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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 aprile 2023

Cassazione n. 18754/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 10890 R.G.anno 2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA].,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentat i e difes i dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliati presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA].p.a., rappresentata e difes a dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che è pure domiciliataria; controricorrente avverso la sentenza n.28/2019 depositat a il 4 gennaio 2019 del la Corte di appello di Bologna.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 aprile 2023dal Sez.

I–RG 10890/2019 camera di consiglio12.4.2023 consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA].

LA CORTE RILEVA1. ― Con citazione notificata il 30 giugno 2009 [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. unitamente ai fideiussori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e ElviaFurlani hanno convenuto in giudizio [OSCURATO:SOCIETA]. per ottenere l’accertamento del saldodi alcuni conti correnti sui quali si era operato l’addebito di interessi anatocistici ed usurari, oltre che di commissioni non dovute.

La banca si è costituita in giudizio contestando la pretesa azionata e proponendodomanda riconvenzionale con riguardo al saldo negativo portato da due dei conti oggetto del giudizio : l’esposizione debitoria lamentata con riferimento ai due rapporti in questio ne era pari , rispettivamente, aeuro 93.892,69 e a euro 15.744,51.

Con sentenza non definitiva il Tribunale di Forlì ha respintoalcune delle domande degli attori.

In seguito all’esperimento di consulenza tecnica d’ufficio, il detto Tribunale ha pronunciato sentenza definitiva con cui, operata la compensazione tra i saldi di più conti correnti, ha condannato la società correntista e i fideiussori al pagamento della somma di euro 93.347,98, oltre interessi.

2. ― Gli attori soccombenti hanno proposto gravame che la Corte di appello di Bologna, nella resistenza dell’istituto di credito, ha respinto.

3. ― Avverso la sentenza della Corte emiliana, pronunciata il 4 gennaio 2019, ricorrono per cassazione, con sei motivi, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], quest’ultima anche nella qualità di erede testamentaria di [OSCURATO:PERSONA].

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., società incorporante Cassa di Risparmio di Forlì e della Romagna.Sono state depositate memorie.

4. ─ Il primo motivo denuncia la violazione falsa applicazione Sez.

I–RG 10890/2019 camera di consiglio12.4.2023 dell’art. 2946 c.c..

Il secondo oppone un error in procedendo.

I due mezzi di censura sono svolti cumulativamente dagli odierni ricorrenti.

La sentenza impugnata è attaccata nella parte in cui nega che gli attori avessero contestato la decorrenza del termine prescrizionale relativo al diritto di ripetizione (indicato dalla banca nel giugno 1999).

Si osserva che, venendo in questione rimesse ripristinatorie, il termine prescrizionale non poteva che decorreredalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto.

Si aggiunge, con riferimento al vizio processuale lamentato col secondo motivo, che gli attori non avevano operato alcuna ammissione quanto alla fondatezza dell’eccezione di prescrizione della banca.

Il terzo motivo censura la sentenza per violazione falsa applicazione di norme di diritto e per la violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione alla domanda di determinazione del TEG (tasso effettivo globale) con riferimento ad alcuni rapporti (quelli in precedenza intrattenuti dalla società con la banca Carisbo).

Col quarto motivo è denunciato, ancora, un error in procedendo.

Con questi due mezzi ci si duole che la Corte di Bologna abbia ritenuto che gli appellanti non avessero impugnato la sentenza parziale di primo grado con riguardo alla statuizione di rigetto della domanda di determinazione del TEG per i rapporti bancari che facevano capo a Carisbo.

Si rileva che gli attori avevano formulato tempestiva riserva di appello e che in sede di gravame avevano impugnato le due sentenze (quella non definitiva e quella definitiva) per omessa pronuncia sulla determinazione del tasso usurario dei predetti rapporti.Ci si duole che la sentenza parziale sia rimasta silente sulla domanda in questione e chequella definitiva l’abbia respinta con statuizione appellata proprio sulla premessa che la prima pronuncianon avesse deciso alcunché sul punto.

