l’atto di esazione. 3. L’Agenzia delle Entrate spiegava appello avverso la decisione sfavorevole conseguita in primo grado, e la [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, lo dichiarava inammissibile, per essere stato proposto dopo la scadenza del termine di legge. 4. Avverso la decisione adottata dalla CTR ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, affidandosi ad un unico motivo di impugnazione. Si è costituito il controricorrente, domandando dichiararsi l’estinzione del giudizio avendo aderito a definizione agevolata delle controversie.[OSCURATO:PERSONA] S.p.A. è rimasta intimata. Ragioni della decisione 1. Mediante il suo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., in conseguenza della violazione dell’art. 51 del D. Lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 155 cod. proc. civ., l’Amministrazione finanziaria censura l’erronea pronuncia adottata dal giudice dell’appello, che ha ritenuto inammissibile perché tardiva l’impugnazione, sebbene proposta entro i termini di legge. 2. Non sussistono le condizioni perché si proceda all’esame nel merito del motivo di ricorso. Occorre infatti rilevare che il controricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha prodotto documentazione ed ha domandato a questa Corte di pronunciare la cessazione della materia del contendere, avendo aderito a disciplina di definizione agevolata delle controversie ai sensi dell’art. 5 della legge n. 130 del 2022, in relazione alla cartella di pagamento per cui è causa, recante n. 298 2013 0013823725. 2.1. Ha pertanto prodotto la domanda di accesso alla normativa beneficiale, ricevuta dall’Ente impositore il 19.10.202, e la quietanza attestante il versamento, in data 18.10.2023, delle somme dovute, con riscontro telematico di avvenuto ricevimento, da parte dell’Amministrazione finanziaria, nella stessa data. 3. L’Agenzia delle Entrate non ha comunicato alcun diniego alla definizione agevolata, e non ha domandato procedersi alla trattazione del giudizio. 4. Il processo deve pertanto essere dichiarato estinto, per effetto dell’intervenuta cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 5 della legge n. 130 del 2022. 5. Ai sensi dell’art. 5, comma 5, della legge n. 130 del 2022, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. 5.1. Il tenore della pronunzia, che è di estinzione del giudizio e non di rigetto, o di inammissibilità o improponibilità del ricorso, esclude - trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale e pertanto di stretta interpretazione - l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, quale inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, circa l'obbligo per il ricorrente, anche incidentale, non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione. L’estraneità della fattispecie rispetto alle previsioni dalla norma ora richiamata consente di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass. sez. VI-III, 30.9.2015, n. 19560; Cass. sez. V, 12.10.2018, n. 25485; Cass. sez. V, 28.5.2020, n. 10140; Cass. sez. V, 9.3.2021, n. 6400). La parte ricorrente, peraltro, in questo giudizio, è l’Amministrazione finanziaria, che non è comunque tenuta al versamento del c.d. doppio contributo. La Corte, P.Q.M. dichiara estinto il giudizio introdotto dall’Agenzia delle Entrate, avendo il contribuente [OSCURATO:PERSONA] aderito alla normativa beneficiale di cui all’art. 5, della legge n. 130 del 2022, e dichiara cessata la materia del
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