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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 luglio 2023

Cassazione n. 35373/2023

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ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/02/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. La Corte di appello di Lecce - sezione distaccata di Taranto - -in parziale riforma della sentenza di condanna del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto ha ridotto, in ragione della scelta del rito, la pena pecuniaria ad euro 2594,44 di multa per il reato di cui all'art. 679 cod. pen., così riqualificata la detenzione illegale di materiale esplosivo - escluso la relativa condotta di porto illegale - e per il resto ha confermato la detta sentenza, che ha riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile anche dei reati di detenzione e porto in luogo pubblico di arma clandestina, oltre che di ricettazione e di furto, fatti commessi in Taranto il 20 settembre 2018 e per i quali è stata irrogata la pena detentiva di anni cinque e mesi dieci di reclusione.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha articolato più motivi di vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in punto di determinazione della pena.

3. Il ricorso è inammissibile.

Rilevato che la motivazione con cui il Tribunale ha escluso la ricorrenza delle attenuanti generiche e ha dato conto della misura della pena irrogata è coerente, logica e adeguata alle risultanze processuali; rilevato che non si ravvisa alcuna carenza o illogicità degli argomenti posti a fondamento della decisione; rilevato che il ricorso pertanto è generico nell'articolazione delle doglianze, limitandosi al richiamo di principi e regole astratte; ritenuto pertanto che alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 3 luglio 2023 Il co sigltiere estensore Il presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/02/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. La Corte di appello di Lecce - sezione distaccata di Taranto - -in parziale riforma della sentenza di condanna del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto ha ridotto, in ragione della scelta del rito, la pena pecuniaria ad euro 2594,44 di multa per il reato di cui all'art. 679 cod. pen., così riqualificata la detenzione illegale di materiale esplosivo - escluso la relativa condotta di porto illegale - e per il resto ha confermato la detta sentenza, che ha riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile anche dei reati di detenzione e porto in luogo pubblico di arma clandestina, oltre che di ricettazione e di furto, fatti commessi in Taranto il 20 settembre 2018 e per i quali è stata irrogata la pena detentiva di anni cinque e mesi dieci di reclusione. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha articolato più motivi di vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in punto di determinazione della pena. 3. Il ricorso è inammissibile. Rilevato che la motivazione con cui il Tribunale ha escluso la ricorrenza delle attenuanti generiche e ha dato conto della misura della pena irrogata è coerente, logica e adeguata alle risultanze processuali; rilevato che non si ravvisa alcuna carenza o illogicità degli argomenti posti a fondamento della decisione; rilevato che il ricorso pertanto è generico nell'articolazione delle doglianze, limitandosi al richiamo di principi e regole astratte; ritenuto pertanto che alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 3 luglio 2023 Il co sigltiere estensore Il presidente
Sentenza Cassazione n. 35373/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris