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CassazionesentenzaSezione UDecisione del 7 giugno 2022

Cassazione n. 35308/2022

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 7486-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - CE1>[OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 18, presso lo [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - ONLUS; - intimata - avverso la sentenza n. 5601/2020 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 22./09/2020, Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La [OSCURATO:PERSONA] Onlus proponeva ricorso innanzi al TAR Toscana per ottenere l'annullamento della nota [OSCURATO:DATA_NASCITA], prot. n. 282-08, con la quale la CESVOT aveva respinto la domanda della Onlus di ammissione al finanziamento.per il progetto "Tutoring gestionale", che con sentenza n. 702 del 2011, il giudice amministrativo adito dichiarava in parte inammissibile ed in parte improcedibile.

In virtù di impugnazione interposta dalla [OSCURATO:PERSONA] Onlus, il Consiglio di Stato, nella resistenza dell'appellata, che proponeva anche appello incidentale, dichiarava - per quanto qui ancora di interesse - l'improcedibilità dell'appello principale proposto dalla [OSCURATO:PERSONA]; inoltre, quanto al all'appello incidentale, confermando la statuizione del primo giudicante, respingeva l'eccezione sollevata dalla CESVOT di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, rilevando come la "mancata erogazione dei mezzi finanziari per l'espletamento di un pubblico servizio" rientrava nella giurisdizione esclusiva del g.a., poiché ineriva "alla materia ‘Iei pubblici servizi, integrando la provvista finanziaria non un'attività strumentale, ma direttamente funzionale al soddisfacimento di bisogni generali".

La CESVOT ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Consiglio d.i Stato, sulla scorta di un unico motivo.

L'AIMS Onlus è rimasta intimata.

Attivato il procedimento camerale ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c., introdotto, a decorrere dal 30 ottobre 2016, dall'art. 1-bis, comma 1, Ric. 2021 n. 07486 sez.

SU - ud. 07-06-2022 -2- lett. f), D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197 (applicabile al ricorso in oggetto ai sensi dell'art. 1-bis, comma 2, del medesimo D.L. n. 168/2016), la causa è stata riservata in decisione.

In prossimità dell'adunanza camerale parte ricorrente ha curato anche il deposito di memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] Con l'unico motivo la ricorrente il quale ha denunciato, ai sensi dell'art. 362 c.p.c., la violazione dei limiti esterni alla giurisdizione amministrativa, nonché la violazione e falsa applicazione degli artt.24, 103 e 111 Cost., degli artt. 110 e 133 del d.lgs. 104 del 2010, dell'art. 15 della

I. n. 266 del 1991, dell'art. 1 del d.m. 8 ottobre 1997 e del d.lgs. n. 153 del 1999.

A parere della ricorrente, infatti, il Consiglio di Stato avrebbe confermato la sussistenza della giurisdizione amministrativa sulla scorta di una erronea assimilazione tra la nozione di "servizio pubblico" e l'attività di rilievo pubblicistico".

Sul punto, la parte ha sottolineato che i centri di servizi di volontariato, pur svolgendo un'attività di interesse generale, hanno natura privatistica - come più volte precisato dalla Corte costituzionale -, sicché "il Consiglio di Stato ha erroneamente sovrapposto l'esercizio di attività di interesse generale con quello di un pubblico servizio".

La ricorrente ha evidenziato, infine, che i compiti di CESVOT nell'ambito del progetto "Tutoring gestionale" attenevano unicamente "all'utilizzo dei fondi ad esso destinati da parte del Comitato di Gestione" - il quale ne aveva predeterminato importo e finalità -, con la conseguenza che la controversia inerente il mancato accoglimento della domanda di finanziamento appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.

Va preliminarmente esaminata l'ammissibilità del ricorso.

Ric. 2021 n. 07486 sez.

SU - ud. 07-06-2022 -3- A)u-' Va premesso che spetta alle Sezioni Unite non solo il giudizio sull'interpretazione della norma attributiva della giurisdizione, ma anche il sindacato sull'applicazione delle disposizioni che regolano la deducibilità ed il rilievo del difetto di giurisdizione (Cass., Sez.

Un., 23 novembre 2012 n. 20727; Cass., Sez.

Un., 9 marzo 2015 n. 4682).

Sulla base di questa premessa, può rilevarsi che l'unitario motivo di ricorso la CESVOT contesta la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, pure ritenuta dal Consiglio di Stato, seppure a fronte della dichiarata improcedibilità dell'appello principale proposto dalla [OSCURATO:PERSONA], pone una questione di merito affrontata e risolta per la prima volta dal giudice di appello nella qui gravata senten2:a che non può essere esaminata, perché quella era preclusa dalla carenza di una valida impugnazione.

Invero alla luce del principio (per la prima volta enunciato da queste Sezioni Unite con sentenza n. 5456 del 2009, subito ribadito con sentenza n. 23318 del 2009, anche con pronuncia n. 7381 del 2013, e che va anche in questa occasione confermato) secondo il quale il ricorso incidentale proposto dalla parte totalmente vittoriosa nel giudizio di merito, che investa questioni pregiudiziali di rito, ivi comprese quelle attinenti alla giurisdizione, o preliminari di merito, ha natura di ricorso condizionato, indipendentemente da ogni espressa indicazione di parte, e deve essere esaminato con priorità solo se le questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito, rilevabili d'ufficio, non siano state oggetto di decisione esplicita o implicita (ove quest'ultima sia possibile) da parte del giudice di merito; qualora, invece, sia intervenuta detta decisione, tale ricorso incidentale va esaminato dalla Corte di cassazione solo in presenza dell'attualità dell'interesse, sussistente unicamente nell'ipotesi della fondatezza del ricorso principale.

Ebbene, la questione pregiudiziale posta dall'appellante incidentale (relativa al prospettato difetto di giurisdizione del giudice Ric. 2021 n. 07486 sez.

SU - ud. 07-06-2022 -4- amministrativo in relazione all'intervenuto rigetto della domanda della ONLUS di ammissione al finanziamento) è stata risolta implicitamente dal TAR Toscana, nel senso della inammissibilità, per una parte, e l'improcedibilità, per il resto, del ricorso principale del a [OSCURATO:PERSONA], cui poi ha fatto seguito ka pronuncia di improcedibilità (e comunque di infondatezza nel merito) dell'appello principale da parte del Consiglio di Stato, sicché seppure la sentenza impugnata contiene una affermazione incidenter tantum sull'appello incidentale della CESVOT, totalmente vittoriosa nel merito (che invece avrebbe dovuto ritenere assorbito in quanto naturalmente condizionato all'accoglimento dell'appello principale), deve escludersi la legittimazione in capo alla ricorrente a proporre il presente ricorso per difetto di interesse, per essere la soluzione della questione di giurisdizione, diretta alla individuazione del giudice munito di potere dovere di decidere sulla domanda, necessariamente strumentale rispetto a tale decisione, sicché, quando viene meno l'interesse delle parti ad una pronuncia sul merito della pretesa - in ordine alla quale era necessario verificare la giurisdizione del giudice adito - resta precluso, per il difetto di tale requisito di ammissibilità dell'impugnazione, il ricorso (incidentale) attinente alla giurisdizione (cfr. Cass., Sez.

Un., 13 aprile 1992 n. 4486; Cass., Sez.

Un., 9 luglio 1997 n. 6226; Cass., Sez.

Un., 6 luglio 2004 n. 12365).

Va pertanto dichiarata l'inammissibilità del ricorso.

Nessuna pronuncia sulle spese del presente giudizio in difetto di svolgimento di difese da parte della AISN1 rimasta intimata.

Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è stato rigettato, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Ric. 2018 n. 27069 sez.

SU - ud. 19-11-2019 -14- Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, Ric. 2021 n. 07486 sez.

SU - ud. 07-06-2022 -5- n. 115, art. 13, comma 1-quater - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater dei D.P.R. n. 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 7486-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - CE1>[OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 18, presso lo [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - ONLUS; - intimata - avverso la sentenza n. 5601/2020 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 22./09/2020, Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La [OSCURATO:PERSONA] Onlus proponeva ricorso innanzi al TAR Toscana per ottenere l'annullamento della nota [OSCURATO:DATA_NASCITA], prot. n. 282-08, con la quale la CESVOT aveva respinto la domanda della Onlus di ammissione al finanziamento.per il progetto "Tutoring gestionale", che con sentenza n. 702 del 2011, il giudice amministrativo adito dichiarava in parte inammissibile ed in parte improcedibile. In virtù di impugnazione interposta dalla [OSCURATO:PERSONA] Onlus, il Consiglio di Stato, nella resistenza dell'appellata, che proponeva anche appello incidentale, dichiarava - per quanto qui ancora di interesse - l'improcedibilità dell'appello principale proposto dalla [OSCURATO:PERSONA]; inoltre, quanto al all'appello incidentale, confermando la statuizione del primo giudicante, respingeva l'eccezione sollevata dalla CESVOT di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, rilevando come la "mancata erogazione dei mezzi finanziari per l'espletamento di un pubblico servizio" rientrava nella giurisdizione esclusiva del g.a., poiché ineriva "alla materia ‘Iei pubblici servizi, integrando la provvista finanziaria non un'attività strumentale, ma direttamente funzionale al soddisfacimento di bisogni generali". La CESVOT ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Consiglio d.i Stato, sulla scorta di un unico motivo. L'AIMS Onlus è rimasta intimata. Attivato il procedimento camerale ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c., introdotto, a decorrere dal 30 ottobre 2016, dall'art. 1-bis, comma 1, Ric. 2021 n. 07486 sez. SU - ud. 07-06-2022 -2- lett. f), D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197 (applicabile al ricorso in oggetto ai sensi dell'art. 1-bis, comma 2, del medesimo D.L. n. 168/2016), la causa è stata riservata in decisione. In prossimità dell'adunanza camerale parte ricorrente ha curato anche il deposito di memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] Con l'unico motivo la ricorrente il quale ha denunciato, ai sensi dell'art. 362 c.p.c., la violazione dei limiti esterni alla giurisdizione amministrativa, nonché la violazione e falsa applicazione degli artt.24, 103 e 111 Cost., degli artt. 110 e 133 del d.lgs. 104 del 2010, dell'art. 15 della I. n. 266 del 1991, dell'art. 1 del d.m. 8 ottobre 1997 e del d.lgs. n. 153 del 1999. A parere della ricorrente, infatti, il Consiglio di Stato avrebbe confermato la sussistenza della giurisdizione amministrativa sulla scorta di una erronea assimilazione tra la nozione di "servizio pubblico" e l'attività di rilievo pubblicistico". Sul punto, la parte ha sottolineato che i centri di servizi di volontariato, pur svolgendo un'attività di interesse generale, hanno natura privatistica - come più volte precisato dalla Corte costituzionale -, sicché "il Consiglio di Stato ha erroneamente sovrapposto l'esercizio di attività di interesse generale con quello di un pubblico servizio". La ricorrente ha evidenziato, infine, che i compiti di CESVOT nell'ambito del progetto "Tutoring gestionale" attenevano unicamente "all'utilizzo dei fondi ad esso destinati da parte del Comitato di Gestione" - il quale ne aveva predeterminato importo e finalità -, con la conseguenza che la controversia inerente il mancato accoglimento della domanda di finanziamento appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario. Va preliminarmente esaminata l'ammissibilità del ricorso. Ric. 2021 n. 07486 sez. SU - ud. 07-06-2022 -3- A)u-' Va premesso che spetta alle Sezioni Unite non solo il giudizio sull'interpretazione della norma attributiva della giurisdizione, ma anche il sindacato sull'applicazione delle disposizioni che regolano la deducibilità ed il rilievo del difetto di giurisdizione (Cass., Sez. Un., 23 novembre 2012 n. 20727; Cass., Sez. Un., 9 marzo 2015 n. 4682). Sulla base di questa premessa, può rilevarsi che l'unitario motivo di ricorso la CESVOT contesta la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, pure ritenuta dal Consiglio di Stato, seppure a fronte della dichiarata improcedibilità dell'appello principale proposto dalla [OSCURATO:PERSONA], pone una questione di merito affrontata e risolta per la prima volta dal giudice di appello nella qui gravata senten2:a che non può essere esaminata, perché quella era preclusa dalla carenza di una valida impugnazione. Invero alla luce del principio (per la prima volta enunciato da queste Sezioni Unite con sentenza n. 5456 del 2009, subito ribadito con sentenza n. 23318 del 2009, anche con pronuncia n. 7381 del 2013, e che va anche in questa occasione confermato) secondo il quale il ricorso incidentale proposto dalla parte totalmente vittoriosa nel giudizio di merito, che investa questioni pregiudiziali di rito, ivi comprese quelle attinenti alla giurisdizione, o preliminari di merito, ha natura di ricorso condizionato, indipendentemente da ogni espressa indicazione di parte, e deve essere esaminato con priorità solo se le questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito, rilevabili d'ufficio, non siano state oggetto di decisione esplicita o implicita (ove quest'ultima sia possibile) da parte del giudice di merito; qualora, invece, sia intervenuta detta decisione, tale ricorso incidentale va esaminato dalla Corte di cassazione solo in presenza dell'attualità dell'interesse, sussistente unicamente nell'ipotesi della fondatezza del ricorso principale. Ebbene, la questione pregiudiziale posta dall'appellante incidentale (relativa al prospettato difetto di giurisdizione del giudice Ric. 2021 n. 07486 sez. SU - ud. 07-06-2022 -4- amministrativo in relazione all'intervenuto rigetto della domanda della ONLUS di ammissione al finanziamento) è stata risolta implicitamente dal TAR Toscana, nel senso della inammissibilità, per una parte, e l'improcedibilità, per il resto, del ricorso principale del a [OSCURATO:PERSONA], cui poi ha fatto seguito ka pronuncia di improcedibilità (e comunque di infondatezza nel merito) dell'appello principale da parte del Consiglio di Stato, sicché seppure la sentenza impugnata contiene una affermazione incidenter tantum sull'appello incidentale della CESVOT, totalmente vittoriosa nel merito (che invece avrebbe dovuto ritenere assorbito in quanto naturalmente condizionato all'accoglimento dell'appello principale), deve escludersi la legittimazione in capo alla ricorrente a proporre il presente ricorso per difetto di interesse, per essere la soluzione della questione di giurisdizione, diretta alla individuazione del giudice munito di potere dovere di decidere sulla domanda, necessariamente strumentale rispetto a tale decisione, sicché, quando viene meno l'interesse delle parti ad una pronuncia sul merito della pretesa - in ordine alla quale era necessario verificare la giurisdizione del giudice adito - resta precluso, per il difetto di tale requisito di ammissibilità dell'impugnazione, il ricorso (incidentale) attinente alla giurisdizione (cfr. Cass., Sez. Un., 13 aprile 1992 n. 4486; Cass., Sez. Un., 9 luglio 1997 n. 6226; Cass., Sez. Un., 6 luglio 2004 n. 12365). Va pertanto dichiarata l'inammissibilità del ricorso. Nessuna pronuncia sulle spese del presente giudizio in difetto di svolgimento di difese da parte della AISN1 rimasta intimata. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è stato rigettato, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Ric. 2018 n. 27069 sez. SU - ud. 19-11-2019 -14- Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, Ric. 2021 n. 07486 sez. SU - ud. 07-06-2022 -5- n. 115, art. 13, comma 1-quater - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione integralmente rigettata, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater dei D.P.R. n. 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in
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