CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 44141/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/03/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta l'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità in relazione all'art. 420 bis cod. proc. pen., è manifestamente infondato poiché inerente a supposta violazione di norme processuali tardivamente dedotta; considerato che il secondo ed il terzo motivo di ricorso, con i quali si deduce la manifesta illogicità della motivazione e la mancata osservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità in ordine agli artt. 521 e 522 cod. proc. pen., sono manifestamente infondati in quanto prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con consolidata giurisprudenza di legittimità sul punto, come pure non ha mancato pertinentemente di rilevare la Corte di Appello a pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata, ove ha già correttamente precisato che non sussiste alcuna violazione dei principi di contraddittorio e difesa a seguito di riqualificazione dei reati, essendo essa stata oggetto di richiesta da parte del PM prima della discussione della difesa; tenuto conto che il quarto motivo di ricorso, che contesta la violazione e falsa applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen., si risolve in un'inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento alle pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata; osservato che l'ultimo motivo di ricorso, afferente alla determinazione del trattamento sanzionatorio ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche, è già stato proposto e la mancata concessione è sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda ancora pag. 5 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12/1