CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 ottobre 2024
Cassazione n. 29166/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 123/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Milano, [OSCURATO:PERSONA] n. 2. –RICORRENTE– contro MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via dei Portoghesi n.12. –CONTRORICORRENTE– avverso l’ordinanza n. 1196/2020 del Presidente della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia,pubblicata in data 29.10.2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22.10.2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: - con ordinanza interlocutoria n. 9433/2024 è stata rimessa alle SU la questione di massima di particolare importanza concernente la sussistenza di un rimedio impugnatorio avverso le decisioni di diniego o di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato in materia tributaria e se, stabilita Oggetto: patrocinio a spese dello Stato eventualmente l’impugnabilità del provvedimento ai sensi dell'art. 99 ovvero dell’art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002, il ricorrente debba rispettare il termine di 20 ovvero di 30 giorni dalla pronuncia del medesimo ovvero dalla sua comunicazione, ove assunto a seguito di scioglimento di riserva dell’organo decidente; - che la soluzione delle questioni di cui sopra sia idonea ad influire sulla definizionedella presente controversia. P.Q.M. rinvia a nuovo ruolo in attesa della pronuncia delle SU sulle questioni sollevate con ordinanza interlocutoria n. 9433/2024. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazio