CassazionedecretoSezione 3Decisione del 10 luglio 2023
Cassazione n. 28682/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
p. hapronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sulricorso iscritto al n. 28139/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, elett.te domiciliata in ROMApresso lo studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesadall’avv.to [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elett.te domiciliato in ROMA presso lo studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv.to MAS- SIMOCALÒ; -controricorrente - Adunanzadel10 luglio 2023 - R.G. n. 28139/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri e BRIGIDAFRASCIONE, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], domi- ciliatiin ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati difesi dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA]- TUONO; -controricorrente - avversola sentenza n. 234/2020 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA] de- positatail [OSCURATO:DATA_NASCITA]; uditala relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/07/2023 dalConsigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI;Adunanzadel10 luglio 2023 - R.G. n. 28139/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], consentenza resa in data 20/1/2020, la Corte d’appello di Napoli, perquel che rileva in questa sede, ha confermato la decisione con la qualeil giudice di primo grado, in accoglimento dell’ opposizione pro- posta da [OSCURATO:PERSONA], ha revocato il decreto ingiuntivo ottenuto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. per il pagamento, da parte del Tovecci, di somme relative al credito che la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva acquistato dalla [OSCURATO:PERSONA].p.a. (già [OSCURATO:PERSONA] g s.p.a.); afondamento della decisione assunta la corte territoriale ha rile- vatocome la [OSCURATO:SOCIETA]. avesse attivato, in sede monitoria, una pre- tesacreditoria nei confronti del Tovecci (originariamente estesa anche aBrigida Frascione, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con i quali la so- cietàcreditrice ha tuttavia definito la lite per transazione) in relazione allaquale già era stato emesso, in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., un decreto ingiuntivo non opposto e, conseguentemente, passato in giudicato,con il risultato che la pretesa azionata dalla [OSCURATO:SOCIETA]. (ces- sionariadel credito della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) doveva ritenersi illegit- timamentefinalizzata al conseguimento di un duplicato del titolo ese- cutivogià ottenuto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in violazione del princi- piodel ne bis in idem ; avversola sentenza d’appello, la [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso per cassazionesulla base di due motivi d’impugnazione; AlfredoTovecci, da un lato, e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e DanielaSosaro, dall’a ltro, resistono con due distinti controricorsi; considerato, pre liminarmente, che appare opportuno disporre il rinviodella causa a nuovo ruolo, affinché ne sia fissata la discussione inpubblica udienza; P.Q.M. Adunanzadel10 luglio 2023 - R.G. n. 28139/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] causa a nuovo ruolo per la fissa zione della relativa discus- sionein pubblica udienza. Cosìdeciso in