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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 agosto 1969

Cassazione n. 31203/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11/08/1969 avverso la sentenza del 11/10/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA

1. Ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n 16692/17 del 11.10.21 di condanna per il reato di cui all'art. 625 cod. pen.;

2. Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza dell'applicazione delle circostanze aggravanti ex art 625, comma primo, nn. 2 e 7, c.p., oltre ad essere meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, non può essere proposto in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, essendo finalizzato a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito;

3. Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta l'erronea applicazione degli artt. 69 e 99, comma 4, c.p., è inammissibile, in quanto il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato in considerazione delle modalità del fatto, ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.;

4. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 7 g

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11/08/1969 avverso la sentenza del 11/10/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n 16692/17 del 11.10.21 di condanna per il reato di cui all'art. 625 cod. pen.; 2. Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza dell'applicazione delle circostanze aggravanti ex art 625, comma primo, nn. 2 e 7, c.p., oltre ad essere meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, non può essere proposto in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, essendo finalizzato a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; 3. Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta l'erronea applicazione degli artt. 69 e 99, comma 4, c.p., è inammissibile, in quanto il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato in considerazione delle modalità del fatto, ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; 4. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 g
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