CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 19 maggio 2025
Cassazione n. 37457/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] Sent. n.sez. 3098/2025 CC - 05/11/2025 R.G.N. 22755/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Messina; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Olio che ha chiesto, con requisitoria scritta, la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 37457/2025 Roma, lì, 17/11/2025 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 19 maggio 2025 il Tribunale del riesame di Messina ha respinto la richiesta presentata, ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, in data 30 aprile 2025, gli ha applicato la misura cautelare della custodia in carcere, quale indiziato per il delitto di cui all'art. 423-bis, commi 1, 3 e 4, cod. pen. commesso tra il 25 e il 26 luglio 2023, appiccando un incendio in varie aree boschive. Il Tribunale ha ritenuto infondata la tesi alternativa proposta dall'indagato, di avere solo millantato, nelle conversazioni intercettate, la sua responsabilità per l'incendio, ribadendo la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza costituiti soprattutto dalle frasi confessorie captate, ed ha ritenuto inidonea la misura degli arresti domiciliari, richiesta in via subordinata, per la inaffidabilità e la pericolosità del soggetto, da tempo contiguo alla criminalità organizzata catanese e sottoposto ad altra misura cautelare per il delitto di estorsione aggravata dal metodo mafioso, e per il conseguente elevato pericolo di recidiva. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, con il quale deduce la violazione di legge e la manifesta illogicità della motivazione in merito alla attualità e concretezza delle esigenze cautelari. Il Tribunale ha valorizzato, come elemento idoneo a giustificare le esigenze di cautela, l'avvenuta sottoposizione a misura cautelare in un diverso procedimento, in relazione ad un reato di natura del tutto diversa, che non può perciò dimostrare la possibilità di reiterazione del reato qui contestato. E' apodittica, poi, l'affermazione della inidoneità degli arresti domiciliari, anche se disposti in una località diversa da quella oggetto del delitto, essendosi il Tribunale limitato a sostenere, in termini astratti, che egli potrebbe violare la misura, essendo il rispetto di essa affidato solo alla sua volontà. Non vi sono, infatti, elementi che dimostrino la scarsa capacità di autocontrollo del ricorrente, non avendo egli violato, sinora, neppure la misura applicata per il delitto precedentemente commesso. La motivazione con cui viene applicata la misura cautelare più afflittiva, e respinta l'applicazione degli arresti domiciliari, deve invece essere particolarmente rigorosa e fondata non su mere supposizioni, ma su elementi che dimostrino in concreto la scarsa affidabilità del soggetto. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato, e deve essere rigettato. Esso non contesta l'affermazione di sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, e pur lamentando, nell'epigrafe del suo unico motivo, solo l'erronea valutazione in ordine all'attualità e concretezza delle esigenze cautelari, di fatto contesta anche la valutazione di idoneità della misura applicata. 2. L'ordinanza è adeguatamente motivata in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari previste dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Il Tribunale del riesame, infatti, ha fondato su atti concreti il suo giudizio di pericolosità di reiterazione di gravi delitti, della stessa specie di quello qui contestato o delle specie indicate dalla norma, quali le gravi modalità del fatto e il suo movente, relativo all'acquisizione di spazi di operatività nel tessuto economico, e la coeva commissione del delitto di estorsione aggravata dal metodo mafioso, commesso per analoga finalità. La motivazione tiene conto anche della personalità e dei precedenti penali del ricorrente, quale soggetto già sottoposto più volte alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, perché ritenuto socialmente pericoloso, e risultato contiguo a clan mafiosi locali. Questa valutazione è conforme ai principi di questa Corte, secondo cui «il nuovo testo dell'art. 274, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen., risultante dalle modifiche apportate dalla legge n. 47 del 2015, se non consente di desumere il pericolo di fuga e di recidiva esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per il quale si procede, non osta alla considerazione, ai fini cautelari, della concreta condotta perpetrata e delle circostanze che la connotano, in quanto la modalità della condotta e le circostanze di fatto in presenza delle quali essa si è svolta restano concreti elementi di valutazione imprescindibili per effettuare una prognosi di probabile ricaduta del soggetto nella commissione di ulteriori reati» (Sez. 5, n. 49038 del 14/06/2017, Rv. 271522). Il ricorso si limita a sostenere l'assenza di un pericolo di recidiva perché l'ulteriore delitto commesso dal ricorrente, citato nell'ordinanza, è di natura diversa e non consente di ritenere possibile un nuovo delitto della stessa specie di quello per cui si procede, ma omette di considerare che l'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. ritiene sussistente l'esigenza cautelare anche quando esista il pericolo, concreto e attuale, di commissione di gravi delitti di altra natura con uso di violenza personale. Tale pericolo è stato legittimamente ritenuto sussistente, dal Tribunale del riesame, per la già avvenuta commissione del delitto di estorsione aggravato dal metodo mafioso, reato sintomatico della inclinazione del ricorrente a compiere gravi azioni caratterizzate dall'uso della violenza o della minaccia, e dimostrativo di un concreto pericolo di futura commissione di delitti di criminalità organizzata. Sotto questo profilo, pertanto, il ricorso è infondato e deve essere respinto. 3. L'ordinanza è motivata in modo logico e sufficientemente approfondito anche in relazione all'adeguatezza della misura cautelare applicata. L'art. 275 cod. proc. pen. stabilisce che la misura cautelare deve essere proporzionata alla gravità del fatto commesso, e che la custodia in carcere può essere applicata solo quando le altre misure risultano inadeguate. Il Tribunale ha valutato entrambi questi aspetti. Ha ritenuto, infatti, che il reato commesso sia di rilevante gravità quanto all'entità del danno causato e quanto alle sue motivazioni, che denotano una rilevante pericolosità del soggetto, manifestatasi anche in passato e diretta, in modo particolare, a conquistare o mantenere spazi nei settori economici in cui egli opera, più o meno legittimamente. Tale gravità rende proporzionata la misura cautelare maggiormente afflittiva, alla luce anche dell'entità della pena che il Tribunale ha ritenuto possa prevedibilmente essere irrogata. Il Tribunale ha ritenuto adeguata la sola custodia in carcere, e inadeguate misure meno afflittive, segnatamente gli arresti domiciliari, perché la pericolosità del ricorrente rende impossibile formulare una prognosi di spontanea adesione alle prescrizioni, essendo l'efficacia delle misure meno afflittive rimessa alla personale capacità di autocontrollo del soggetto che vi è sottoposto. Anche questa motivazione è logica e fondata sulla personalità dell'indagato, già ritenuto, come detto, socialmente pericoloso e incline a commettere gravi delitti per finalità di profitto personale. Le misure non custodiali, e quella degli arresti domiciliari anche con l'applicazione del braccialetto elettronico, non impediscono completamente e con certezza l'allontanamento del soggetto (tema da apprezzare anche in relazione alla gravità delle conseguenze correlate ai delitti posti in essere), e non inibiscono la sua capacità di mantenere o instaurare contatti con altre persone e di organizzare attività criminali. Nel caso di specie, le particolari modalità del delitto commesso, le caratteristiche dell'altro delitto coevo, l'affermata e non negata, nel ricorso, contiguità alla criminalità mafiosa, costituiscono elementi concreti che legittimano la valutazione di una rilevante pericolosità dell'indagato e della necessità della misura carceraria. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere respinto, e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. Non comportando – la presente decisione – la rimessione in libertà del ricorrente, segue altresì la disposizione di trasmissione, a cura della cancelleria, di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 05 novembre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]