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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 05338/2023

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3745/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso [OSCURATO:PERSONA], come da procura in calce al ricorso, con domicilio presso la Cancelleria della Corte di cassazione in Roma, piazza Cavour; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 3 sud (già ASL Napoli 4), in persona del Direttore Generale rappresentante legale, rappresentata e difesa dall'avv.

C.C. 6 dicembre 2022 r.g.n. 3745/2022 Pres.

A. [OSCURATO:PERSONA].

I. [OSCURATO:PERSONA] con domicilio in Roma presso la sede della Rappresentanza della Regione Campania, alla via Poli n. 29; -controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli n. 3629 del 2021 pubblicata il 6/10/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 6/12/2022 dalla consigliera relatrice dr.ssa [OSCURATO:PERSONA]; Fatti di causa

1. Con decreto ingiuntivo n. 218 del 2016, emesso dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], su richiesta del [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., veniva intimato all'[OSCURATO:PERSONA] 3 Sud di pagare in favore della ricorrente la complessiva somma di Euro 17.459,73, a titolo di prestazioni di assistenza riabilitativa - FKT ex art. 44

I. 833 del 1978, rese nel periodo indicato in via monitoria (anno 2015).

2. L'[OSCURATO:PERSONA] 3 sud (già ASL Napoli 4) proponeva opposizione e il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in accoglimento dell'opposizione, revocava il d.i., con condanna dell'opposto Centro alle spese di lite.

3. Avverso tale decisione, ha proposto appello il [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., rigettato dalla Corte di appello di Napoli che ha integralmente confermato la decisione di prime cure, con condanna dell'appellante Centro alle spese del grado.

4. Avverso la sentenza di appello, ha proposto ricorso per cassazione il [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. sulla base di due motivi; ha resistito con controricorso l'[OSCURATO:PERSONA] 3 sud.

Ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., la relatrice designata ha redatto proposta, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza della Corte.

Ha depositato memoria parte ricorrente.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo il Centro denuncia la "Violazione dell'art. 2697 c. c. e dell'art. 24 Cost. con riferimento ai principi che regolano l'onere della 2 C.C. 6 dicembre 2022 r.g.n. 3745/2022 Pres.

A. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi prova, in particolare, del principio di vicinanza alla prova, art. 115 e 116 c.p.c. tutti in relazione all'art. 360 c.p.c., primo comma, n. 3.

Insufficiente ed erronea motivazione" della sentenza impugnata nella parte in cui è stato dichiarato «deve ritenersi incontestato, in quanto non soggetto di critica, il dato fattuale secondo cui il centro Moscati nel corso dell'anno 2015 aveva effettuato prestazioni in numero superiore rispetto a quanto stabilito nel contratto, avendo il Centro fatturato l'importo complessivo di C. 1.952.761,36 rispetto alla somma effettivamente assegnata di C. 1.503.573,00».

2. Con il secondo motivo, il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] lamenta la "Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2697 II co.

Cod.

Civ. art. 115 c.p.c., D.Lgs. n. 502/1992, artt. 8 - quater e quinquies; DGRC della Campania n. 2451/2003 punto 8 lettera d), DGRC 2157/2005, art. 6; e art. 2; art. 6 punto 1; art. 7 punto 2 del contratto, art. 132, secondo comma, cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all'art. 360, primo comma n. 3 cod. proc. civ.

Insufficiente ed erronea motivazione" della sentenza impugnata nella parte in cui è stato dichiarato infondato il motivo di appello del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con cui si è ritenuto illegittimamente «(...) che il limite di spesa indicato nel contratto attenga alle prestazioni rese dalla singola struttura e non già alla branca o macroarea non opera il meccanismo della cd. regressione tariffaria unica.».

3. I due motivi, per come sinteticamente sopra riassunti, possono essere congiuntamente esaminati per ragioni di connessione e sono infondati.

Invero, la Corte di merito ha deciso la controversia dando atto, in primo luogo - in base ad un accertamento di fatto, incensurabile in questa sede - che «deve ritenersi incontestato, in quanto non oggetto di critica, il dato fattuale secondo cui il [OSCURATO:PERSONA] nel corso dell'anno 2015 aveva effettuato prestazioni in numero superiore rispetto a quanto stabilito nel contratto, avendo il Centro fatturato l'importo complessivo di Euro 1.952.716,36 rispetto alla somma effettivamente assegnata di Euro 1.503.573,00» e osservando, in secondo luogo, che quando «nel contratto sia previsto il tetto annuale di spesa della singola struttura il mero superamento 3 C.C. 6 dicembre 2022 r.g.n. 3745/2022 Pres.

A. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi di esso nel corso dell'anno rende inesigibili le prestazioni extra budget eventualmente rese agli utenti, ogni altra valutazione circa l'operato e le modalità di calcolo del [OSCURATO:PERSONA] non attengono al presente giudizio e non rientrano nella giurisdizione del G.0.» Il giudice di appello ha infine richiamato l'orientamento della «Corte di Cassazione [che n.d.r.] ha, sul punto, precisato (cfr. da ultimo la recentissima sent. 27608/2019) che secondo la costante giurisprudenza amministrativa l'esaurimento del tetto di spesa in materia sanitaria rappresenta un vincolo ineludibile che costituisce la misura delle prestazioni sanitarie che il [OSCURATO:PERSONA] può erogare e che può permettersi di acquistare da ciascun erogatore privato, con la conseguenza che deve considerarsi giustificata la mancata previsione di criteri di remunerazione delle prestazioni extra budget ... per la necessità di dover comunque rispettare i tetti di spese e, quindi, il vincolo delle risorse disponibili (C.

Stato n. 184/2019 e 1206/2018).

Alcuni stringenti indirizzi normativi, prosegue la Corte hanno disposto che, in condizioni di scarsità di risorse e di necessario risanamento del bilancio, anche il sistema sanitario non può prescindere dall'esigenza di perseguire obiettivi di razionalizzazione finalizzata al raggiungimento di una situazione di equilibrio finanziario attraverso la programmazione e pianificazione autoritativa e vincolata dei limiti di spesa dei vari soggetti operanti nel sistema.

Solo il mancato superamento del tetto di spesa dà il diritto alla struttura sanitaria accreditata di ottenere la remunerazione delle prestazioni erogate ... esso deve essere considerato un elemento costitutivo della pretesa creditoria, con la conseguenza che quando le prestazioni erogate dalle strutture sanitarie provvisoriamente accreditate superino i tetti di spesa non vi è alcun obbligo dell'ASL di acquistare e pagare le prestazioni suddette» (cfr. testualmente, pag. 4 e 5 sentenza impugnata). [OSCURATO:PERSONA] ricorrente non evidenzia alcun contrasto tra la sentenza di decisione di appello e la giurisprudenza di legittimità, né pone in alcun rilievo motivi eventualmente determinanti a fondare un mutamento di orientamento. 4 C.C. 6 dicembre 2022 r.g.n. 3745/2022 Pres.

A. [OSCURATO:PERSONA].

I. [OSCURATO:PERSONA] ulteriore questione proposta resta assorbita dai rilievi che precedono.

4. In conclusione, il ricorso va rigettato e le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto (Cass. Sez.

U. 20 febbraio 2020 n. 4315).

Per questi motivi La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della parte controricorrente, che si liquidano in complessivi Euro 3000,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.

Così deciso nella camera di consiglio della Sesta

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3745/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso [OSCURATO:PERSONA], come da procura in calce al ricorso, con domicilio presso la Cancelleria della Corte di cassazione in Roma, piazza Cavour; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 3 sud (già ASL Napoli 4), in persona del Direttore Generale rappresentante legale, rappresentata e difesa dall'avv. C.C. 6 dicembre 2022 r.g.n. 3745/2022 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. [OSCURATO:PERSONA] con domicilio in Roma presso la sede della Rappresentanza della Regione Campania, alla via Poli n. 29; -controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli n. 3629 del 2021 pubblicata il 6/10/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 6/12/2022 dalla consigliera relatrice dr.ssa [OSCURATO:PERSONA]; Fatti di causa 1. Con decreto ingiuntivo n. 218 del 2016, emesso dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], su richiesta del [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., veniva intimato all'[OSCURATO:PERSONA] 3 Sud di pagare in favore della ricorrente la complessiva somma di Euro 17.459,73, a titolo di prestazioni di assistenza riabilitativa - FKT ex art. 44 I. 833 del 1978, rese nel periodo indicato in via monitoria (anno 2015). 2. L'[OSCURATO:PERSONA] 3 sud (già ASL Napoli 4) proponeva opposizione e il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in accoglimento dell'opposizione, revocava il d.i., con condanna dell'opposto Centro alle spese di lite. 3. Avverso tale decisione, ha proposto appello il [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., rigettato dalla Corte di appello di Napoli che ha integralmente confermato la decisione di prime cure, con condanna dell'appellante Centro alle spese del grado. 4. Avverso la sentenza di appello, ha proposto ricorso per cassazione il [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. sulla base di due motivi; ha resistito con controricorso l'[OSCURATO:PERSONA] 3 sud. Ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., la relatrice designata ha redatto proposta, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza della Corte. Ha depositato memoria parte ricorrente. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo il Centro denuncia la "Violazione dell'art. 2697 c. c. e dell'art. 24 Cost. con riferimento ai principi che regolano l'onere della 2 C.C. 6 dicembre 2022 r.g.n. 3745/2022 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi prova, in particolare, del principio di vicinanza alla prova, art. 115 e 116 c.p.c. tutti in relazione all'art. 360 c.p.c., primo comma, n. 3. Insufficiente ed erronea motivazione" della sentenza impugnata nella parte in cui è stato dichiarato «deve ritenersi incontestato, in quanto non soggetto di critica, il dato fattuale secondo cui il centro Moscati nel corso dell'anno 2015 aveva effettuato prestazioni in numero superiore rispetto a quanto stabilito nel contratto, avendo il Centro fatturato l'importo complessivo di C. 1.952.761,36 rispetto alla somma effettivamente assegnata di C. 1.503.573,00». 2. Con il secondo motivo, il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] lamenta la "Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2697 II co. Cod. Civ. art. 115 c.p.c., D.Lgs. n. 502/1992, artt. 8 - quater e quinquies; DGRC della Campania n. 2451/2003 punto 8 lettera d), DGRC 2157/2005, art. 6; e art. 2; art. 6 punto 1; art. 7 punto 2 del contratto, art. 132, secondo comma, cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all'art. 360, primo comma n. 3 cod. proc. civ. Insufficiente ed erronea motivazione" della sentenza impugnata nella parte in cui è stato dichiarato infondato il motivo di appello del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con cui si è ritenuto illegittimamente «(...) che il limite di spesa indicato nel contratto attenga alle prestazioni rese dalla singola struttura e non già alla branca o macroarea non opera il meccanismo della cd. regressione tariffaria unica.». 3. I due motivi, per come sinteticamente sopra riassunti, possono essere congiuntamente esaminati per ragioni di connessione e sono infondati. Invero, la Corte di merito ha deciso la controversia dando atto, in primo luogo - in base ad un accertamento di fatto, incensurabile in questa sede - che «deve ritenersi incontestato, in quanto non oggetto di critica, il dato fattuale secondo cui il [OSCURATO:PERSONA] nel corso dell'anno 2015 aveva effettuato prestazioni in numero superiore rispetto a quanto stabilito nel contratto, avendo il Centro fatturato l'importo complessivo di Euro 1.952.716,36 rispetto alla somma effettivamente assegnata di Euro 1.503.573,00» e osservando, in secondo luogo, che quando «nel contratto sia previsto il tetto annuale di spesa della singola struttura il mero superamento 3 C.C. 6 dicembre 2022 r.g.n. 3745/2022 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi di esso nel corso dell'anno rende inesigibili le prestazioni extra budget eventualmente rese agli utenti, ogni altra valutazione circa l'operato e le modalità di calcolo del [OSCURATO:PERSONA] non attengono al presente giudizio e non rientrano nella giurisdizione del G.0.» Il giudice di appello ha infine richiamato l'orientamento della «Corte di Cassazione [che n.d.r.] ha, sul punto, precisato (cfr. da ultimo la recentissima sent. 27608/2019) che secondo la costante giurisprudenza amministrativa l'esaurimento del tetto di spesa in materia sanitaria rappresenta un vincolo ineludibile che costituisce la misura delle prestazioni sanitarie che il [OSCURATO:PERSONA] può erogare e che può permettersi di acquistare da ciascun erogatore privato, con la conseguenza che deve considerarsi giustificata la mancata previsione di criteri di remunerazione delle prestazioni extra budget ... per la necessità di dover comunque rispettare i tetti di spese e, quindi, il vincolo delle risorse disponibili (C. Stato n. 184/2019 e 1206/2018). Alcuni stringenti indirizzi normativi, prosegue la Corte hanno disposto che, in condizioni di scarsità di risorse e di necessario risanamento del bilancio, anche il sistema sanitario non può prescindere dall'esigenza di perseguire obiettivi di razionalizzazione finalizzata al raggiungimento di una situazione di equilibrio finanziario attraverso la programmazione e pianificazione autoritativa e vincolata dei limiti di spesa dei vari soggetti operanti nel sistema. Solo il mancato superamento del tetto di spesa dà il diritto alla struttura sanitaria accreditata di ottenere la remunerazione delle prestazioni erogate ... esso deve essere considerato un elemento costitutivo della pretesa creditoria, con la conseguenza che quando le prestazioni erogate dalle strutture sanitarie provvisoriamente accreditate superino i tetti di spesa non vi è alcun obbligo dell'ASL di acquistare e pagare le prestazioni suddette» (cfr. testualmente, pag. 4 e 5 sentenza impugnata). [OSCURATO:PERSONA] ricorrente non evidenzia alcun contrasto tra la sentenza di decisione di appello e la giurisprudenza di legittimità, né pone in alcun rilievo motivi eventualmente determinanti a fondare un mutamento di orientamento. 4 C.C. 6 dicembre 2022 r.g.n. 3745/2022 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. [OSCURATO:PERSONA] ulteriore questione proposta resta assorbita dai rilievi che precedono. 4. In conclusione, il ricorso va rigettato e le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315). Per questi motivi La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della parte controricorrente, che si liquidano in complessivi Euro 3000,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie al 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio della Sesta
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