CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 02976/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; evt—/i OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla ritenuta destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente rinvenuta in casa del ricorrente è riproduttivo di identica censura formulata in sede di gravame confutata con argomenti logici dalla Corte di merito che ha evidenziato come deponesse per la destinazione a terzi la non esigua quantità di grammi 65 di sostanza stupefacente del 1:ipo marijuana sufficiente per la predisposizione di 117 dosi, la suddivisione della stessa in più dosi nascoste in vari barattoli, il possesso di un bilancino di precisione e le dichiarazioni di un assuntore - fermato in tempo di notte con indosso due grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana - che aveva affermato (dichiarazioni confermate anche a seguito di sommarie informazioni) di aver acquistato lo stupefacente sequestrato alcuni giorni prima dal ricorrente e di aver effettuato analoghi acquisti per circa due anni dal medesimo, con cadenza settimanale; osservato che il ricorrente, attraverso una parcellizzata analisi dei singoli elementi adeguatamente valorizzati, tenta di disarticolare la complessiva analisi effettuata nelle competenti sedi di merito, operazione non consentita in sede di legittimità allorché, come nel caso di specie, sorretta da adeguata motivazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec