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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 19 marzo 2025

Cassazione n. 26163/2025

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uente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]del Trib unale di Roma udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Auria; uditele conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del la Sostitut a Procuratr ic e generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile ilricorso; uditi i difensori, avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso per l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di R om a , in funzione di riesame, con ordinanza del 19/03/2025, confermava il decreto del la Corte di appello di Roma in data 27/12/2024,che aveva disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca con riferimento al profitto del reato di riciclaggio, in relazione al quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato, fino alla complessiva somma di euro 207.288.450,00.

Trattasi dei beni per i quali il Tribunale di Roma , con sentenza del 30/04/2024,aveva ordinato la confisca in quanto corpo del reato di riciclaggio ascritto al [OSCURATO:PERSONA], tra i qualii conti correnti intestat i al la società oggi ricorrente.

2. [OSCURATO:PERSONA] NV, quale terza interessata, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico articolato motivo, con cui deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 240 e 648-quatercod. pen., nonché omessa motivazione.

Evidenzia che aveva avanzato un solo motivo di riesame, con il quale rivendicava la proprietà formale e sostanziale di quanto caduto in sequestro; che il Tribunale del riesame non ha affrontato l’unico tema devoluto e devolvibile dal terzo interessato, vale a dire la proprietà esclusiva dei beni in sequestro, limitandosi a richiamare la sentenza del Tribunale di Roma, non ancora definitiva, che ha condannato il [OSCURATO:PERSONA] per il reato di riciclaggio; che tale provvedimento non può esser ritenuto vincolante in relazione all’istanza avanzata dalla società al Tribunale del riesame, atteso che il terzo interessato legittimamente può proporre istanza di dissequestro all’autorità procedente, anche qualora sia stata pronunciata sentenza di condanna non irrevocabile che abbia disposto la confisca dei beni; che, invero, l’intervenuta sentenza non muta il titolo giuridico in forza del quale la res di proprietà del terzo è sottoposta a vincolo reale, che è costituito, fino al passaggio in giudicato della sentenza, dal sequestro preventivo; che di conseguenza il terzo può chiedere al giudice della cognizione la restituzione del bene e, in caso di rigetto, può ricorrere al tribunale del riesame ovvero direttamente a quest’ultimo nel caso di riesame del decreto di sequestro; che, dunque, il Tribunale del riesame ha erroneamente ritenuto di essere vincolato alle statuizioni della sentenza non irrevocabile emessa dal giudice di primo grado, la cui motivazione in punto di disponibilità anche solo di fatto dei beni in sequestro all’imputato [OSCURATO:PERSONA] appare insufficiente e contraddittoria, senza poi aggiungere nulla sulle ragioni che impedirebbero la restituzione dei beni al legittimo proprietario; che la ragione del rigetto del riesame nemmeno viene esposta per relationem, posto che il provvedimento impugnato si limita solo a sostenere la legittimità del provvedimento adottato dalla Corte territoriale.

In data 13/06/2025 sono pervenuti motivi nuovi e in data 14/06/2025 un’integrazione agli stessi, con cuila difesa eccepisce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett.b) ed e), cod. proc. pen., con riferimento all’omessa motivazione, evidenziando che con l’istanza di riesame era stata dedotta la sostanziale sovrapposizione del decreto impugnato con i precedenti decreti di sequestro preventivo, in violazione dell’art. 649 cod. proc. pen.; che era stato, altresì , rilevato che la Corte territoriale aveva disposto il sequestro, omettendo di considerare che il profitto dei reati presupposto era stato restituito alle persone offese; che l’art. 12-bis del d.lgs. n. 74 del 2000 dispone l’improcedibilità del sequestro sulle somme già corrisposte all’Erario; che, nel caso di specie, il profitto del reato di peculato, comprensivo di sanzioni ed interessi, era stato già interamente restituito all’Agenzia dei Monopoli mediante ratizzazione autorizzata; che su tali questioni il provvedimento impugnato non ha motivato.

3. Il ricorso è fondato nei termini che seguono.

Va, invero, premesso che il riesameè un mezzo di impugnazione con effetto interamente devolutivo, preordinato alla verifica dei presupposti legittimanti l'adozione del provvedimentocautelare, per cui il tribunale del riesame , anche in difetto di specifici motivi di doglianza sul punto, è tenuto a motivare, seppur succintamente, in ordine alla ritenuta sussistenza sia del fumus commissi delicti , che del periculum in mora, eventualmente richiamando quanto argomentato dal primo giudice nel provvedimento genetico (ex plurimis, Sez. 3, n. 1465 del 10/11/2023, dep. 2024, Orza, Rv. 285737 – 03 ; Sez. 3, n. 37608 del 09/06/2021, Costagliola, Rv. 282023 – 01 ; Sez. 3, n. 35083 del 14/04/2016, Talano, Rv.267508 – 01 ) .

Orbene, nel caso di specie, il provvedimento impugnato non dà conto delle ragioni per le quali i beni attinti dal sequestro disposto dalla Corte di appello siano riconducibili all’attività di riciclaggio contestata a ritenuta in capo a [OSCURATO:PERSONA].

In altri termini, non è dato comprendere perché i beni in sequestro costituiscano il «corpo del reato di riciclaggio ascritto all’imputato [OSCURATO:PERSONA]» ovvero « il profitto del reato di riciclaggio, in relazione al quale il [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato».

Ciò tanto più che è stato lo stesso Tribunale del riesame ad escludere la possibilità di restituzione di tali beni a [OSCURATO:PERSONA], in quanto ritenuti riferibili alla società, che sul punto – quale terza interessata – ha dedotto il suo diritto alla restituzione, circostanza sulla quale il Tribunale del riesame è rimasto silente.

Il provvedimento impugnato va, dunque, annullato con rinvio al Tribunale di Roma, che dovrà specificamente motivare sul punto della riferibilità dei beni in sequestro al riciclaggio contestato al [OSCURATO:PERSONA].

P.Q.M Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Roma competente ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen.

Così deciso in Roma, il giorno 3 luglio2025.

Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]del Trib unale di Roma udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Auria; uditele conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del la Sostitut a Procuratr ic e generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile ilricorso; uditi i difensori, avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso per l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di R om a , in funzione di riesame, con ordinanza del 19/03/2025, confermava il decreto del la Corte di appello di Roma in data 27/12/2024,che aveva disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca con riferimento al profitto del reato di riciclaggio, in relazione al quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato, fino alla complessiva somma di euro 207.288.450,00. Trattasi dei beni per i quali il Tribunale di Roma , con sentenza del 30/04/2024,aveva ordinato la confisca in quanto corpo del reato di riciclaggio ascritto al [OSCURATO:PERSONA], tra i qualii conti correnti intestat i al la società oggi ricorrente. 2. [OSCURATO:PERSONA] NV, quale terza interessata, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico articolato motivo, con cui deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 240 e 648-quatercod. pen., nonché omessa motivazione. Evidenzia che aveva avanzato un solo motivo di riesame, con il quale rivendicava la proprietà formale e sostanziale di quanto caduto in sequestro; che il Tribunale del riesame non ha affrontato l’unico tema devoluto e devolvibile dal terzo interessato, vale a dire la proprietà esclusiva dei beni in sequestro, limitandosi a richiamare la sentenza del Tribunale di Roma, non ancora definitiva, che ha condannato il [OSCURATO:PERSONA] per il reato di riciclaggio; che tale provvedimento non può esser ritenuto vincolante in relazione all’istanza avanzata dalla società al Tribunale del riesame, atteso che il terzo interessato legittimamente può proporre istanza di dissequestro all’autorità procedente, anche qualora sia stata pronunciata sentenza di condanna non irrevocabile che abbia disposto la confisca dei beni; che, invero, l’intervenuta sentenza non muta il titolo giuridico in forza del quale la res di proprietà del terzo è sottoposta a vincolo reale, che è costituito, fino al passaggio in giudicato della sentenza, dal sequestro preventivo; che di conseguenza il terzo può chiedere al giudice della cognizione la restituzione del bene e, in caso di rigetto, può ricorrere al tribunale del riesame ovvero direttamente a quest’ultimo nel caso di riesame del decreto di sequestro; che, dunque, il Tribunale del riesame ha erroneamente ritenuto di essere vincolato alle statuizioni della sentenza non irrevocabile emessa dal giudice di primo grado, la cui motivazione in punto di disponibilità anche solo di fatto dei beni in sequestro all’imputato [OSCURATO:PERSONA] appare insufficiente e contraddittoria, senza poi aggiungere nulla sulle ragioni che impedirebbero la restituzione dei beni al legittimo proprietario; che la ragione del rigetto del riesame nemmeno viene esposta per relationem, posto che il provvedimento impugnato si limita solo a sostenere la legittimità del provvedimento adottato dalla Corte territoriale. In data 13/06/2025 sono pervenuti motivi nuovi e in data 14/06/2025 un’integrazione agli stessi, con cuila difesa eccepisce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett.b) ed e), cod. proc. pen., con riferimento all’omessa motivazione, evidenziando che con l’istanza di riesame era stata dedotta la sostanziale sovrapposizione del decreto impugnato con i precedenti decreti di sequestro preventivo, in violazione dell’art. 649 cod. proc. pen.; che era stato, altresì , rilevato che la Corte territoriale aveva disposto il sequestro, omettendo di considerare che il profitto dei reati presupposto era stato restituito alle persone offese; che l’art. 12-bis del d.lgs. n. 74 del 2000 dispone l’improcedibilità del sequestro sulle somme già corrisposte all’Erario; che, nel caso di specie, il profitto del reato di peculato, comprensivo di sanzioni ed interessi, era stato già interamente restituito all’Agenzia dei Monopoli mediante ratizzazione autorizzata; che su tali questioni il provvedimento impugnato non ha motivato. 3. Il ricorso è fondato nei termini che seguono. Va, invero, premesso che il riesameè un mezzo di impugnazione con effetto interamente devolutivo, preordinato alla verifica dei presupposti legittimanti l'adozione del provvedimentocautelare, per cui il tribunale del riesame , anche in difetto di specifici motivi di doglianza sul punto, è tenuto a motivare, seppur succintamente, in ordine alla ritenuta sussistenza sia del fumus commissi delicti , che del periculum in mora, eventualmente richiamando quanto argomentato dal primo giudice nel provvedimento genetico (ex plurimis, Sez. 3, n. 1465 del 10/11/2023, dep. 2024, Orza, Rv. 285737 – 03 ; Sez. 3, n. 37608 del 09/06/2021, Costagliola, Rv. 282023 – 01 ; Sez. 3, n. 35083 del 14/04/2016, Talano, Rv.267508 – 01 ) . Orbene, nel caso di specie, il provvedimento impugnato non dà conto delle ragioni per le quali i beni attinti dal sequestro disposto dalla Corte di appello siano riconducibili all’attività di riciclaggio contestata a ritenuta in capo a [OSCURATO:PERSONA]. In altri termini, non è dato comprendere perché i beni in sequestro costituiscano il «corpo del reato di riciclaggio ascritto all’imputato [OSCURATO:PERSONA]» ovvero « il profitto del reato di riciclaggio, in relazione al quale il [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato». Ciò tanto più che è stato lo stesso Tribunale del riesame ad escludere la possibilità di restituzione di tali beni a [OSCURATO:PERSONA], in quanto ritenuti riferibili alla società, che sul punto – quale terza interessata – ha dedotto il suo diritto alla restituzione, circostanza sulla quale il Tribunale del riesame è rimasto silente. Il provvedimento impugnato va, dunque, annullato con rinvio al Tribunale di Roma, che dovrà specificamente motivare sul punto della riferibilità dei beni in sequestro al riciclaggio contestato al [OSCURATO:PERSONA]. P.Q.M Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Roma competente ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il giorno 3 luglio2025. Il
Decreto Cassazione n. 26163/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris