CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 37474/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 22519/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliato per legge in Roma, piazza Cavour, presso la cancelleria della Corte di Cassazione - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 84 - controricorrente - avverso la sentenza della Corte di Cassazione n. 9874/2020 depositata in data 26 maggio 2020 udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 ottobre 2022 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso ex art. 702-bis cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. al fine di ottenere la restituzione della somma di euro 20.337,03, a suo dire indebitamente pagata per ottenere lo spostamento di un palo della luce posto a sostegno di un elettrodotto insistente su terreno di sua proprietà. Rimasta contumace la società convenuta, il Tribunale adito, con ordinanza del 2 maggio 2001, in accoglimento della domanda, condannò la convenuta a pagare quanto richiesto. L'attore notificò l'ordinanza ed il precetto a [OSCURATO:PERSONA] in Roma, in viale [OSCURATO:PERSONA] 137, anziché al civico 125, nonché all'Ufficio di Firenze, presso il quale la notifica si perfezionò in data 7 luglio 2011. In data 2 settembre 2011 l'Enel inviò al Corti un assegno circolare facendo espresso riferimento all'ordinanza pronunciata dal Tribunale. 2. Successivamente, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. impugnò l'ordinanza eccependo la nullità della notifica del ricorso introduttivo e dell'intero giudizio e, a fronte dell'eccezione d'inammissibilità dell'appello, perché tardivo, sollevata dal Corti, la Corte d'appello di Firenze, con sentenza n. 2369 del 13 luglio 2017, respinse tale ultima eccezione, dichiarando che la notifica dell'ordinanza eseguita ad [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. era affetta da nullità perché effettuata non presso la sede legale, ma presso la sede della controllante [OSCURATO:SOCIETA]. e presso l'Ufficio di Firenze, cosicché non era applicabile il termine breve ex art. 325 cod. proc. civ. e l'appello doveva considerarsi tempestivo. La Corte territoriale accolse, inoltre, l'impugnazione, dichiarando la nullità dell'atto introduttivo del giudizio, dell'intero giudizio di primo grado e dell'ordinanza resa a conclusione di questo, rimettendo le parti dinanzi al giudice di primo grado. 3. Avverso la decisione d'appello il Corti propose ricorso per cassazione, fondato su due motivi, mentre la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. depositò controricorso. Questa Corte, con la sentenza n. 9874/2020, ha rigettato il ricorso, rilevando, con riguardo al primo motivo, articolato in quattro censure, che il giudice del merito, in conformità alla giurisprudenza di legittimità, aveva correttamente ritenuto non fornita la prova che la sede presso la quale era avvenuta la notifica della ordinanza conclusiva del giudizio di primo grado, diversa da quella legale, fosse quella effettiva e, di conseguenza, che la notifica non fosse idonea a far decorrere il termine breve per la proposizione dell'appello; scrutinando congiuntamente la terza e quarta censura, le ha respinte, evidenziando che le questioni attinenti alla tempestiva proposizione dell'appello erano scrutinabili d'ufficio. Ha, infine, dichiarato l'inammissibilità del secondo mezzo di ricorso - concernente la validità di notifica del ricorso introduttivo di primo grado - perché non correlato alla ratio decidendi, considerato che il giudice d'appello aveva ritenuto fondata l'eccezione di nullità della notifica dell'atto introduttivo e conseguentemente rimesso la causa al primo giudice, ai sensi dell'art. 354 cod. proc. civ.4. Contro la citata sentenza di questa [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per revocazione affidato a due motivi. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. resiste con controricorso. Per la trattazione del ricorso è stata fissata l'udienza pubblica del 26 ottobre 2022, che ha avuto luogo in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 23, comma 8-bis, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, in legge 18 dicembre 2020 n. 176, come successivamente prorogato dall'art. 6, comma 1, lett. a), n. 1), del decreto-legge 10 aprile 2021 n. 44, convertito con modificazioni in legge 28 maggio 2021 n. 76, nonché dall'art. 7, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato conclusioni scritte. CUALY-V. In prossimità dell'udienza pubblica la parte ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo si deduce «errore di fatto revocatorio - errata percezione di un fatto determinante risultante - più volte - dagli atti del giudizio». Il ricorrente si duole che questa Corte non abbia «percepito» che il perfezionamento della notifica dell'ordinanza del 2 maggio 2011 risaliva al più tardi il 12 luglio 2011, come emergeva dall'avviso di ricevimento dell'atto spedito con raccomandata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ad Enel, dalla procura rilasciata, in data 12 settembre 2011, dal procuratore di [OSCURATO:PERSONA] all'avvocato per impugnare l'ordinanza del Tribunale di Firenze, nonché dalla lettera del 2 settembre 2011, prodotta in giudizio dall'appellante, nella quale si indicava come data di perfezionamento della notifica dell'ordinanza conclusiva del giudizio di primo grado quella del 7 luglio 2011. Il che, ad avviso del ricorrente, rende pacifico che [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. fosse venuta a conoscenza del provvedimento reso dal Tribunale di Firenze in virtù della notifica richiesta dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] quantomeno dal 12 settembre 2011, cosicché l'appello doveva considerarsi tardivo. 2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia «omesso esame del motivo del ricorso per cassazione attinente al raggiungimento dello scopo», lamentando che la Corte di legittimità aveva trascurato di valutare l'irrilevanza della nullità della notifica in ragione dell'avvenuto raggiungimento dello scopo della notifica stessa, ai sensi dell'art. 156 cod. proc. civ. 3. Il ricorso è inammissibile in relazione a tutti i motivi proposti. 3.1. Occorre considerare che, ai sensi dell'art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., richiamato per le sentenze della Corte di cassazione dall'art. 391-bis cod. proc. civ., l'errore di fatto che può dar luogo a revocazione della sentenza consiste nella falsa percezione della realtà che si sostanzia nella supposizione dell'esistenza di un fatto la cui verità risulta incontestabilmente esclusa dagli atti o nell'esistenza di un fatto la cui verità è inconfutabilmente accertata, sempre che il fatto oggetto della supposizione di esistenza o inesistenza non abbia costituito un punto controverso, ossia materia del dibattito processuale sul quale la sentenza ebbe a pronunciarsi; pertanto, non è configurabile l'errore revocatorio qualora l'asserita erronea percezione degli atti di causa abbia formato oggetto di discussione e della consequenziale pronuncia a seguito dell'apprezzamento delle risultanze processuali compiuto dal giudice. Se vi è stata, dunque, valutazione del contrasto tra le parti, non vi può essere svista percettiva e, inoltre, l'errore non può ravvisarsi nell'ipotesi in cui venga denunciato un erroneo apprezzamento delle risultanze processuali ovvero un errore che investa direttamente la formulazione di giudizi sul piano logico- giuridico (Cass., sez. 1, 26/09/2013, n. 22080; Cass., sez. L, 03/04/2009, n. 8180). È, quindi, inammissibile la revocazione delle sentenze (anche della Corte di cassazione) per errore di fatto, ai sensi degli artt. 395, n. 4, e 391-bis cod. proc. civ., quando il fatto «costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare». Si è in presenza di un punto «controverso» allorché il fatto sia stato oggetto di contestazione tra le parti, cioè di posizioni contrapposte, e abbia così dato luogo a materia di contrasto e di dibattito, a fronte della quale la pronuncia del giudice non si può configurare come pura svista percettiva, ma assume necessariamente natura di valutazione e di giudizio, sottraendosi come tale al rimedio revocatorio. Non è, pertanto, idonea a determinare un punto controverso la mera sollecitazione dell'esercizio dei poteri di controllo officiosi del giudice (Cass., sez. U, 10/04/1997, n. 5303; Cass., sez. 5, 08/06/2018, n. 14929; Cass., sez. 5, 22/10/2019, n. 26890; Cass., sez. 6-2, 10/06/2021, n. 16439; Cass., sez. 6-1, 26/01/2022, n. 2236). 3.2. Nel caso in esame, la questione concernente la presunta «tardività» dell'atto di appello è stata oggetto di posizioni contrapposte, quindi dibattuta e per conseguenza controversa. Ciò perché l'odierno ricorrente, costituendosi nel giudizio di secondo grado, aveva sollevato l'eccezione d'inammissibilità dell'impugnazione in quanto tardiva ex art. 326 cod. proc. civ., assumendo la validità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, tanto che l'appellante aveva replicato all'avversa eccezione, deducendo che l'ordinanza conclusiva del giudizio di primo grado ed il precetto non erano stati notificati ad [OSCURATO:PERSONA], bensì ad [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], i motivi che formano oggetto di domanda di revocazione, nessuno escluso, attengono a fatti controversi oggetto di discussione tra le parti dinanzi al giudice di appello e in relazione ai quali la Corte di Cassazione nella sentenza impugnata ha già esaminato le diverse prospettazioni delle parti individuando le norme di diritto applicabili e addivenendo ad affermare che le questioni relative alla tempestiva proposizione dell'appello sono scrutinabili d'ufficio ed a confermare la nullità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado e dell'intero giudizio, come tale inidonea a far decorrere il termine breve di impugnazione, con conseguente tempestività dell'appello. In tal modo, pronunciandosi anche sull'invocato «raggiungimento dello scopo» della notifica, implicitamente disattendendolo. Occorre, a tale riguardo, ribadire che nella giurisprudenza di legittimità è stato più volte affermato che non costituisce errore di fatto, ma di diritto, quello inerente all'idoneità dell'atto di notificazione a determinare l'effetto di far decorrere il termine iniziale per l'impugnazione, ove tale idoneità sia stata affermata in esito ad una valutazione giuridica dell'atto stesso (Cass., sez. U, 12/06/1997, n. 5303). Il ricorso proposto altro non è che un tentativo di riproporre sotto forma di revocazione i motivi di ricorso già esaminati nel giudizio di merito e respinti dalla Corte e, pertanto, non si sottrae alla declaratoria di inammissibilità. 4. Conclusivamente, il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari