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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2009

ECLI:EU:C:2009:353
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Sentenza della Corte (Settima Sezione) 4 giugno 2009 – Commissione / Svezia (causa C‑555/08) «[OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Direttiva 2005/56/CE – Fusioni transfrontaliere delle società di capitali – Omessa trasposizione entro il termine impartito» Ricorso per inadempimento – Esame della fondatezza da parte della Corte – Situazione da prendere in considerazione – Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 226 CE) (v. punto 10) [OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Mancata adozione, entro il termine previsto, di tutte le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 ottobre 2005, 2005/56/CE, relativa alle fusioni transfrontaliere delle società di capitali (GU L 310, pag. 1) – Imprese finanziarie che necessitano dell’autorizzazione da parte di un ente pubblico, in particolare banche e compagnie assicurative.

Dispositivo 1) [OSCURATO:PERSONA] di Svezia, non avendo adottato entro il termine prescritto, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 ottobre 2005, 2005/56/CE, relativa alle fusioni transfrontaliere delle società di capitali, in relazione alle imprese finanziarie che necessitano di un’autorizzazione da parte di un’autorità pubblica, in particolare determinate banche e compagnie assicurative, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di tale direttiva. 2) [OSCURATO:PERSONA] di Svezia è condannato alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza della Corte (Settima Sezione) 4 giugno 2009 – Commissione / Svezia (causa C‑555/08) «[OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Direttiva 2005/56/CE – Fusioni transfrontaliere delle società di capitali – Omessa trasposizione entro il termine impartito» Ricorso per inadempimento – Esame della fondatezza da parte della Corte – Situazione da prendere in considerazione – Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 226 CE) (v. punto 10) [OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Mancata adozione, entro il termine previsto, di tutte le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 ottobre 2005, 2005/56/CE, relativa alle fusioni transfrontaliere delle società di capitali (GU L 310, pag. 1) – Imprese finanziarie che necessitano dell’autorizzazione da parte di un ente pubblico, in particolare banche e compagnie assicurative. Dispositivo 1) [OSCURATO:PERSONA] di Svezia, non avendo adottato entro il termine prescritto, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 ottobre 2005, 2005/56/CE, relativa alle fusioni transfrontaliere delle società di capitali, in relazione alle imprese finanziarie che necessitano di un’autorizzazione da parte di un’autorità pubblica, in particolare determinate banche e compagnie assicurative, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di tale direttiva. 2) [OSCURATO:PERSONA] di Svezia è condannato alle spese.
Sentenza Corte di giustizia UE/2009 — Fons Iuris — Fons Iuris