CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 39399/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Lecce, in funzione di giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza in preambolo ha dichiarato inammissibile l'istanza avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione. A ragione della decisione la Corte di appello ha osservato come detta istanza fosse meramente reiterativa di altra precedente, oggetto di rigetto in data 22 giugno 2019, della quale riportava testualmente il contenuto e secondo la quale, pur avendo la richiesta di continuazione ad oggetto associazioni egemonizzate dalla stessa famiglia Bruno, riguardava condotte perpetrate a notevole distanza temporale (la prima risalente al 1990; la seconda al 2005) e che [OSCURATO:PERSONA], medio tempore, era stato assolto dall'imputazione per il medesimo reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., sicché non poteva provarsi la continuità dell'originaria associazione con quella di cui alla seconda sentenza oggetto di istanza. 2. [OSCURATO:PERSONA] per cassazione, tramite il difensore di fiducia, e deduce violazione di legge e vizio di motivazione sotto tre specifici profili. In primo luogo, eccepisce l'incompetenza funzionale della Corte, spettante al Tribunale di Brindisi, non essendo intervenuta alcuna modificazione sostanziale nel giudizio di secondo grado, relativo all'ultima sentenza passata in giudicato, in occasione del quale era stata confermata la sentenza nei riguardi di Bruno e dichiarata l'estinzione di un reato per intervenuta prescrizione nei riguardi di due coimputati. In secondo luogo, lamenta l'erroneità della declaratoria d'inammissibilità della 464, istanza, che il giudice dell'esecuzione aveva fondatovuna precedente decisione, ignota alla difesa che non aveva, conseguentemente, potuto indicare l'esistenza di elementi nuovi e suscettibili di valutazione. Infine, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento del medesimo disegno criminoso. Il giudice a quo avrebbe disatteso l'uniforme giurisprudenza di legittimità, richiamata nel ricorso, in materia di criteri identificativi dell'unicità di disegno criminoso, sicuramente ravvisabile, poste l'omogeneità delle condotte e il collegamento strutturale tra i due sodalizi, essendo evidente la derivazione del secondo dal primo. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deduce censure che non superano il vaglio di ammissibilità. 2. Manifestamente infondata è l'eccezione d'incompetenza funzionale. 2.1. È principio consolidato che la competenza del giudice dell'esecuzione ha carattere funzionale, quindi assoluto e inderogabile (Sez. 1, n. 23748 del 15/07/2020, D'Andretta, Rv. 279525; Sez. 1, n. 31946 del 4/07/ 2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240775). La determinazione della posizione esecutiva di un soggetto nei cui confronti siano state pronunziate più sentenze di condanna deve essere necessariamente unitaria e far capo, quindi, a un giudice unico, da individuare sulla base del criterio fissato dall'art. 665, comma quarto, cod. proc. pen. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che nel procedimento di esecuzione, in caso di pluralità di provvedimenti eseguibili nei confronti dello stesso soggetto, la competenza appartiene al giudice che ha pronunciato la condanna divenuta irrevocabile per ultima anche se la questione attiene a un unico e diverso titolo esecutivo, ossia anche quando detto provvedimento non sia coinvolto dal procedimento di esecuzione in corso e pertanto, anche quando, come nel caso de quo, si tratti di sentenza non ricompresa tra quelle per le quali si invoca la disciplina della continuazione (tra le altre, Sez. 1, n. 2151 del 20/12/2011, dep. 2012, Confl. comp. in proc. Casorio, Rv. 251686; Sez. 1, n. 19466 del 05/05/2008, Confl. comp. in proc. Rodano, Rv. 240293; Sez. 1, n. 364 del 21/11/2007, dep. 2008, Confl. comp. in proc. Gianfelice, Rv. 238771). È stato, infatti, chiarito che «Sussiste la competenza della Corte di Appello in sede di esecuzione qualora la sentenza di secondo grado abbia modificato la pena in conseguenza di una rielaborazione sostanziale della decisione di primo grado, come, ad esempio, per effetto dell'applicazione o esclusione di circostanze attenuanti o aggravanti» (fra le altre, Sez. 1, n. 32214 del 30/6/2015, Confl. comp. in proc. Sciannamea, Rv. 264508; Sez. 1, n. 26692 del 23/5/2013, Palazzolo, Rv. 256047; Sez. 1, n. 20010 del 5/5/2010, P.M. in proc. Scotto, Rv. 