Il quinto motivo prospetta la violazione o falsa applicazione degli Sez.

I–RG 10890/2019 camera di consiglio12.4.2023 artt. 644 c.p. e 1815, comma 2, c.c..

Sostiene, in sintesi, la ricorrente che avrebbe errato la Corte di appello nel ritenere che il metodo di determinazione del tasso effettivo globale fosse quello previsto dalla Banca d’Italia.

Sul presupposto che l’anatocismo, nel rapporto di conto corrente, integra una forma di compenso addizionale rispetto agli interessi compensativi, si contesta l’affermazione del Giudice del gravame secondo cui gli interessi capitalizzati dovevano essere inclusi nei numeri debitori (e cioè nel denominatore della frazione che, nella formula elaborata dalla Banca d’Italia, ha come numeratore gli interessi moltiplicati per il numero dei giorni che compongono un anno civile moltiplicati per 100).

Si assume, in proposito, che il fenomeno della capitalizzazione degli interessi nonmuta la natura di questi ultimi: gli interessi capitalizzati non si trasformano in capitale, ma si sommano ad esso, onde non sarebbe corretto operare il calcolo del TEG seguendo la formula seguita dalla Corte di merito.

Il sesto motivo contiene una censura di violazione e falsa applicazione di norme di diritto e di violazione delle preclusioni istruttorie ex art. 183, comma 6, c.p.c..

Si lamenta che la banca abbia prodotto alcuni documenti contrattuali con la terza memoria di cui alla norma citata; si censura la sentenza impugnata che ha ritenuto tempestiva detta produzione in considerazione del fatto che gli attori avevano in precedenza richiesto l’esibizione dei medesimi scritti.

5. ─ Reputa il Collegio che, in considerazione della questione posta col quinto motivo di ricorso, che presenta valore nomofilattico e che ha un consistente rilievo applicativo nel contenzioso bancario in tema di usura, il ricorsomeriti di essere trattato in pubblica udienza .

P.Q.M.

La Corte rinvia il ricorso a nuovo ruolo, onde consentirne la trattazione in pubblica udienza.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 10890 R.G.anno 2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA].,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentat i e difes i dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliati presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA].p.a., rappresentata e difes a dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che è pure domiciliataria; controricorrente avverso la sentenza n.28/2019 depositat a il 4 gennaio 2019 del la Corte di appello di Bologna. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 aprile 2023dal Sez. I–RG 10890/2019 camera di consiglio12.4.2023 consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. LA CORTE RILEVA1. ― Con citazione notificata il 30 giugno 2009 [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. unitamente ai fideiussori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e ElviaFurlani hanno convenuto in giudizio [OSCURATO:SOCIETA]. per ottenere l’accertamento del saldodi alcuni conti correnti sui quali si era operato l’addebito di interessi anatocistici ed usurari, oltre che di commissioni non dovute. La banca si è costituita in giudizio contestando la pretesa azionata e proponendodomanda riconvenzionale con riguardo al saldo negativo portato da due dei conti oggetto del giudizio : l’esposizione debitoria lamentata con riferimento ai due rapporti in questio ne era pari , rispettivamente, aeuro 93.892,69 e a euro 15.744,51. Con sentenza non definitiva il Tribunale di Forlì ha respintoalcune delle domande degli attori. In seguito all’esperimento di consulenza tecnica d’ufficio, il detto Tribunale ha pronunciato sentenza definitiva con cui, operata la compensazione tra i saldi di più conti correnti, ha condannato la società correntista e i fideiussori al pagamento della somma di euro 93.347,98, oltre interessi. 2. ― Gli attori soccombenti hanno proposto gravame che la Corte di appello di Bologna, nella resistenza dell’istituto di credito, ha respinto. 3. ― Avverso la sentenza della Corte emiliana, pronunciata il 4 gennaio 2019, ricorrono per cassazione, con sei motivi, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], quest’ultima anche nella qualità di erede testamentaria di [OSCURATO:PERSONA]. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., società incorporante Cassa di Risparmio di Forlì e della Romagna.Sono state depositate memorie. 4. ─ Il primo motivo denuncia la violazione falsa applicazione Sez. I–RG 10890/2019 camera di consiglio12.4.2023 dell’art. 2946 c.c.. Il secondo oppone un error in procedendo. I due mezzi di censura sono svolti cumulativamente dagli odierni ricorrenti. La sentenza impugnata è attaccata nella parte in cui nega che gli attori avessero contestato la decorrenza del termine prescrizionale relativo al diritto di ripetizione (indicato dalla banca nel giugno 1999). Si osserva che, venendo in questione rimesse ripristinatorie, il termine prescrizionale non poteva che decorreredalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto. Si aggiunge, con riferimento al vizio processuale lamentato col secondo motivo, che gli attori non avevano operato alcuna ammissione quanto alla fondatezza dell’eccezione di prescrizione della banca. Il terzo motivo censura la sentenza per violazione falsa applicazione di norme di diritto e per la violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione alla domanda di determinazione del TEG (tasso effettivo globale) con riferimento ad alcuni rapporti (quelli in precedenza intrattenuti dalla società con la banca Carisbo). Col quarto motivo è denunciato, ancora, un error in procedendo. Con questi due mezzi ci si duole che la Corte di Bologna abbia ritenuto che gli appellanti non avessero impugnato la sentenza parziale di primo grado con riguardo alla statuizione di rigetto della domanda di determinazione del TEG per i rapporti bancari che facevano capo a Carisbo. Si rileva che gli attori avevano formulato tempestiva riserva di appello e che in sede di gravame avevano impugnato le due sentenze (quella non definitiva e quella definitiva) per omessa pronuncia sulla determinazione del tasso usurario dei predetti rapporti.Ci si duole che la sentenza parziale sia rimasta silente sulla domanda in questione e chequella definitiva l’abbia respinta con statuizione appellata proprio sulla premessa che la prima pronuncianon avesse deciso alcunché sul punto. Il quinto motivo prospetta la violazione o falsa applicazione degli Sez. I–RG 10890/2019 camera di consiglio12.4.2023 artt. 644 c.p. e 1815, comma 2, c.c.. Sostiene, in sintesi, la ricorrente che avrebbe errato la Corte di appello nel ritenere che il metodo di determinazione del tasso effettivo globale fosse quello previsto dalla Banca d’Italia. Sul presupposto che l’anatocismo, nel rapporto di conto corrente, integra una forma di compenso addizionale rispetto agli interessi compensativi, si contesta l’affermazione del Giudice del gravame secondo cui gli interessi capitalizzati dovevano essere inclusi nei numeri debitori (e cioè nel denominatore della frazione che, nella formula elaborata dalla Banca d’Italia, ha come numeratore gli interessi moltiplicati per il numero dei giorni che compongono un anno civile moltiplicati per 100). Si assume, in proposito, che il fenomeno della capitalizzazione degli interessi nonmuta la natura di questi ultimi: gli interessi capitalizzati non si trasformano in capitale, ma si sommano ad esso, onde non sarebbe corretto operare il calcolo del TEG seguendo la formula seguita dalla Corte di merito. Il sesto motivo contiene una censura di violazione e falsa applicazione di norme di diritto e di violazione delle preclusioni istruttorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.. Si lamenta che la banca abbia prodotto alcuni documenti contrattuali con la terza memoria di cui alla norma citata; si censura la sentenza impugnata che ha ritenuto tempestiva detta produzione in considerazione del fatto che gli attori avevano in precedenza richiesto l’esibizione dei medesimi scritti. 5. ─ Reputa il Collegio che, in considerazione della questione posta col quinto motivo di ricorso, che presenta valore nomofilattico e che ha un consistente rilievo applicativo nel contenzioso bancario in tema di usura, il ricorsomeriti di essere trattato in pubblica udienza . P.Q.M. La Corte rinvia il ricorso a nuovo ruolo, onde consentirne la trattazione in pubblica udienza.