CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 30690/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sulricorso n. r.g. 7428 / 20 15 , propost o da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12 -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato a ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 24, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende per procura a margine del controricorso - contror i c o rrente - avverso la sentenza n. 5239 / 201 4 della Commissione tributaria regionale delLazio, depositata il 21 agosto 2014 ;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 ottobre2023 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1. L’Agenzia delle entrate notificò ad [OSCURATO:PERSONA] due avvisi di accertamento a rettifica del reddito dichiaratonegli anni di imposta 2006 e 2007; gli atti impositivi, emessi all’esito di accertamento sintetico, traevano origine dagli indici di maggior capacità contributiva emersi a carico del [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva registrato, il 5 novembre 2007, un contratto di acquisto del 50% di un immobile in Roma del valore di € 450.000,00. Gli avvisi furono vittoriosamente impugnati dal contribuente innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma. 2. Il successivo appello, proposto dall’Amministrazione, fu respinto dalla Commissione tributaria regionale del Lazio. I giudici del gravame ritennero dimostrata la tesi difensiva del contribuente, il quale aveva sostenuto di aver acquistato l’immobile dal fratelloPiergiulio senza versargli il prezzo pattuito per l’acquisto, che in realtà era stato corrisposto dal padre [OSCURATO:PERSONA]. In tal senso, dopo aver osservato che i CUD del ricorrente esponevano redditi insufficienti a consentire il pagamento , valorizzarono la dichiarazione resain proposito dal padre e il fatto che l’assegno versato dal [OSCURATO:PERSONA] al fratello non fosse mai stato posto all’incasso. Rilevarono, inoltre, che l’analoga pretesa erariale per il biennio d’imposta precedente era stata disattesa in giudizio e che non appariva decisivo il fatto che sull’immobile fosse stato acceso un mutuo ipotecario. 3. La sentenza d’appello è stata impugnata dall’Amministrazione con ricorso per cassazione affidato a un unico motivo. L’intimato ha depositato controricorso e memoria in prossimità dell’udienza. Considerato che:1. Con l’unico mezzo di impugnazione è dedotta violazione degli artt. 32 e 38, commi quarto, quinto e sesto, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in combinato disposto con gli artt. 2697, 2702 e 2704 cod. civ. L’Agenzia delle entrate lamenta che la C.T.R., a fronte di un accertamento sintetico fondato su presunzioni di maggiore capacità contributiva in relazione a spese per incrementi patrimoniali , ha ritenuto di superare tali presunzioni con ricorso ad elementi a ciò del tutto inidonei, quali le stesse dichiarazioni dei redditi presentate dal contribuente, le disponibilità provenienti da familiari e una semplice fotocopia dell’assegno bancario asseritamente destinato al pagamento del prezzo, contenente l’attestazione scritta, da parte del fratello, che il titolo «non sarebbe stato bancato». Contesta, infine, che possa assumere rilievo la circostanza dell’accoglimento delle tesi del contribuente in relazione a diversi anni d’imposta. 2. Il motivo è fondato. Com’è noto, l’art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, nel testo vigente ratione temporis, ha tracciato la disciplina del metodo di accertamento sintetico del reddito, prevede ndo , da un lato, la possibilità di presumere il reddito complessivo netto sulla base della valenza induttiva di una serie di elementi e circostanze di fatto certi, costituenti indici di capacità contributiva, connessi alla disponibilità di determinati beni o servizi ed alle spese necessarie per il loro utilizzo e mantenimento (quarto comma); nonché, dall'altro (quinto comma), contemplando le «spese per incrementi patrimoniali», cioè quelle sostenute per l'acquisto di beni destinati ad incrementare durevolmente il patrimonio del contribuente. In tale quadro di disciplina, infine, è stata fatta salva la prova contraria, da parte del contribuente, consistente nella dimostrazione documentale della sussistenza e del possesso di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, o, più in generale, nella prova che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore(sesto comma). 2.1. Ciò premesso, questa Corte ha ripetutamente affermato che tale presunzione legale comporta che il giudice tributario, una volta accertata l'effettività fattuale degli specifici elementi indicatori di capacità contributiva esposti dall'Ufficio, non possa privarli del valore connesso dal legislatore alla loro disponibilità, ma debba valutar li insieme con la prova che il contribuente offra in ordine alla provenienza non reddituale delle somme necessarie per mantenere il possesso di tali beni (v. ad es. Cass. n. 37985/2022; Cass. n. 1980/2020; Cass. n. 10266/2019). A tale ultimo proposito, è stato poi precisatoche non è sufficiente che il contribuente dimostri la mera disponibilità di ulteriori redditi o il semplice transito della disponibilità economica, occorrendo invece che siano documentate le circostanze sintomatiche del fatto che tali ulteriori redditi e ilrelativo possesso siano ancorati a fatti oggettivi , di tipo quantitativo e temporale, onde poterne riferire la disponibilità allamaggiore capacità contributiva accertata nello specifico periodo di imposta (Cass. n. 19082 /2022 ; Cass. n. 12600 /2022 ; Cass. n. 12889/2018). La violazione di tali regole da parte del giudice di merito costituisce vizio di legittimità della sentenza, sindacabile in cassazione sotto il profilo della violazione dell’art. 2697 cod. civ. (Cass. n. 36688/2022; Cass. n. 21643/2016). 2.3. Poste tali coordinate, e venendo al caso di specie, l’Ufficio ha assolto al proprio onere probatorio ponendo in luce l’acquisto, da parte del [OSCURATO:PERSONA], di un immobile dal valore incongruo rispetto al reddito dichiarato nel periodo di imposta; rilievo al quale il contribuente ha opposto l’assunto in base al quale l’acquisto era stato in realtà simulato, stante il mancato versamento del corrispettivo da parte sua. In ordine alle modalità di assolvimento di tale onere di prova contraria, questa Corte ha già avuto modo di chiarire che essa può consistere anche nella dimostrazione che i beni o gli importi contestati quali indici di capacità contributiva non sono effettivamente entrati nella sua disponibilità, in quanto derivanti da un atto simulato, che non ne implica la corrispondente e reale disponibilità economica (v. ad es. Cass. n. 21442/2014), ovvero che, come affermato nella specie, «il pagamento del prezzo non è avvenuto e, quindi, l'effettuata acquisizione di beni non denota una reale disponibilità economica, suscettibile di valutazione a fini fiscali» (Cass. n. 19192/2019; Cass. n. 872/2019; Cass. n. 13339/2017). A detto proposito, la stessa giurisprudenza (v. ad es. Cass. n. 25414/2020) ha precisato che i rilievi del contribuente non sono volti ad ottenere una dichiarazione di nullità del contratto simulato, ma soltanto a dimostrare l’infondatezza della pretesa erariale; conseguentemente, al medesimo è consentito anche il ricorso ad elementi di prova che sarebbero inidonei nel giudizio civile, quali l’impiego di dichiarazioni di terzi o di documenti diversi dalla vera e propria controdichiarazione, quali – per l’appunto – sono quelli evocati dal [OSCURATO:PERSONA] nel caso di specie. 2.4. E tuttavia, la rilevanza istruttoria di tali documenti è meramente indiziaria; in particolare, le dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale non possono costituire l’unico fondamento della decisione, ma vanno valutatenel contesto probatorio emergente dagli atti, permanendo il potere-dovere del giudice tributario di valutare l'attendibilità del contenuto delle dichiarazionisecondo criteri di corretta applicazione del principio della libera valutazione delle prove, ovvero valutando la credibilità delle stessein base ad elementi soggettivi e oggettivi di riscontro (v. Cass. 25414/2020; Cass. n. 5340/2020; Cass. n. 6616/2018). A tale valutazione non hanno validamente proceduto i giudici d’appello, i quali si sono limitati a rilevare l’esistenza delle dichiarazioni rese dal padre e dal fratello del contribuente senza munirle del minimo elemento di conforto, eccezion fatta che per il ricorso all’entità dei redditi dichiarati – invece radicalmente inutilizzabili a fronte della specifica contestazione erariale – e per l’evocazione dell’esistenza di due sentenze (delle quali neppure è accertata la definitività), relative ad annualità differenti e, come tali, non invocabili ipso facto in guisa di giudicato ( ex multis Cass. n. 15690/2017). 3. Il ricorso va dunque accolto e la sentenza d’appello cassata con rinvio al giudice a quo, affinché provveda al riesame conformandosi agli indicati principi. Lo stesso giudice dovrà poi liquidare le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso , cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di