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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 25 settembre 2024

Cassazione n. 27363/2024

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 12423-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], CALI' [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] 12; -controricorrente - avverso la sentenza n. 766/2018 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 22/10/2018 R.G.N. 793/2016; Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.12423/2019 Cron.

Rep.

Ud.25/09/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/09/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO - che, con sentenza del 22 ottobre 2018, la Corte d’Appello di Messina, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Messina, rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], e da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Ministero della Giustizia, avente ad oggetto il riconoscimento del diritto degli originari istanti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], contrattisti provenienti dal bacino LSU, alla stabilizzazione presso il Tribunale di Messina, sezione distaccata di Taormina, ricorrendo il presupposto di legge, dato dall’avere ivi prestato servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore all’entrata in vigore della legge, con mansioni riconducibili a quelle di cancelliere, ovvero, in subordine, del diritto all’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con inquadramento nella qualifica di cancelliere B3, livello VI, e delle differenze retributive maturate rispetto al dovuto al predetto titolo; - che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver e questa ritenuto di dover condividere il principio che aveva portato il primo giudice a riconoscere dovute,ex art. 2126 c.c., le differenze retributive pretese per l’instaurazione di un rapporto di fatto in relazione all’impiego in attività istituzionali estranee al programma di impiego degli LSU, ma di dovere addivenire ad un diverso convincimento in ordine all’assolvimento dell’onere della prova sul punto, conducendo l’istruttoria univocamente ad escludere che la Gullotta ed il Leotta svolgessero mansioni riconducibili alla figura di cancelliereed estranee a quelle previste nel programma;- che per la cassazione di tale decisione ricorrono gli eredi Gullotta, succeduti al de cuius , e il Leotta, affidando l’impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, il Ministero della Giustizia; - che i ricorrenti hanno poi presentato memoria .

CONSIDERATO - che, con l’unico motivo, i ricorrenti, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 12, l.

Regione Sicilia n. 85/1995, 1, 2, 6 e 8, d.lgs. n. 468/1997, 1, l.

Regione Sicilia, n. 3/1998, 36 Cost., 2126 c.c., 112, 115 e 116 c.p.c., lamentano l’incongruità logica e giuridica della pronunzia della Corte territoriale che, nel limitarsi ad affermare la non riconducibilità delle mansioni svolte dagli originari istanti a quelle di cancelliere, prescinde dalla verifica, essenziale ai fini del riconoscimento dell’instaurazione di un rapporto di fatto con l’amministrazione,da cui discende ex art. 2126 c.c. il diritto alla corresponsione della retribuzione corrispondente alle mansioni espletate, del dedotto scostamento dal programma di impiego degli LSU quali erano gli istanti; - che il motivo si rivela inammissibile per plurime ragioni concorrenti; - che la Corte territoriale non si è limitata a rilevare la carenza di prova sull’effettivo svolgimento delle mansioni di cancelliere, bensì, ha evidenziato che dalle deposizioni testimoniali era emerso che gli appellati si limitavano a svolgere «un’attività complementare ed accessoria sotto la vigilanza del cancelliere titolare presente in ufficio» ossia «attività preparatoria o di ricevimentodi atti, di annotazione sui registri, come il discarico dell’udienza, oltre alla sistemazione dei fascicoli e alla attività di archiviazione che era propria di quelle demandate in forza del programma» ( pag. 5 della motivazione);- che, pertanto, la censura , da un lato , non coglie pienamente il decisum, perché al programma il giudice d’appello ha fatto specifico riferimento, dall’altro, pur accennando nello sviluppo argomentativo al difetto di motivazione, non denuncia ex art. 360 n. 4 c.p.c. la violazione dell’art. 132 c.p.c. né eccepisce la nullità della sentenza gravata; - che alle considerazioni che precedono, già assorbenti, si deve aggiungere che, quanto al programma dal quale la prestazione di fatto si sarebbe discostata, il motivo difetta della specifica indicazione, necessaria ex art. 366 n. 6 c.p.c., non avendo i ricorrenti riportato o riassunto nelle parti essenziali né localizzato in atti il documento sul cui contenuto la censura è incentrata; - che il ricorso per il resto, sotto la deduzione solo apparente del vizio di violazione di norma di legge, nella sostanza sollecita una diversa valutazione delle risultanze processuali, non consentita nel giudizio di legittimità; - che il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile; - che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto tanto per il ricorso, a norma del c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 12423-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], CALI' [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] 12; -controricorrente - avverso la sentenza n. 766/2018 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 22/10/2018 R.G.N. 793/2016; Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.12423/2019 Cron. Rep. Ud.25/09/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/09/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO - che, con sentenza del 22 ottobre 2018, la Corte d’Appello di Messina, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Messina, rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], e da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Ministero della Giustizia, avente ad oggetto il riconoscimento del diritto degli originari istanti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], contrattisti provenienti dal bacino LSU, alla stabilizzazione presso il Tribunale di Messina, sezione distaccata di Taormina, ricorrendo il presupposto di legge, dato dall’avere ivi prestato servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore all’entrata in vigore della legge, con mansioni riconducibili a quelle di cancelliere, ovvero, in subordine, del diritto all’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con inquadramento nella qualifica di cancelliere B3, livello VI, e delle differenze retributive maturate rispetto al dovuto al predetto titolo; - che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver e questa ritenuto di dover condividere il principio che aveva portato il primo giudice a riconoscere dovute,ex art. 2126 c.c., le differenze retributive pretese per l’instaurazione di un rapporto di fatto in relazione all’impiego in attività istituzionali estranee al programma di impiego degli LSU, ma di dovere addivenire ad un diverso convincimento in ordine all’assolvimento dell’onere della prova sul punto, conducendo l’istruttoria univocamente ad escludere che la Gullotta ed il Leotta svolgessero mansioni riconducibili alla figura di cancelliereed estranee a quelle previste nel programma;- che per la cassazione di tale decisione ricorrono gli eredi Gullotta, succeduti al de cuius , e il Leotta, affidando l’impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, il Ministero della Giustizia; - che i ricorrenti hanno poi presentato memoria . CONSIDERATO - che, con l’unico motivo, i ricorrenti, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 12, l. Regione Sicilia n. 85/1995, 1, 2, 6 e 8, d.lgs. n. 468/1997, 1, l. Regione Sicilia, n. 3/1998, 36 Cost., 2126 c.c., 112, 115 e 116 c.p.c., lamentano l’incongruità logica e giuridica della pronunzia della Corte territoriale che, nel limitarsi ad affermare la non riconducibilità delle mansioni svolte dagli originari istanti a quelle di cancelliere, prescinde dalla verifica, essenziale ai fini del riconoscimento dell’instaurazione di un rapporto di fatto con l’amministrazione,da cui discende ex art. 2126 c.c. il diritto alla corresponsione della retribuzione corrispondente alle mansioni espletate, del dedotto scostamento dal programma di impiego degli LSU quali erano gli istanti; - che il motivo si rivela inammissibile per plurime ragioni concorrenti; - che la Corte territoriale non si è limitata a rilevare la carenza di prova sull’effettivo svolgimento delle mansioni di cancelliere, bensì, ha evidenziato che dalle deposizioni testimoniali era emerso che gli appellati si limitavano a svolgere «un’attività complementare ed accessoria sotto la vigilanza del cancelliere titolare presente in ufficio» ossia «attività preparatoria o di ricevimentodi atti, di annotazione sui registri, come il discarico dell’udienza, oltre alla sistemazione dei fascicoli e alla attività di archiviazione che era propria di quelle demandate in forza del programma» ( pag. 5 della motivazione);- che, pertanto, la censura , da un lato , non coglie pienamente il decisum, perché al programma il giudice d’appello ha fatto specifico riferimento, dall’altro, pur accennando nello sviluppo argomentativo al difetto di motivazione, non denuncia ex art. 360 n. 4 c.p.c. la violazione dell’art. 132 c.p.c. né eccepisce la nullità della sentenza gravata; - che alle considerazioni che precedono, già assorbenti, si deve aggiungere che, quanto al programma dal quale la prestazione di fatto si sarebbe discostata, il motivo difetta della specifica indicazione, necessaria ex art. 366 n. 6 c.p.c., non avendo i ricorrenti riportato o riassunto nelle parti essenziali né localizzato in atti il documento sul cui contenuto la censura è incentrata; - che il ricorso per il resto, sotto la deduzione solo apparente del vizio di violazione di norma di legge, nella sostanza sollecita una diversa valutazione delle risultanze processuali, non consentita nel giudizio di legittimità; - che il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile; - che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto tanto per il ricorso, a norma del c
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