247594; Sez. 1, n. 43535 del 12/11/2002, Confl. comp. in proc. Orofino, Rv. 223222; Sez. 1, n. 3588 del 15/07/1994, Zaganelli, Rv. 199920). Altrettanto pacifico è che, «Nei procedimenti con pluralità d'imputati, la competenza del giudice di appello a provvedere in executivis va affermata, in forza del principio dell'unitarietà dell'esecuzione, non solo rispetto a coloro per i quali la sentenza di primo grado è stata sostanzialmente riformata, ma anche rispetto a coloro nei cui confronti la decisione sia stata confermata, pure quando la riforma sostanziale consista nella dichiarazione di estinzione del reato o nell'applicazione della continuazione, interna o con reati giudicati con altre sentenze» (Sez. 1 n. >48933 del 11/07/2019, Setale, Rv. 277463; Sez. 1, n. 14248 del 12/11/2015, dep. 2016, Gastaldi, n. m.; Sez. 1, n. 42896 del 27/10/2009, Confl. comp. in proc. Andreano, Rv. 245550; Sez. 3, n. 18996 del 14/04/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 221699, relativamente alla statuizione di estinzione del reato; Sez. 3, n. 30049 del 29/03/2018, Petrucci, n. m.; Sez. 1, n. 5772 del 20/11/1998, dep. 1999, Biolzi, Rv. 212445, quanto alla continuazione). 2.2. Tanto premesso, nel caso di specie - come emerge dall'esame delle sentenze di merito, la cui consultazione è legittimata dalla natura della censura (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2020, Policastro, Rv. 220092) e come peraltro pacificamente ammesso dallo stesso ricorrente - la statuizione del giudice di appello è stata di conferma della sentenza di primo grado per quanto riguarda la posizione processuale di [OSCURATO:PERSONA], ma ha comportato la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione nei riguardi dei coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Essendo, dunque, incontestato che la sentenza determinativa della competenza inerisce a decisione di sostanziale riforma in appello, pur se inerente alla sfera di alcuni coimputati di Bruno, la competenza in executivis era - ed è - da individuarsi in capo al giudice di secondo grado. 3. A non miglior sorte è destinata la censura in punto -di declaratoria d'inammissibilità in violazione del principio del contraddittorio tra le parti e del diritto di difesa. Come risulta dagli atti del fascicolo, come già detto esaminabili dal Collegio in considerazione della natura processuale del vizio dedotto, il provvedimento in data 22 giugno 2019 menzionato dal giudice dell'esecuzione quale precedente preclusivo della nuova istanza è presente negli atti, sicché non si vede sulla scorta di quali elementi la difesa ne invochi l'ignoranza e la conseguente nullità del provvedimento, meramente congetturale essendo l'ipotesi che il giudice dell'esecuzione abbia acquisito tale nuovo documento successivamente alla riserva di decisione. Sotto altro profilo, non può non evidenziarsi l'aspecificità del motivo, essendosi la difesa limitata ad invocare una generica impossibilità di «contestare in sede di discussione la ipotizzata identità di elementi della nuova richiesta rispetto alla precedente», trascurando di indicare specifici elementi di novità che - ove fosse stata in grado di visionare il richiamato precedente provvedimento di rigetto - avrebbero condotto ad un diverso esito dell'istanza.4. L'ordinanza impugnata sfugge, infine, a censura nella parte in cui ha comunque richiamato, facendola propria, la precedente decisione di rigetto e - muovendo dall'esatto principio di diritto (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074) secondo cui «il riconoscimento della continuazione necessiti, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di un'approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea» - ha ribadito l'esclusione del vincolo della continuazione tra i due fatti di partecipazione a sodalizi criminali differenti, valorizzando l'assoluzione da imputazioni di cui all'art. 416-bis cod. pen. intervenute tra le due sentenze di condanna che si vorrebbero unificare ex art. 81 cod. pen. Tale motivazione resiste alle censure reiterative e controvalutative del ricorrente che si limita a lamentare l'inadeguata lettura delle sentenze, ma non prospetta alcun indice, diverso dalla mera comunanza del tipo d'illecito, di per sé non significativo come sopra osservato, che induca a ritenere erronee, sul punto dell'esistenza di una congiunta antecedente volizione, le conclusioni già attinte. 4. Per le esposte considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorr