CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 02348/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente Ordinanza interlocutoria sul ricorso iscritto al n. 8680/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] C.S.p.a . , in persona del suo legale rappresentante p.t.,con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 22 , presso lo studio legale [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dal prof. avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t. , con domicilio eletto in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 21 , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; –controricorrente – avverso la sentenza n. 6050/2016, depositata il 21 novembre 2016, e notificata il 14 marzo 2017, della Commissione tributaria regionale della Lombardia; Udita la relazione svolta,nella pubblica udienza del 22 novembre 2023, dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] uditol’avvocato [OSCURATO:PERSONA], per la ricorrente ; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’accoglimento del primo motivo ed il rigetto dei residuimotivi diricorso e, in subordine, l’accoglimento dell’istanza congiunta di rinvio. Rilevato che: 1. –con sentenza n. 6050/2016, depositata il 21 novembre 2016, e notificata il 14 marzo 2017,la Commissione tributaria regionale della Lombardia ha accolto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. avverso la decisione di prime cureche – pronunciando sull’impugnazione di un avviso di accertamento emesso dal concessionario del servizio di accertamento del Comune di Segrate per il recupero a tassazione della Tarsu dovuta dalla contribuente per l’anno 2008 – aveva accolto il ricorso statuendo che il tributo poteva trovare applicazione (solo) con riferimento alla superficie (di mq. 308) destinata ad uffici, e con la riduzione tariffaria prevista per l’omessa predisposizione del servizio di smaltimento (d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507,art. 59) ; 1.1 –il giudice del gravame ha ritenuto che: -l’omessa presentazione della dichiarazione Tarsu , da parte della contribuente, rilevava (esclusivamente) ai fini della determinazione del termine prefissato per l’esercizio del potere impositivo, e sul piano del riparto degli oneri probatori, non anche in punto di imposizione, e atteso che la tassazione presuppone, ad ogni modo, l’idoneit à delbene a produrre rifiuti e che, in difetto di dichiarazione, l’amministrazione avrebbe potuto procedere ad un accertamento di ufficio (d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507,art. 70);- in difetto di dichiarazione, pertanto, gravava sulla contribuente l’onere della prova in ordine alla individuazione delle aree che «non siano idonee alla produzione di rifiuti.»; - seppur doveva ritenersi condivisibile, così come accertato dal giudice di prime cure, che sulle superfici diverse da quelle destinate ad uffici, si producevano «solo rifiuti speciali», ciò non di meno detto rilievo non escludeva, nella fattispecie, la ricorrenza del presupposto impositivo in quanto «l'avvenuta equiparazione nel regolamento del comune diSegrate tra rifiuti urbani e rifiuti speciali ai fini della TARSU, anche in applicazione dell'art. 68 e 69 d.lgs. 507/93 e della legge Ronchi, rende legittim[o]l'avviso di accertamento»; -a fronte, poi, delle allegazioni svolte dall’Ente impositore in ordine allo svolgimento del servizio di «smaltimento sia dei rifiuti urbani che quelli speciali », la contribuente non aveva provato « che tale servizio non fosse effettivamente svolto dal comune con la conseguenza che non rileva lo smaltimento in proprioeffettuato dall'azienda»; -diversamente, poi, da quanto ritenuto dalla impugnata sentenza, -e così come previsto dal regolamento del Comune di Segrate che, ai fini della territorialità del tributo, aveva riguardo al criterio della prevalenza territoriale delle superfici sottoposte a tassazione -il tributo andava interamente corrisposto al Comune di Segrate, seppur una parte delle superfici tassate (per mq 5.742) ricadentenel territorio del Comune di Pioltello, atteso che dette superfici costituivano «parte di un unico complesso aziendale» -non anche una «autonoma articolazione» dello stesso –e che «la restante area aziendale sita nel territorio del comune di Segrate è assolutamente prevalente quanto all'aspetto dimensionale e anche funzionale»; 2. - [OSCURATO:PERSONA] C. S.p.a. ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di sette motivi ; [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. resiste con controricorso.Considerato che: 1. –il ricorso è articolato sui seguenti motivi : 1.1 – il primo motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 , cod. proc. civ.,espone la denuncia di violazione e falsa applicazione di legge con riferimentoal d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, artt. 58, 59 e 62, ed all’art. 2697 cod. civ., assumendo la ricorrente, per un verso, che – secondo il principio di territorialità del tributo, desumibile dalle disposizioni di cui al d.lgs. n. 507 del 1993, cit., - in relazione all’area (di mq. 5.742), ricadente nel territorio del (diverso) Comune di Pioltello, doveva escludersi il legittimo esercizio del potere impositivo da parte del Comune di Segrate, ed atteso che la stessa disposizione regolamentare evocata (art. 5) aveva riguardo alla identificazione della parte prevalente di un medesimo immobile – rispetto alla quale fattispecie avrebbe potuto (al più) giustificarsene l’applicazione stante la necessità di correlare l’esercizio del potere impositivo allo svolgimento del servizio pubblico di smaltimento da parte di un solo soggetto attivo – e non anche ad aree e superfici distintamente identificabili; e, per il restante, che la stessa citata disposizione regolamentare aveva formato oggetto (solo) di allegazione nell’atto di parte e non anche di produzione in giudizio; 1.2 – il secondo motivo, sempre ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., reca la denuncia di violazione e falsa applicazione di legge con riferimento al d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, artt. 58, 59 e 62, ed al d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 , art. 21, esponendo, in sintesi, la ricorrente che: - le superfici sottoposte a tassazione – eccezion fatta per quelle interessate dall’attraversamento di binari o destinate a parcheggio, improduttive di ogni genere di rifiuto –erano destinate allo svolgimento di attività produttive (movimentazione di containers, loro manutenzione e riparazione all’interno di una scalo ferroviario) con conseguente produzione («peraltro minima, continuativa e prevalente») di rifiuti speciali non assimilati a quelli urbani (quali olii esausti, filtri gomme, legnami, acciaio, latte di pittura); -contrariamente a quanto ritenuto dal giudice del gravame, detti rifiuti non avevano formato oggetto di assimilazione per il periodo di imposta in contestazione (2008), le prime determinazioni del Comune di Segrate ascendendo ad una delibera n. 5, del 18 gennaio 2010, ed a quella successiva adottata il 27 febbraio 2014; - il giudice del gravame, pertanto, avrebbe dovuto rilevare che ricorreva la fattispecie di esclusione del tributo tipizzata dall’art. 62, comma 3, cit., a fronte di «fatti mai contestati e pacifici tra le parti»; 1.3 –col terzo motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 , cod. proc. civ., la ricorrente denuncia nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. deducendo che il giudice del gravame aveva omesso di pronunciare sull’eccezione svolta in grado di appello che involgeva «l’omessa prova e deposito» della delibera di (dedotta) assimilazione dei rifiuti speciali prodotti da essa esponente; 1.4 –col quarto motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 , cod. proc. civ.,la ricorrente denuncia omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, con riferimento alla deduzione svolta in giudizio che involgeva «la mancanza in concreto, di una delibera da parte del Comune di Segrate che avesse assimilato i rifiuti speciali, come quelli prodotti nel Terminal di Segrate, a quelli urbani e … [del] … servizio per lo smaltimento dei rifiuti speciali», delibera della quale, pertanto, non era stata offerta prova; 1.5 – il quinto motivo , ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., reca la denuncia di violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., assumendo la ricorrente che, nella fattispecie, il giudice del gravame aveva erroneamente invertito gli oneri probatori delle parti ritenendo che non fosse onere «del Comune dimostrare che il servizio di rifiuti venisse svolto dall’ente locale e che il regolamento prevedesse l’assimilazione tra rifiuti speciali e rifiuti urbani»; - s oggiunge la ricorrente che – una volta data prova della produzione di rifiuti speciali, così come accertato dalla pronuncia di prime cure e dalla stessa gravata sentenza –l’onere della prova delle condizioni di imponibilità delle superfici sottoposte a tassazione gravava su controparte che non aveva offerto alcun riscontro probatorio in ordine allo svolgimento del servizio ed all’avvenuta assimilazione dei rifiuti speciali; 1.6 – col sesto motivo, e sempre ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62, comma 2, deducendo che erroneamente il giudice del gravame aveva ritenuto suscettibili di tassazione le aree operative (destinate alla movimentazione, su binari, di containers ) nonché quelle destinate a parcheggio, trattandosi di superfici con «presenza umana … minima» e, ad ogni modo, insuscettibili di produrre rifiuti; - a ssume, altresì, la ricorrente che, quanto alle aree operative esterne, il riscontro di quanto dedotto in giudizio rinveniva (anche) dallo stesso avviso di accertamento –che aveva escluso da imposizione le «aree esterne attraversate da binari»,e identificate con le sigle V1, V2, V3 e V4, aree che, peraltro, avevano la medesima connotazione strutturale ed operativa (siccome anch’essa attraversate da binari) dell’area V5 (che, però, era stata sottoposta a tassazione) – oltrechè dal regolamento adottato dal Comune di Segrate con deliberazione del 27 febbraio 2014 che (all’art. 7) aveva escluso da tassazione le «Aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli», così come analoga esclusione era stata prospettata nel prototipo di regolamento Tares (art. 8) predisposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze; 1.7 – il settimo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., ripropone la denuncia di omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, con riferimento (questa volta) alla «mancanza in concreto, nelle aree oggetto di accertamento, del servizio [di] smaltimento rifiuti urbani», circostanza, questa, che, dedotta col ricorso introduttivo del giudizio e riproposta nelle controdeduzioni depositate in appello, se esaminata avrebbe condotto all’accoglimento dell’eccezione svolta da essa esponente, quanto alla superficie (di mq. 308) destinata ad uffici, in ordine alla non debenza del tributo ovvero alla sua riduzione (ai sensi del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507,art. 59); 2. – o ccorre premettere che – per quanto esposta (in epigrafe) l’indicazione di «CONTRORICORSO E RICORSO INCIDENTALE»- l’atto depositato dalla controricorrente non reca alcun motivo di censura nei confronti della sentenza che, pertanto, risulta impugnata dalla (sola) ricorrente; 3. - i n prossimità dell’udienza, le parti hanno depositato istanza congiunta di rinvio dando atto della pendenza di trattative conciliative di prossima definizione; -l’istanza è stata, quindi, ribadita dal difensore di parte ricorrente nel corso dell’udienza odierna, con la precisazione che un accordo transattivo era già stato raggiunto dalle parti a riguardo di pregresse annualità di imposta; - tenuto conto di quanto ( così ) congiuntamente rappresentato e richiesto, la causa va rinviata a nuovo ruolo per consentirealle parti di perfezionare l’accordo tran