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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 12670/2024

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Modena visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale del riesame di Modena ha accolto parzialmente l'istanza di riesame presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto del P.m. presso il Tribunale di Modena del 9 ottobre 2023, di convalida del sequestro probatorio di oggetti in oro e di somme di denaro rinvenute nella loro disponibilità, disponendo il dissequestro del denaro e mantenendo fermo il sequestro degli oggetti, ritenuti di provenienza delittuosa.

2. Ha proposto ricorso la comune difesa degli indagati e del terzo [OSCURATO:PERSONA] deducendo, con il primo motivo, violazione di norme processuali, in relazione all'art. 324 cod. proc. pen.; il procedimento incidentale, scaturito dall'istanza di riesame presentata il 13 ottobre 2023, si era concluso il 24 novembre 2023, senza il rispetto dei termini indicati dall'art. 324 cod. proc. pen., con conseguente nullità del provvedimento impugnato.

2.1. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge, in relazione agli artt.648 cod. pen., 335 cod. proc. pen., 3,, 24 e 111 Cost.; era "parziale e insussistente" la motivazione del provvedimento che aveva riconosciuto il fumus de//ct/ in relazione all'ipotesi della ricettazione degli oggetti rinvenuti, poiché non teneva conto del mancato rinvenimento di elementi a carico degli indagati all'esito delle indagini esperite nei luoghi frequentati dagli indagati, della giustificazione addotta dalla Marotta sul trasporto dei monili a distanza dal luogo di abitazione (per il timore di subirne il furto), dell'esistenza al più di elementi per ipotizzare il furto degli oggetti sequestrati, reato improcedibile per difetto di querela; era stata fornita dimostrazione della titolarità dei gioielli, il cui possesso risaliva nel tempo, mentre era del tutto congetturale la sottrazione a persone mai identificate. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono inammissibili.

1.1. Preliminarmente va rilevato il difetto di legittimazione alla proposizione del ricorso da parte di [OSCURATO:PERSONA]; non risulta dal ricorso quale sia la sua posizione processuale e, conseguentemente, il diritto (eventuale) alla restituzione degli oggetti in sequestro; il che rende inammissibile il ricorso proposto nel suo interesse.

1.2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Dall'esame degli atti, consentito attesa la natura processuale della questione posta a fondamento del motivo di ricorso, risulta che il Tribunale del riesame formulò la richiesta degli atti necessari per la decisione in data 13 novembre 2023, atti pervenuti successivamente con fissazione dell'udienza per il 21 novembre 2023 e decisione assunta il 24 novembre 2023, sicché alcuna violazione del termine indicato dall'art. 309, comma 9, richiamato dall'art. 324 cod. proc. pen. si è realizzata.

1.2. Il secondo motivo è generico, oltre che manifestamente infondato.Per giurisprudenza pacifica e costante, in tema di misure cautelari reali, la verifica della sussistenza del fumus delicti comporta la valutazione complessiva dei risultati delle indagini e delle allegazioni difensive tese a smentire il portato della tesi d'accusa; il Tribunale del riesame ha valutato compiutamente tutti i dati desunti dall'origine e dallo sviluppo delle indagini, dalle caratteristiche dei fatti accertati e delle modalità con le quali i gioielli erano occul:ati, dalle condizioni economiche degli indagati, prendendo in esame le generiche indicazioni da essi fornite sulla provenienza dei gioielli rinvenuti, formulando una valutazione che non può dirsi inesistente.

A fronte di tale apparato argomentativo, i ricorrenti indugiano sulla mancanza di elementi specifici e dettagliati quanto alla provenienza celittuosa dei gioielli sequestrati, affermandone la loro esclusiva titolarità con indicazioni che non risultano fornite dagli indagati nei termini esposti in ricorso, e, comunque, risultano all'evidenza generiche, sfornite di alcun supporto di prova e in contrasto sia con le caratteristiche dei beni (che il Tribunale del riesame ha descritto come "senza segni di usura"), sia con le condizioni di vita e reddituali degli indagati.

Come è stato ripetutamente affermato, la prova della provenienza delittuosa dei beni che si assumono oggetto del reato di ricettazione può essere fornita anche in via logica, in assenza di uno specifico accertamento della storicità del reato presupposto, potendo desumersi dalla natura e dalle caratteristiche del bene stesso (Sez. 1, n. 29486 del 26/06/2013, Cavalli, Rv. 256108 - 01), non essendo richiesto l'accertamento giudiziale della commissione del delitto presupposto, nè dei suoi autori (Sez. 2, n. 29685 del 05/07/2011, Tartari, Rv. 251028 - 01; Sez. 2, n. 10101 del 15/01/2009, Longo, Rv. 243305 - 01).

In definitiva, è insussistente la lamentata violazione di legge, anche sotto il profilo della totale mancanza della motivazione o della sua apparenza (unico motivo che può fondare il ricorso di legittimità avverso i provvedimenti cautelari reali: Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608 - 01).

2. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila ciascuno a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Modena visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale del riesame di Modena ha accolto parzialmente l'istanza di riesame presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto del P.m. presso il Tribunale di Modena del 9 ottobre 2023, di convalida del sequestro probatorio di oggetti in oro e di somme di denaro rinvenute nella loro disponibilità, disponendo il dissequestro del denaro e mantenendo fermo il sequestro degli oggetti, ritenuti di provenienza delittuosa. 2. Ha proposto ricorso la comune difesa degli indagati e del terzo [OSCURATO:PERSONA] deducendo, con il primo motivo, violazione di norme processuali, in relazione all'art. 324 cod. proc. pen.; il procedimento incidentale, scaturito dall'istanza di riesame presentata il 13 ottobre 2023, si era concluso il 24 novembre 2023, senza il rispetto dei termini indicati dall'art. 324 cod. proc. pen., con conseguente nullità del provvedimento impugnato. 2.1. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge, in relazione agli artt.648 cod. pen., 335 cod. proc. pen., 3,, 24 e 111 Cost.; era "parziale e insussistente" la motivazione del provvedimento che aveva riconosciuto il fumus de//ct/ in relazione all'ipotesi della ricettazione degli oggetti rinvenuti, poiché non teneva conto del mancato rinvenimento di elementi a carico degli indagati all'esito delle indagini esperite nei luoghi frequentati dagli indagati, della giustificazione addotta dalla Marotta sul trasporto dei monili a distanza dal luogo di abitazione (per il timore di subirne il furto), dell'esistenza al più di elementi per ipotizzare il furto degli oggetti sequestrati, reato improcedibile per difetto di querela; era stata fornita dimostrazione della titolarità dei gioielli, il cui possesso risaliva nel tempo, mentre era del tutto congetturale la sottrazione a persone mai identificate. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. 1.1. Preliminarmente va rilevato il difetto di legittimazione alla proposizione del ricorso da parte di [OSCURATO:PERSONA]; non risulta dal ricorso quale sia la sua posizione processuale e, conseguentemente, il diritto (eventuale) alla restituzione degli oggetti in sequestro; il che rende inammissibile il ricorso proposto nel suo interesse. 1.2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Dall'esame degli atti, consentito attesa la natura processuale della questione posta a fondamento del motivo di ricorso, risulta che il Tribunale del riesame formulò la richiesta degli atti necessari per la decisione in data 13 novembre 2023, atti pervenuti successivamente con fissazione dell'udienza per il 21 novembre 2023 e decisione assunta il 24 novembre 2023, sicché alcuna violazione del termine indicato dall'art. 309, comma 9, richiamato dall'art. 324 cod. proc. pen. si è realizzata. 1.2. Il secondo motivo è generico, oltre che manifestamente infondato.Per giurisprudenza pacifica e costante, in tema di misure cautelari reali, la verifica della sussistenza del fumus delicti comporta la valutazione complessiva dei risultati delle indagini e delle allegazioni difensive tese a smentire il portato della tesi d'accusa; il Tribunale del riesame ha valutato compiutamente tutti i dati desunti dall'origine e dallo sviluppo delle indagini, dalle caratteristiche dei fatti accertati e delle modalità con le quali i gioielli erano occul:ati, dalle condizioni economiche degli indagati, prendendo in esame le generiche indicazioni da essi fornite sulla provenienza dei gioielli rinvenuti, formulando una valutazione che non può dirsi inesistente. A fronte di tale apparato argomentativo, i ricorrenti indugiano sulla mancanza di elementi specifici e dettagliati quanto alla provenienza celittuosa dei gioielli sequestrati, affermandone la loro esclusiva titolarità con indicazioni che non risultano fornite dagli indagati nei termini esposti in ricorso, e, comunque, risultano all'evidenza generiche, sfornite di alcun supporto di prova e in contrasto sia con le caratteristiche dei beni (che il Tribunale del riesame ha descritto come "senza segni di usura"), sia con le condizioni di vita e reddituali degli indagati. Come è stato ripetutamente affermato, la prova della provenienza delittuosa dei beni che si assumono oggetto del reato di ricettazione può essere fornita anche in via logica, in assenza di uno specifico accertamento della storicità del reato presupposto, potendo desumersi dalla natura e dalle caratteristiche del bene stesso (Sez. 1, n. 29486 del 26/06/2013, Cavalli, Rv. 256108 - 01), non essendo richiesto l'accertamento giudiziale della commissione del delitto presupposto, nè dei suoi autori (Sez. 2, n. 29685 del 05/07/2011, Tartari, Rv. 251028 - 01; Sez. 2, n. 10101 del 15/01/2009, Longo, Rv. 243305 - 01). In definitiva, è insussistente la lamentata violazione di legge, anche sotto il profilo della totale mancanza della motivazione o della sua apparenza (unico motivo che può fondare il ricorso di legittimità avverso i provvedimenti cautelari reali: Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608 - 01). 2. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila ciascuno a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremi
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