CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 febbraio 1969
Cassazione n. 13560/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pace di Trani nel procedimento a carico di1- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA];2- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA];visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale LuigiGiordano, che ha concluso chiedendo annullarsi con rinvio la sentenza;lette le memorie depositate il 02/03/2026 ed il 03/03/2026 dal difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA]Cosentino, che ha concluso per gli imputati chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 02/10/2025, il Giudice di pace di Trani dichiarava non doversiprocedere, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per essere il reatoloro ascritto estinto ai sensi dell’art. 35 d.lgs. 274/2000.2. Avverso la sentenza del Giudice di pace di Trani propone ricorso l’avv. [OSCURATO:PERSONA],difensore di fiducia della parte civile [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi echiedendo l’annullamento della sentenza impugnata.2.1. Con primo motivo, il ricorrente deduce, ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc.pen., inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità edecadenza, lamentando come il giudice, subentrato al precedente assegnatario delfascicolo, abbia fatto retrocedere il processo (in cui era già stata dichiarata la apertura deldibattimento) e, senza revocare i provvedimenti precedentemente assunti, abbia sostituito lapropria valutazione di congruità della somma offerta a quella negativa operata inprecedenza.Deduce quindi violazione degli artt. 27 e ss. d.lgs. 274/2000.2.2. Con secondo motivo, il ricorrente deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc.pen., vizio di motivazione apparente, contraddittoria ed illogica con riferimento allavalutazione prescritta dall’art. 35 d.lgs 274/2000.Al riguardo, rileva come si sia trattato, nella specie, di una invasione indebita di terrenidi particolare gravità e come il giudice abbia ritenuto congrua l’offerta in maniera stridenterispetto a quella precedentemente operata, omettendo di valutare la concreta lesività dellacondotta; a parere del ricorrente, poi, la sentenza avrebbe vieppiù trascurato di consideraretutti gli aspetti del danno e, quanto al compenso legale, non avrebbe considerato le spesesopportate dalla parte offesa per costituirsi parte civile.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile per difetto di un interesse sotteso alla impugnazione.Tale rilievo risulta assorbente rispetto alla aspecificità che pure affetta i motivi diricorso.Per come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte in tema di reati di competenza delgiudice di pace, non sussiste l'interesse per la parte civile ad impugnare, anche ai soli finicivili, la sentenza emessa ai sensi dell'art. 35 del d.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 a seguito dicondotte riparatorie, in quanto tale pronuncia, limitandosi ad accertare la congruità delrisarcimento offerto ai soli fini dell'estinzione del reato, non riveste autorità di giudicato nelgiudizio civile per le restituzioni o per il risarcimento del danno e non produce, pertanto,alcun effetto pregiudizievole nei confronti della parte civile (Sez. U, n. 33864 del 23/04/2015,Sbaiz, Rv. 264238 – 01; conforme, Sez. 4, n. 1359 del 02/12/2016, dep. 2017, Zhu, Rv.268876 – 01).Né sussiste la violazione di legge dedotta nella requisitoria scritta del Procuratoregenerale.Invero, la Corte costituzionale, con sentenza n. 45/2024, ha dichiarato l’illegittimitàcostituzionale dell’art. 35, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, nellaparte in cui stabilisce che, al fine dell’estinzione del reato, le condotte riparatorie debbanoessere realizzate «prima dell’udienza di comparizione», anziché «prima della dichiarazionedi apertura del dibattimento» di cui all’art. 29, comma 7, del medesimo decreto legislativo.Nella specie, il dibattimento è stato dichiarato aperto alla udienza del 13 marzo 2025 ela condotta riparatoria risulta antecedente a tale data (vds. verbale di udienza del 19dicembre 2024) e dunque tempestivamente intervenuta.Alla pronuncia di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali e di una somma, che si stima equo determinare in euro tremila inragione della natura del motivo di ricorso, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 13/03/2026Il Consigliere estensore Il Presidente