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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 marzo 2022

Cassazione n. 14009/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto procedersi a correzione dell'errore matreriale del dispositivo di sentenza emesso in data 28 ottobre 2021.

Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art 23.

Comma 8 D.L. 137/2020.

IN FATIr0 E IN DIRITTO Visti gli atti del procedimento n. 17990/2020 R.G. ricorsi (ricorrente [OSCURATO:PERSONA]).

Rilevato che per mero errore materiale nel dispositivo della sentenza n. 2891-2022 emessa all'udienza del 28 ottobre 2021 è stata dichiarata la prescrizione di un solo reato "Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione", laddove la ricorrente era imputata ed era stata condannata per due reati (capi A e B) avvinti in continuazione ed entrambi prescritti; ritenuto che occorre, pertanto, procedere de plano alla correzione dell'errore, come da dispositivo.

P.Q.M.

Visto l'art. 130 c.p.p. dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza n. 2891-22, R. Sent., emessa il 28/10/2021 (n. 17990/20 R.G. , Ric.

CIMMINO Michela) nel senso che, ove è scritto "il reato è estinto per prescrizione",debba leggersi e intendersi "i reati sono estinti per prescrizione".

Manda alla cancelleria per le annotazioni in calce alla sentenza.

Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA] ssimo [OSCURATO:PERSONA] DEP

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto procedersi a correzione dell'errore matreriale del dispositivo di sentenza emesso in data 28 ottobre 2021. Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art 23. Comma 8 D.L. 137/2020. IN FATIr0 E IN DIRITTO Visti gli atti del procedimento n. 17990/2020 R.G. ricorsi (ricorrente [OSCURATO:PERSONA]). Rilevato che per mero errore materiale nel dispositivo della sentenza n. 2891-2022 emessa all'udienza del 28 ottobre 2021 è stata dichiarata la prescrizione di un solo reato "Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione", laddove la ricorrente era imputata ed era stata condannata per due reati (capi A e B) avvinti in continuazione ed entrambi prescritti; ritenuto che occorre, pertanto, procedere de plano alla correzione dell'errore, come da dispositivo. P.Q.M. Visto l'art. 130 c.p.p. dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza n. 2891-22, R. Sent., emessa il 28/10/2021 (n. 17990/20 R.G. , Ric. CIMMINO Michela) nel senso che, ove è scritto "il reato è estinto per prescrizione",debba leggersi e intendersi "i reati sono estinti per prescrizione". Manda alla cancelleria per le annotazioni in calce alla sentenza. Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA] ssimo [OSCURATO:PERSONA] DEP
Sentenza Cassazione n. 14009/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris