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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 gennaio 2022

Cassazione n. 06881/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/05/2018 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge e la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di resistenza, non è consentito in sede di legittimità perché costituito da doglianze in punto di fatto (propone una lettura alternativa dei fatti e del materiale probatorio); rilevato peraltro, che detto motivo è anche generico, perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (pag. 4 e 5); considerato che il secondo motivo, che contesta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza e il vizio di motivazione è manifestamente infondato a fronte della motivazione resa in sentenza (pag. 5, ove si attribuisce rilievo al precedente specifico e alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 cod. pen.); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 13 gennaio 2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] CrItejuolo Gioriio IFidelbo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/05/2018 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge e la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di resistenza, non è consentito in sede di legittimità perché costituito da doglianze in punto di fatto (propone una lettura alternativa dei fatti e del materiale probatorio); rilevato peraltro, che detto motivo è anche generico, perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (pag. 4 e 5); considerato che il secondo motivo, che contesta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza e il vizio di motivazione è manifestamente infondato a fronte della motivazione resa in sentenza (pag. 5, ove si attribuisce rilievo al precedente specifico e alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 cod. pen.); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 gennaio 2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] CrItejuolo Gioriio IFidelbo [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 06881/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris