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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 settembre 2021

Cassazione n. 45697/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAa rtii udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 20 gennaio 2021, il Tribunale di sorveglianza di Roma dichiarava inammissibile l'istanza formulata da [OSCURATO:PERSONA] tendente a ottenere l'accertamento della impossibilità/ inesigibilità della collaborazione con la giustizia, ai sensi dell'art. 58 ter 0.P., prodromico alla concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale.

2. Avverso detta ordinanza il Morello ha proposto personalmente, con dichiarazione effettuata ai sensi dell'art. 123 cod. proc. pen., impugnazione al Tribunale di sorveglianza di Roma, che è stata trasmessa a questa Corte per la decisione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato (e, quindi, anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.).

Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017.

2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, 1'8 settembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente ()'alma [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAa rtii udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 20 gennaio 2021, il Tribunale di sorveglianza di Roma dichiarava inammissibile l'istanza formulata da [OSCURATO:PERSONA] tendente a ottenere l'accertamento della impossibilità/ inesigibilità della collaborazione con la giustizia, ai sensi dell'art. 58 ter 0.P., prodromico alla concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale. 2. Avverso detta ordinanza il Morello ha proposto personalmente, con dichiarazione effettuata ai sensi dell'art. 123 cod. proc. pen., impugnazione al Tribunale di sorveglianza di Roma, che è stata trasmessa a questa Corte per la decisione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato (e, quindi, anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.). Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017. 2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, 1'8 settembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente ()'alma [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 45697/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris