CassazionedecretoSezione 3Decisione del 23 gennaio 2026
Cassazione n. 01545/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] DELEGATOha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 8143/2025 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] fu LUIGI, [OSCURATO:PERSONA] fu ANTONIO (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quale erede del sig. [OSCURATO:PERSONA] - fu Antonio, (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), tutti rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (c.f.:[OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domiciliazione digitale ex lege, -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domiciliazione digitale ex lege, -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], nonché con domiciliazione digitale ex lege, Numero registro generale 8143/2025 Numero sezionale 19/2026 Numero di raccolta generale 1545/2026 Data pubblicazione 23/01/2026 -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], -intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di NAPOLIn.1184/2025 depositata in data 11/03/2025. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M dichiara estinto il giudizio di cassazione; Numero registro generale 8143/2025 Numero sezionale 19/2026 Numero di raccolta generale 1545/2026 Data pubblicazione 23/01/2026 condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.940,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 22/1/2026 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] registro generale 8143/2025 Numero sezionale 19/2026 Numero di raccolta generale 1545/2026 Data pubblicazione 23/01/2026