CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 04427/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 18757-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 130/2022 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 21/02/2022 R.G.N. 199/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.18757/2022 Ud[OSCURATO:DATA_NASCITA] CC Fatti di causa 1. La Corte di Appello di Salerno, sezione lavoro, con la sentenza n. 130/2022 depositata in data 21/02/2022, ha respinto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Salerno, sezione lavoro, che aveva dichiarato inammissibile la domanda proposta dalla stessa appellante per affermare il proprio diritto alla iscrizione negli elenchi agricoli, dopo il disconoscimento del rapporto agricolo operato dall’INPS. Il Tribunale, e di seguito la Corte di Appello, avevano considerato inammissibile la domanda di [OSCURATO:PERSONA] perché proposta oltre il termine previsto dall’art. 22 del d.l. 7/1970 convertito in legge 83/1970. 2. Avverso detta sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. L’INPS si è costituito con controricorso chiedendo il rigetto dell’impugnazione. 3. La parte controricorrente ha depositato memoria illustrativa. 4. Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera di consiglio del 17/12/2025. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso si deduce «violazione e/o falsa applicazione dell’art. 38 co. 6 e 7 L. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 111 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. in quanto la Corte territoriale avrebbe effettuato una interpretazione retroattiva della norma in esame, ritenendo decorso il termine di decadenza per impugnare la cancellazione dagli elenchi agricoli per i periodi antecedenti al 31/12/2010». 2. La ricorrente lamenta che il Giudice dell’appello avrebbe attribuito efficacia retroattiva all’art. 38 della l. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 111 – che ha introdotto il sistema della notifica telematica mediante pubblicazione su Internet dei provvedimenti di cancellazione dagli elenchi bracciantili dei lavoratori agricoli - con il riconoscere, a carico della lavoratrice agricola, l’operatività della decadenza ai sensi dell’art. 22 della L. n. 83/1970, anche per le annualità anteriori all’entrata in vigore del predetto art. 38 della L.n.111/2011 (nel caso di specie, per l’annualità 2009). 3. Con il secondo motivo di ricorso si deduce «violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3, 24 Cost., art. 11, primo comma, delle preleggi, in relazione all’art. 360, primo comma, n 3 c.p.c. – Illegittimità, irragionevolezza e incostituzionalità della disposizione legislativa di cui all’art. 38, comma 7, L. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 111». 4. L a ricorrente, propone anche di sollevare la questione di legittimità costituzionale dell’art. 38, comma 7, della L. n. 111/2011, in relazione ai precetti costituzionali degli artt. 3 e 24, nonché in relazione al principio dell’irretroattività della legge, sancito dall’art. 11 delle Preleggi. 5. Il primo e il secondo motivo possono essere esaminati congiuntamente e sono infondati, così come è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale che si propone di sollevare. 6. In tal senso assumono rilievo le considerazioni svolte da questa Corte con indirizzo costante e da ultimo ribadite dalla pronuncia Cass. 27/09/2025, n. 26284: «La questione che si pone è se costituisce rituale comunicazione all’interessato della intervenuta cancellazione dagli elenchi degli operai agricoli la pubblicazione telematica dell’elenco nominativo trimestrale di variazione sul sito istituzionale dell’INPS, nello specifico avvenuta per la durata di quindici giorni dal 16.06.2014 al 04.07.2014. 3.2. Al riguardo va ricordato in via generale che il diritto dei lavoratori agricoli a tempo determinato alle prestazioni previdenziali previste dalla legge è subordinato, oltre che allo svolgimento effettivo dell’attività lavorativa per un dato numero minimo di giornate coperte da contribuzione, all’iscrizione dei lavoratori stessi negli appositi elenchi nominativi previsti dal R.D. n. 1949 del 1940, art. 12 la quale –secondo la costante giurisprudenza di questa Corte – espleta una funzione di agevolazione probatoria che, tuttavia, viene meno una volta che l’INPS, a seguito di un controllo ispettivo, disconosca l’esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali, gravando in tal caso sul lavoratore l’onere di provare l’esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all’iscrizione e/o di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio (così già Cass. n. 7845 del 2003, cui hanno dato continuità, tra le numerose, Cass. nn. 14296 del 2011, 2739 del 2016, 12001 del 2018). 3.3. Con l’art. 7 del d.l. n. 7 del 1970 conv. con legge n. 83 del 1970, il compito di compilare gli elenchi principali e suppletivi fu trasferito alla commissione locale per la manodopera agricola, cui fu assegnato anche il compito di accertare le giornate lavorative effettivamente prestate. In tal modo gli elenchi iniziarono a contenere non più i soli nominativi dei lavoratori iscritti, ma anche il numero delle giornate prestate. Il successivo art. 17 introdusse per la prima volta la comunicazione al lavoratore interessato di un provvedimento diverso dagli elenchi, ossia il provvedimento di cancellazione dagli elenchi nominativi. 3.4. Per quanto qui rileva l’art. 17 citato al comma 2 fece decorrere dalla notificazione del provvedimento il termine di trenta giorni per l’impugnazione, mentre restò ferma, a norma del comma precedente, l’impugnazione dell’elenco nominativo nel termine di trenta giorni dalla sua pubblicazione. 3.5. Con l’art. 6 della legge n. 459 del 1972 la comunicazione individuale del provvedimento di cancellazione venne meno ma fu poi reintrodotta con l’art. 8 comma 5 del d.lgs. n. 375 del 1993 con il quale era prevista la notifica al lavoratore interessato del provvedimento (allora adottato a seguito di accertamento dello SCAU) di cancellazione dall’elenco nominativo, oltre che di non iscrizione totale o parziale, e, con l’art. 11 del citato d.lgs fu fissato il termine di trenta giorni da tale comunicazione per l’impugnazione del provvedimento davanti alla commissione provinciale della manodopera. 3.6. Tale sistema venne mantenuto dal d.l. n. 510 del 1996 convertito con legge n. 608 del 1996 che, con gli artt. 9-ter, 9-quinquies e 9-sexies, attribuite all’INPS le funzioni già proprie dello SCAU, precisò che la decisione di accoglimento sul ricorso proposto ai sensi dell’art. 11 del d.lgs. n. 375 del 1993, dava titolo alle prestazioni previdenziali e assistenziali previste dalla legge. 3.7. L’unica variazione riguardò la sostituzione degli elenchi suppletivi trimestrali con elenchi integrativi trimestrali, i quali come quelli annuali – dovevano contenere il nominativo dei lavoratori e le giornate lavorative prestate. 3.8. Per il resto, fu mantenuta la distinzione tra l’elenco nominativo, sia annuale che trimestrale, e i provvedimenti riguardanti il singolo lavoratore disciplinati dall’art. 8 del d.lgs. n. 375 del 1993 indicati dall’art. 9 quinquies comma 4 ultimo periodo del d.l. n. 510 del 1996 come di “riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e pubblicazione dell’elenco nominativo annuale”. 3.9. Conseguentemente, mentre gli elenchi nominativi annuali e gli elenchi integrativi trimestrali dovevano essere comunicati mediante affissione all’albo pretorio per quindici giorni, i provvedimenti di disconoscimento intervenuti nelle more, secondo quanto già previsto dall’art. 8 ult. comma del d.lgs. n. 375 del 1993 dovevano essere comunicati dall’INPS al lavoratore interessato (cfr. art. 9-quinquies comma 4 ult. periodo del d.l. n. 510 del 1996 cit.). 4. Il sistema normativo dianzi descritto è stato tuttavia inciso in modo radicale dall’art. 38 del d.l. n. 98 del 2011 convertito con la legge n. 111 del 2011 che al comma 6 ha anzitutto aggiunto un art. 12-bis al r.d. n. 1949 del 1940, con il quale si è stabilito che “con riferimento alle giornate di occupazione successive al 31 dicembre 2010, dichiarate dai datori di lavoro e comunicate all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ai sensi del D. Lgs. 11 agosto 1993, n. 375, art. 6, commi 1, 3 e 4, per gli operai agricoli a tempo determinato, per i compartecipanti familiari e per i piccoli coloni, gli elenchi nominativi annuali di cui all’art. 12 sono notificati ai lavoratori interessati mediante pubblicazione telematica effettuata dall’INPS nel proprio sito internet entro il mese di marzo dell’anno successivo secondo specifiche tecniche stabilite dall’Istituto stesso”. Il successivo comma 7 ha poi stabilito che “a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi gli elenchi nominativi trimestrali di cui al D.L. 10 ottobre 1996, n. 510, art. 9-quinquies convertito, con modificazioni, dalla L. 28 novembre 1996, n. 608. In caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell’elenco nominativo annuale, l’INPS provvede alla notifica ai lavoratori interessati mediante la pubblicazione, con le modalità telematiche previste dal R.D. 24 settembre 1940, n. 1949, art. 12-bis di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione”. 4.1. Sebbene il comma 7 non rechi abrogazione espressa né dell’art. 8 comma 5 del d.lgs. n. 375 del 1993 né dell’art. 9 quinquies comma 4 del d.l. n. 510 del 1996, si tratta tuttavia di una conseguenza necessariamente connessa alla modifica che esso ha apportato alla funzione dell’elenco trimestrale: diversamente da quanto era in precedenza, i provvedimenti di disconoscimento intervenuti a seguito di accertamenti dell’INPS non sono più distinti dall’elenco trimestrale che prima, giusta l’art. 9-quinquies, comma 2, d.l. cit., era deputato semplicemente a indicare i nominativi dei lavoratori e le giornate di lavoro prestato, ma entrano a far parte degli elenchi trimestrali di variazione, e la notificazione di tali provvedimenti - che in base al d.lgs. n. 375 del 1993, art. 8, comma 5, e d.l. n. 510 del 1996, art. 9-quinquies, avveniva mediante comunicazione individuale all’interessato - avviene ora con la pubblicazione dell’elenco trimestrale, secondo le stesse modalità previste per la pubblicazione sul sito INPS degli elenchi nominativi annuali. 4.2. Come già ritenuto da questa Corte (cfr. Cass. n. 33835 del 2023) così facendo non è “stato violato il principio di irretroattività, in base al quale la nuova legge non può essere applicata ai rapporti giuridici esauriti prima della sua entrata in vigore: è sufficiente, al riguardo, rilevare che, se è vero che i disconoscimenti incidono sul rapporto assicurativo, il D.L. n. 98 del 2011, art. 38, comma 7, è norma che regola soltanto la forma dell’atto di disconoscimento, determinandone le modalità di comunicazione, e non può che riguardare tutti gli elenchi trimestrali successivi alla sua entrata in vigore, ancorché recanti disconoscimenti relativi a periodi anteriori; la fonte del potere di disconoscimento era ed è ancora da ricercare nella più ampia potestà pubblica di cui l’ente previdenziale è attributario in ordine alla verifica dei presupposti per l’erogazione delle provvidenze per i lavoratori agricoli, ossia nel D.L. n. 7 del 1970, art. 15, comma 3, e D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 9, comma 1; e relativamente ad essa, il D.L. n. 98 del 2011, art. 38, comma 7, nulla ha disposto” (cfr. negli stessi termini anche Cass. n. 4900 del 2024, n. 37974 del 2022 e nn. 1292, 1294, 2124, 2126 del 2023). 4.3. Non è stato violato il principio di irretroattività, in base al quale la nuova legge non può essere applicata ai rapporti giuridici esauriti prima della sua entrata in vigore: è sufficiente, al riguardo, rilevare che, se è vero che i disconoscimenti incidono sul rapporto assicurativo, il comma 7 dell’art. 38 del d.l. n. 98/2011 è norma che regola soltanto la forma dell’atto di disconoscimento, determinandone le modalità di comunicazione, e non può che riguardare tutti gli elenchi successivi alla sua entrata in vigore, ancorché recanti disconoscimenti relativi a periodi anteriori; la fonte del potere di disconoscimento era ed è ancora da ricercare nella più ampia potestà pubblica di cui l’ente previdenziale è titolare in ordine alla verifica dei presupposti per l’erogazione delle provvidenze per i lavoratori agricoli, ossia negli artt. 15, comma 3°, d.l. nr. 7 del 1970, e 9, comma 1, d.lgs. nr. 375 del 1993; e relativamente ad essa, l’art. 38, comma 7, d.l. n. 98/2011, nulla ha disposto; 14. deve, altresì, aggiungersi che Corte Cost. nr. 45 del 2021 ha ritenuto che il sistema della notificazione dei disconoscimenti mediante pubblicazione nel sito dell’INPS costituisce forma di pubblicità idonea ad integrare gli estremi della conoscenza erga omnes dell’atto e a far decorrere il termine decadenziale di impugnazione, avendo il legislatore contemperato la necessità di assicurare efficienza e speditezza dell'attività della pubblica amministrazione con la garanzia di un’adeguata conoscibilità del provvedimento impugnabile da parte del lavoratore interessato, assicurando tempi ragionevoli per poter acquisirne la conoscenza tramite la visione del sito istituzionale (cfr. ancora Cass. n. 33835 del 2023 cit.)». 7. Con il terzo mezzo di impugnazione, parte ricorrente deduce la generica violazione di norme di diritto, l’omessa valutazione dei mezzi istruttori articolati nei pregressi gradi di merito e l’illegittimità del verbale ispettivo INPS. 8. Il motivo è inammissibile perché, una volta accertata la decadenza della ricorrente dalla azione giudiziale per il decorso del termine di cui all’art. 22 della legge 83/1970, rimaneva e rimane assorbita ogni questione in ordine al merito del provvedimento di cancellazione dagli elenchi agricoli e circa i presupposti di esso. 9. Il ricorso deve essere integralmente respinto. 10. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in relazione al valore della controversia. P.Q.M [OSCURATO:PERSONA] il ricorso; condanna la parte ricorrente a rifondere all’Istituto controricorrente le spese di lite liquidate in euro 2.000,00 (duemila) per compensi, euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15 % e accessori come per legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processual