CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 32892/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29831/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Bologna, via Farini, 35 -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, lungotevere Flaminio, 76 -controricorrente – e contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elett.te dom.ta presso lo studio del primo in [OSCURATO:PERSONA] n. 2, Bologna, giusta procura autenticata dal difensore - resistente - avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, n. 1692/2018, depositata il 20 giugno 2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 luglio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto: assegni bancari [OSCURATO:PERSONA]: - la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già [OSCURATO:SOCIETA].) propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, depositata il 20 giugno 2018, di reiezione dell’appello della [OSCURATO:SOCIETA]., nonché dell’appello incidentale della [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., avverso la sentenza (non definitiva) del locale Tribunale che: aveva accolto la domanda della [OSCURATO:SOCIETA]. al risarcimento dei danni derivanti dal pagamento di assegni falsificati, a firma apparente del legale rappresentante dell’attrice, tratti sulla banca solo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], dipendente di tale società, per l’importo di euro 287.541,54, oltre rivalutazione monetaria e interessi, respingendola nei confronti della banca; aveva disposto la prosecuzione del giudizio per l’esame della ulteriore domanda proposta nei confronti di quest’ultima di restituzione degli interessi dovuti su tali importi, nonché degli interessi anatocistici e della commissione di massimo scoperto applicati indebitamente sul conto acceso presso la banca medesima; -la Corte di appello ha condiviso la valutazione del giudice di primo grado in ordine all’assenza di una condotta colposa riferibile alla banca e all’insussistenza di un danno non patrimoniale e, per tale ragione, ha disatteso il gravame principale; - ha, altresì, respinto il gravame incidentale della banca avverso la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva disposto la prosecuzione del giudizio per l’esame delle ulteriori domande; -il ricorso è affidato a otto motivi; - resiste con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]., nelle more succeduta alla [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. nel rapporto controverso; - ciascuna delle parti deposita memoria ai sensi dell’art. 380 - bis .1 c.p.c.; [OSCURATO:PERSONA]: -occorre preliminarmente rilevare che, come desumibile dall’esame della sentenza, così come risultante a seguito dell’ordinanza di correzione dell’errore materiale del 19 novembre 2018, l’azione giudiziaria è stata proposta in primo grado dalla [OSCURATO:SOCIETA]. (oggi, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.), mentre l’atto di appello è stato interposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]., soggetto di diritto da essa distinto, come reso evidente anche dal fatto di avere un differente codice fiscale, una diversa sede e anche un differente amministratore , e privo di alcun collegamento con la predetta [OSCURATO:SOCIETA].; - orbene, la qualità di parte legittimata a proporre il ricorso per cassazione o per resistere ad esso spetta unicamente a chi abbia formalmente assunto la veste di parte nel giudizio di merito conclusosi con la decisione impugnata (cfr. Cass., Sez. Un., 28 novembre 2001, n. 15145); - da ciò consegue che l’odierno ricorso risulta essere proposto da soggetto privo di legittimazione attiva, in quanto estraneo al giudizio di appello, non essendo stato allegato – né tanto meno dimostrato –un suo eventuale subentro nel rapporto controverso; - al riguardo, priva di rilevanza è la circostanza – peraltro solamente dedotta dalla ricorrente (con la memoria) – dell’avvenuta richiesta nei suoi confronti del pagamento delle spese del giudizio di appello da parte della banca vittoriosa, in quanto inidonea a dimostrare la qualità della società ricorrente di soggetto successore della [OSCURATO:SOCIETA].; - pertanto, per le suesposte considerazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile; -inammissibile è altresì la procura ad litem deposit ata dall’intimata [OSCURATO:PERSONA],in quanto non rilasciata in calce o a margine di un controricorso o memoria ai sensi dell’art. 83 cpc: - le spese processuali secondo il criterio della soccombenza che si liquidano come in dispositivo P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso inammissibile; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio di legittimità, che si liquidano, in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , in complessivi euro 8.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust., dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a no