CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 ottobre 2017
Cassazione n. 37268/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.34558/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA V.OSLAVIA 28, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 6, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 6702/2017 depositata il23/10/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Per quanto è ancora di interesse, con sentenza n. 6702/2017, depositata il 23.10.2017, la Corte d’Appello di Roma ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], già amministratore e liquidatore della fallita [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., avverso la sentenza del 12.5.2010 con cui il Tribunale di Roma lo aveva condannato al pagamento in favore del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. della somma di € 542.505,35, oltre accessori, e ciò in accoglimento dell’azione di responsabilità proposta dal curatore della predetta procedura a norma dell’art. 2392 cod. civ. (azione di responsabilità verso la società). In particolare, il giudice di secondo grado ha condiviso l’impostazione del primo giudice nel ritenere la responsabilità del Giamundo per la perdita delle giacenze di magazzino in relazione all’operazione di affitto d’azienda (per l’importo di € 272.502,35), per il mancato incasso del canone di affitto nel periodo dall’1.1.2004 al 27.10.2004 (per l’importo di € 100.000), per gli ingiustificati prelievi dalle casse aziendali (per l’importo complessivo di € 170.000,00). Avverso la predetta statuizione ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] affidandolo a sette motivi. Il fallimento [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha resistito in giudizio con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Srustvo (nei cui confronti non è stata svolta alcuna domanda) non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione o falsa applicazione degli artt. 1241, 1243, 1252, 1298 e 1299 cod. civ.. Il ricorrente contesta di aver cagionato, con l’affitto d’azienda alla società [OSCURATO:PERSONA], un danno alla società poi fallita, atteso che tale operazione, a suo dire, prevedeva una vera e propria compensazione di natura volontaria (ritenuta erroneamente insussistente dalla Corte d’Appello) tra l’obbligazione di pagamento del TFR dei dipendenti della società (che si era accollata [OSCURATO:PERSONA] con un accollo cumulativo per l’importo di € 257.836,22) ed il corrispettivo che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto pagare per l’acquisto delle giacenze di magazzino (per l’importo di € 272.502,35). Ad avviso del ricorrente, la Corte d’appello avrebbe violato le norme sulla compensazione volontaria indicate in rubrica, applicando le ben più restrittive regole previste per la compensazione legale e giudiziale. In particolare, la Corte d’Appello avrebbe errato nell’escludere la configurabilità di una compensazione tra le parti sul rilievo che l’accollo da parte dell’affittuaria dei TFR dei dipendenti era cumulativo e non liberatorio. In particolare, la Corte territoriale non ha considerato che, anche ove la società (poi fallita) avesse avuto una richiesta di pagamento da parte dei suoi ex dipendenti, in ogni caso, all’esito del regresso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la stessa società sarebbe andata esente da quell’obbligazione. In conclusione, la compensazione voluta erealizzata dalle parti del contratto di affitto era assolutamente effettiva dal momento che, per effetto di essa, [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe dovuto pagare la somma di € 272.502,35 per l’acquisto delle giacenze di magazzino, mentre la società (poi fallita) non avrebbe dovuto pagare la somma di € 257.836, per i TFRdei suoi dipendenti. 2. Il motivo è infondato. Va osservato che se è pur vero che nella c.d. compensazione volontaria possono difettare i requisiti (aggiuntivi) previsti per la compensazione legale e giudiziale, ovvero, l’esigibilità e la liquidità (o comunque l’idoneità alla pronta liquidazione) dei crediti, tuttavia, il requisito della reciprocità dei debiti e crediti non può mancare. Posto, infatti, che la compensazione (anche volontaria) è necessariamente caratterizzata dalla riunione in capo al medesimo soggetto della qualità di debitore e creditore, nel caso di specie, difettava indiscutibilmente in capo all’[OSCURATO:PERSONA] la qualità di creditore (oltre che di debitore), essendosi questa solo obbligata ad accollarsi, senza liberazione della società poi fallita, il pagamento dei TFR dei dipendenti, con conseguente assunzione nei rapporti con questi ultimi della qualità di coobbligato solidale. La condizione pattuita è, peraltro, analoga a quella già prevista dall’art. 2112 comma 2° cod. civ, rientrando nel trasferimento d’azienda, a norma dell’art. 2112 comma 5° cod. civ., non solo la cessione, ma anche l’usufrutto e l’affitto d’azienda. Dunque, la Corte d’Appello non ha affatto violato le norme in materia di compensazione volontaria - come invocato dal ricorrente - difettando nell’accordo stipulato tra le parti le caratteristiche peculiari di tale istituto. 3. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 360 comma 1° n. 4 cod. proc.civ., sul rilievo che la Corte d’Appello avrebbe accertato l’esistenza di un danno di € 100.000,00 in relazione al mancato incasso del canone di affitto d’azienda e di locazione dell’immobile, rendendo una motivazione meramente apparente. In particolare, la Corte d’Appello ha confutato la ricostruzione del Giamundo - secondo cui il pagamento d i alcuni canon i sarebbe risultato dal mastrino prodotto in primo grado in allegato 21 - sul rilievo che si trattava di documento di esclusiva provenienza di parte, e neppure in estratto autentico, e come tale inidoneo a dimostrare l’eccezione di pagamento. Né poteva invocarsi la mancata contestazione di tali fatti da parte del Fallimento, avendo costituito il controvalore del credito in questione proprio l’oggetto della domanda di danni. In ordine a tale motivazione, il ricorrente rileva che il fallimento, al di là dell’iniziale domanda di risarcimento danni, non aveva contestato i mastrini e gli elementi contabili in essi contenuti, con la conseguenza che la presenza nel mastrino dei canoni pagati e l’indicazione delle relative modalità di pagamento costituiva senz’altro un elemento probatorio che il Fallimento avrebbe potuto e dovuto contestare nelle specifiche risultanze e che il giudice avrebbe dovuto sottoporre al proprio prudente apprezzamento, anziché “liquidarlo” aprioristicamente. 4. Il motivo è infondato. In primo luogo, la motivazione (nei termini sopra indicati) con cui la Corte d’Appello ha ritenuto che il c.d. mastrino non costituisse elemento probatorio idoneo a provare l’avvenuto pagamento da parte di [OSCURATO:PERSONA] dei canoni d’affitto non è affatto apparente, atteso che soddisfa pienamente il criterio del “minimo costituzionale” secondo i parametri di cui alla sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 8053/2014. In secondo luogo, rettamente la Corte di merito ha, in tale valutazione, escluso la prospettabilità di una non contestazione da parte del Fallimento a norma dell’art.115 cod.proc.civ., che attiene solo al fatto dell’avvenuto pagamento , non alla idone ità della prova offerta (rimessa per l’appunto alla valutazione del giudice); né peraltro risulta dal ricorso che le (imprecisate) modalità dei pagamenti abbiano formato oggetto di specifica allegazione nel giudizio di merito, indispensabile per poter qualificare come non contestate tali circostanze di fatto(cfr. Cass. n. 20637 del 13/10/2016). 5. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 360 comma 1° n. 4 cod. proc. civ., sul rilievo che la Corte d’Appello avrebbe rigettato l’eccezione sollevata dal ricorrente in ordine alla non debenza di parte dei canoni dovuti da agosto ad o ttobre 2004 (quella relativa alla locazione dell’immobile) con una motivazione meramente apparente. In particolare, deduce il ricorrente di aver dedotto a pag. 24 dell’atto di citazione in appello che “ad agosto e settembre risulta il pagamento di € 6.125,64 pari al dovuto quanto all’affitto d’azienda ed alla locazione dell’immobile in Roma. Nulla era più dovuto con riferimento alla locazione dell’immobile in Selvazzano in quanto il suddetto canone veniva pagato direttamente al locatore perché [OSCURATO:PERSONA] ha sottoscritto direttamente un nuovo contratto. Ad ottobre 2004 risulta il pagamento di € 4.325,64 pari al solo canone relativo all’affitto d’azienda in quanto il canone relativo alla locazione dell’immobile in Roma veniva effettuato direttamente al proprietario”. 6. Il motivo è infondato. La motivazione, già esaminata al punto che precede, con la quale la Corte d’Appello ha rigettato l’eccezione di pagamento dei canoni sollevata dal ricorrente è pienamente idonea a individuare l’iter logico-argomentativo seguito dal giudice di secondo grado per ritenere priva di riscontro probatorio la circostanza del pagamento da parte della [OSCURATO:PERSONA] di qualsiasi somma, quindi anche con riferimento alle somme parziali che l’odierno ricorrente, già appellante principale, aveva dedotto a pag. 24 dell’atto di citazione in appellodi aver ricevuto. Peraltro, a tale statuizione - già di per sé idonea ad assorbire ogni ulteriore considerazione- la motivazione della sentenza impugnata ha aggiunto la affermazione secondo la quale la somma onnicomprensiva fissata dall’art.4 del contratto di affitto di azienda in euro 10.000 mensili era dovuta per tutto il periodo esaminato, in tal modo implicitamente rilevando la mancanza di prova contraria. 7. Con il quarto motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 360 comma 1° n. 4 cod. proc. civ. , sul rilievo che la Corte d’Appello avrebbe accertato l’esistenza di un danno per gli ingiustificati prelievi dalle casse aziendali (per l’importo complessivo di € 170.000,00) rendendo una motivazione meramente apparente. 8. Il motivo è inammissibile per genericità in quanto il ricorrente si è limitato a riportare integralmente la motivazione resa dalla Corte d’Appello sul punto, affermandone apoditticamente la natura apparente, ma senza spiegare le ragioni della dedotta inesistenza dell’iter logico-argomentativo. In ogni caso, la Corte ha assolto al proprio obbligo motivazionale avendo evidenziato che, essendo pacifico che il Giamundo aveva prelevato dalle casse sociali la somma che gli è stata contestata, lo stesso non aveva provato il collegamento di tali prelievi con i dedotti precedenti finanziamenti a favore della società poi fallita. 9. Con il quinto motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 360 comma 1° n. 4 cod. proc. civ. , sul rilievo che la Corte d’Appello ha confermato la statuizione di condanna alle spese del Giamundo in primogrado rendendo una motivazione meramente apparente. 10. Il motivo è infondato. Il ricorrente, nell’atto di citazione in appello, aveva lamentato sul punto “Non si condivide la quantificazione delle spese legali effettuata nella sentenza. Per vero non si ritiene compatibile la medesima con il principio della reale soccombenza che regola la liquidazione delle spese di lite. Basti in tal senso rammentare al Collegio che, a fronte di una richiesta risarcitoria di € 3.600.000, il Tribunale di Roma ha disposto una condanna di € 542.502,35 pari ad un sesto (1/6) della pretesa. Il giudice di prime cure quindi avrebbe dovuto tenere in considerazione l’esito globale delgiudizio in funzione delle domande originarie delle parti e disporre la liquidazione delle spese nella medesima proporzione relativa alla soccombenza”. Su tale censura la Corte d’Appello si è espressamente pronunciata, affermando “che risulta del tutto ge nerica la doglianza dell’appellante circa la quantificazione delle spese di primo grado”. Ritiene questo Collegio che tale motivazione sia tutt’altro che apparente, avendo la Corte di merito - implicitamente quanto chiaramente- rilevato come la doglianza circa una erronea “quantificazione” delle spese di lite non verteva sulla erronea scelta dello scaglione tariffario nella liquidazione dei compensi di avvocato, bensì su un equivoco riferimento all’esito globale della lite, inapprezzabile ai fini per l’appunto della “quantificazione” delle spese. 11. Con il sesto motivo ed il settimo è stata dedotta la violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. per non avere la Corte d’Appello considerato la soccombenza reciproca delle parti nel giudizio di primo grado e nel giudizio d’appello. In particolare, con il sesto motivo il ricorrente rileva che la sentenza di primo grado aveva accolto la domanda della procedura limitatamente alla somma di € 542.502,35 a fronte di una pretesa pari ad € 3.600.000, con la conseguenza che, a livello del quantum del risarcimento, oltre cinque sesti della domanda del fallimento era stata rigettata e solo meno di un sesto era stata accolta. Ciò nonostante, la sentenza di primo grado aveva condannato il Giamundo al pagamento delle spese di lite nella misura di € 30.000,00 per onorari, € 4.500,00 per diritti sul rilievo che “ le spese di lite….seguono la soccombenza”. L’erronea liquidazione delle spese di lite era stata debitamente evidenziata nell’atto di citazione in appello in cui si era lamentato che il giudice di prime cure, nella liquidazione delle spese giudiziali, avrebbe dovuto tener conto dell’esito globale della lite, in relazione alla quale vi era stata una soccombenza quantomeno reciproca. In ragione di ciò, il giudice di primo grado avrebbe dovuto compensare integralmente le spese di lite, se non condannare il fallimento al pagamento delle spese di lite a proprio favore. 12. Il sesto motivo è inammissibile. Va osservato che è principio consolidato di questa Corte di legittimità che il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato, e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sia la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, tanto nell’ipotesi di soccombenza reciproca, quanto nell’ipotesi di concorso con altri giusti motivi, sia provvedere alla loro quantificazione, senza eccedere i limiti (minimi, ove previsti e) massimi fissati dalle tabelle vigenti. (vedi Cass. n. 19613 del 04/08/2017). Nel caso di specie, caratterizzato dall’accoglimento parziale della domanda attorea, questa Corte non può dunque sindacare la decisione del giudice di merito di condannare la parte incontestabilmente soccombente (sia pure in modo parziale rispetto alla domanda originaria) al pagamento delle spese di lite. 13. Con il settimo motivo è stata dedotta la violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., per non avere la Corte d’Appello considerato la soccombenza reciproca delle parti nel giudizio d’appello. Deduce il ricorrente che, in grado d’appello, da un lato, è stata rigettata la sua domanda (svolta con appello principale) di riforma della condanna al pagamento della somma di € 542.502,35, mentre, dall’altro, è stata rigettata la domanda svolta dalla procedura (con appello incidentale) di condanna dello stesso alla “restante” somma di € 3.057.497,65 richiesta dallo stesso fallimento con la domanda originaria e non riconosciuta dal giudice di primo grado. Ne consegue che, in ragione della reciproca soccombenza (prevalente per il fallimento), avrebbe dovuto disporsi quantomeno la compensazione delle spese di lite. Inoltre, la condanna alle spese di appello è stata effettuata sulla base dei compensi previsti per lo scaglione di € 2.000.000 - € 4.000.000 nonostante che la domanda della procedura si fosse rivelata in grandissima misura (oltre i cinque sesti) infondata. 14. Il motivo è inammissibile. Va preliminarmente osservato che è inammissibile la censura con cui il ricorrente lamenta la mancata compensazione delle spese di lite del grado d’appello, non potendo questo Collegio – come già sopra anticipato al punto 12 - sindacare in sede di legittimità la statuizione delle spese di lite effettuata dal giudice di merito, salva l’ipotesi in cui le spese di lite siano poste a carico della parte totalmente vittoriosa. Nel caso di specie, la Corte d’Appello ha comunque coerentemente osservato che, in relazione all’esito globale del gravame in cui è stata confermata la condanna al risarcimento del danno (seppur per uno solo dei titoli accertati in primo grado) per la medesima misura liquidata in primo grado di € 542.502,35 l’appellante è risultato soccombente. Non ricorre, quindi, la fattispecie in cui è ammesso il sindacato da parte del giudice di legittimità sulle spese di lite liquidate nella fase di merito. Le spese di questo giudizio di legittimitàseguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento in favore del controricorrente delle spese processuali che liquida in € 6.200, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quate