CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 maggio 2026
Cassazione n. 12784/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ELENA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];- intimati -avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli n. 1651/2020,pubblicata l’11 maggio 2020;udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 12febbraio 2026, dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA];1.- [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio, innanzi al Tribunale di Benevento, glieredi di [OSCURATO:PERSONA], al fine di far dichiarare nullo il contratto dicompravendita stipulato, con il loro dante causa, in data 31 gennaio 2001,Numero registro generale 18973/2021Numero sezionale 347/2026Numero di raccolta generale 12784/2026Data pubblicazione 05/05/2026mediante rogito per Notaio dott. [OSCURATO:PERSONA], repertorio n.43270/5928, col quale aveva trasferito, per il prezzo di lire 76.000.000, unfabbricato con annessa area di terreno pertinenziale, per violazione deldivieto di patto commissorio di cui all’art. 2744 c.c., considerato che ilproprio padre, [OSCURATO:PERSONA], a fronte di un prestito che [OSCURATO:PERSONA] dovuto erogargli, aveva promesso, appena due giorni dopo, diriacquistare il medesimo immobile per il maggior prezzo di lire350.000.000, unitamente al pagamento degli interessi al tasso annuodell’8% e, quindi, di lire 420.541.072, mediante il pagamento di n. 56 ratemensili a decorrere dal 5 marzo 2001.Il Tribunale di Benevento accolse la domanda, ritenendo che iltrasferimento della proprietà dell’immobile in favore di [OSCURATO:PERSONA] fossein collegamento funzionale con il successivo contratto preliminare con ilquale il predetto si era impegnato a rivendere il bene al genitore dellavenditrice, a fronte della concessione di un prestito e che, quindi, «avesseuna causa di garanzia», condannando i convenuti al pagamento delle speseprocessuali.2.- Avverso tale sentenza, ha proposto appello il solo [OSCURATO:PERSONA], conadesione di [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, l’appellante ha chiesto che, inriforma della sentenza impugnata, venisse dichiarata la carenza dilegittimazione attiva di [OSCURATO:PERSONA] e la validità del contratto dicompravendita concluso mediante rogito del 31 gennaio 2001, per Notaiodott. [OSCURATO:PERSONA], con vittoria di spese di lite.Si è costituita in appello [OSCURATO:PERSONA], resistendo all’impugnazione.Il giudizio d’appello, dopo un primo passaggio in fase decisoria, è statorimesso sul ruolo dalla Corte d’Appello di Napoli con la seguentemotivazione: «rilevato che la notifica di integrazione del contraddittorio neiconfronti del litisconsorte necessario [OSCURATO:PERSONA] risulta effettuata conmodalità ex art. 140 c.p.c. nonostante l'avviso ivi prescritto attestil'irreperibilità del destinatario, ma che, ancor più a monte, risulta esserestata del tutto omessa la notifica, ai sensi dell'art. 331 c.p.c., nei confrontiNumero registro generale 18973/2021Numero sezionale 347/2026Numero di raccolta generale 12784/2026Data pubblicazione 05/05/2026di [OSCURATO:PERSONA], con ogni conseguenza di legge, sicché vanno sentite leparti sul punto.».Invero, occorre ricordare che l’appellante [OSCURATO:PERSONA] aveva notificatol'originario atto di appello soltanto a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che,dall'intestazione della sentenza di primo grado, figuravano come le unicheparti costituite a seguito della riassunzione del giudizio conseguente allasua interruzione, dichiarata all'udienza del17 giugno 2009.Per questo, trattandosi di controversia avente ad oggetto l'impugnativadi un contratto per nullità, nella quale, del resto, in contrapposizione alladomanda originariamente proposta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in riformadella sentenza impugnata, aveva chiesto la speculare declaratoria divalidità del negozio, in relazione alla quale la sentenza non poteva chevedere come parti tutti i comproprietari del bene oggetto dellacompravendita, la Corte distrettuale ha disposto, all'udienza del 6 aprile2016, l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli eredi diCella Osvaldo e, quindi, di tutti i soggetti che erano stati parte del giudiziodi primo grado, tra cui anche [OSCURATO:PERSONA], la prima indicata in intestazionedal giudice di primo grado tra quelle rimaste contumaci anche a seguitodella riassunzione del primo giudizio.[OSCURATO:PERSONA], però, ha provveduto a notificare l’atto di integrazione delcontraddittorio nei confronti di tutti i Cella, ivi compreso, benché connotificazione nulla, [OSCURATO:PERSONA], omettendo del tutto di notificare l'atto aDe [OSCURATO:PERSONA].A seguito dell’ordinanza di rimessione sul ruolo, all'udienza dell’8gennaio 2020, dinanzi alla Corte d’Appello di Napoli, il difensore di CellaMario ed Antonio ha rappresentato di non avere notificato l’atto a De CianniPia perché questa era deceduta nel 2010 (in realtà il decesso era avvenutoin data 20 marzo 2011), prima dell’adozione della sentenza di primo grado,producendo il certificato di morte, senza aggiungere altro.Successivamente, peraltro nella sola memoria di replica in appello, haevidenziato che «la signora [OSCURATO:PERSONA] era madre, non solodell'appellante [OSCURATO:PERSONA], bensì dei signori [OSCURATO:PERSONA], Maurizio,Numero registro generale 18973/2021Numero sezionale 347/2026Numero di raccolta generale 12784/2026Data pubblicazione 05/05/2026Domenico, Antonio, Elena, Anna, Mariarita, Myriam, Osvaldo e Dino,signori questi ultimi nei cui riguardi si è provveduto ad effettuare laintegrazione del contraddittorio», ancora una volta senz’altra precisazione,così intendendo che i predetti, per essere essi figli di [OSCURATO:PERSONA], nefossero divenuti automaticamente eredi.La Corte d’appello è stata tuttavia di contrario avviso e ha cosìmotivato: «In primo luogo, deve evidenziarsi che l'atto di integrazione delcontraddittorio è stato notificato ai predetti germani non nella qualità dieredi di [OSCURATO:PERSONA], ma in proprio, quali parti del giudizio di primo grado.Se pure si volesse argomentare, come pare prospettare parte dellagiurisprudenza, che ciò non sarebbe di per sé preclusivo della correttaintegrazione del contraddittorio, dovrebbe, comunque, emergere che essisiano tutti divenuti eredi della [OSCURATO:PERSONA], sì da rendere solo formale il vizio(peraltro, resta il dato che una cosa è evocare un soggetto in lite comeparte, in proprio, altra cosa è che gli si vogliano imputare effetti in quantosucceduto, quale erede, nella posizione di altri). In ogni caso, la qualità difiglio dimostra che egli è tra i chiamati all'eredità, ma non che sianecessariamente erede e che, quindi, sia succeduto alla madre e, a fortiori,che i figli siano gli unici ad essere divenuti eredi della genitrice. Era oneredi [OSCURATO:PERSONA] - oltre che perché destinatario dell’ordine di integrazione delcontraddittorio, anche per il principio di vicinanza della prova, visto che lavicenda successoria riguardava la loro madre - indicare i presupposti inbase ai quali tutti i germani Cella erano divenuti i soli eredi della [OSCURATO:PERSONA],ma, nel caso in esame, la laconica dichiarazione nulla dimostra, benpotendo, in primo luogo ella aver disposto, in via ereditaria, con istituzionedi erede, della sua quota sul bene, per testamento, in favore di altri, o, sela successione si è aperta ab intestato, alcuni di essi avere accettato edaltri rinunciato all’eredità, tanto da dare la stura alla possibile chiamata dialtri successibili, diversi dai figli (per esempio i nipoti), con susseguenteaccettazione da parte loro. Sotto altro profilo, si osserva che i fratelli sonorimasti tutti contumaci, sicché - dovendo, peraltro, ribadirsi che l'atto nonè stato loro diretto nella qualità di eredi - neppure possono trarsiNumero registro generale 18973/2021Numero sezionale 347/2026Numero di raccolta generale 12784/2026Data pubblicazione 05/05/2026indicazioni da una loro costituzione, circa l'assunzione da parte loro e nondi altri, della qualità di eredi della quota della madre sul bene. A benvedere, neppure si può trarre la conclusione che ad essere divenuti eredisiano gli stessi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e che essi siano stati destinataridell'atto di integrazione, posto che sono costituiti in proprio e, col dire, soloindirettamente, che i fratelli, cui è stato notificato l'atto di integrazionesarebbero divenuti eredi della [OSCURATO:PERSONA], non hanno, nella sostanza,neppure chiaramente affermato di esserlo divenuti essi, visto che allapresenza in giudizio del chiamato all'eredità, costituito in proprio, non puòmancanza di corretta integrazione del contraddittorio a seguito dell'ordinedi provvedervi da parte del giudice, ex art. 331 c.p.c., l'appello deve esseredichiarato inammissibile.».Alla stregua di tali considerazioni, l’appello è stato dunque dichiaratoinammissibile, per difetto di integrazione del contraddittorio ex art. 331c.p.c.3.- Avverso tale sentenza, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazioneaffidato a due motivi.4.- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono rimasti intimati.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 5), c.p.c., la violazione dell’art. 303 c.p.c. per «vizio dimotivazione».Sostiene, al riguardo, che la Corte d'Appello sarebbe entrata incontraddizione ove, da un lato, ha imputato a carico dell’odierno ricorrentela mancata notificazione dell'atto di integrazione del contraddittorio aglieredi di [OSCURATO:PERSONA], mentre dall'altro, sembra aver accettato la modalitàassunta per l'integrazione del contraddittorio affermando testualmenteche «se pure si volesse argomentare, come pare prospettare parte dellagiurisprudenza, che ciò non sarebbe di per sé preclusivo della correttaNumero registro generale 18973/2021Numero sezionale 347/2026Numero di raccolta generale 12784/2026Data pubblicazione 05/05/2026integrazione del contraddittorio, dovrebbe, comunque, emergere che essisiano tutti divenuti eredi della [OSCURATO:PERSONA]».2.- La censura è palesemente infondata, stante il principio, affermatoda questa Corte regolatrice, secondo cui la sentenza del giudice di merito,la quale, dopo aver aderito ad una prima ragione di decisione, esamini edaccolga anche una seconda ragione, al fine di sostenere la decisione anchenel caso in cui la prima possa risultare erronea, non incorre nel vizio dicontraddittorietà della motivazione, il quale sussiste nel diverso caso dicontrasto di argomenti confluenti nella stessa ratio decidendi (Cass. civ.,Sez. 1, ordinanza n. 17182 del 14 agosto 2020).Nella specie, la Corte di merito, dopo aver evidenziato come l'atto diintegrazione del contraddittorio fosse stato notificato ai germani Cella nonnella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], ma in proprio, quali parti del giudiziodi primo grado, ha, poi, chiarito che, anche a non voler reputare chel’attività compiuta dall’appellante fosse stata di per sé preclusiva dellacorretta integrazione del contraddittorio, avrebbe dovuto, comunque,emergere che i predetti germani erano tutti divenuti eredi di De CianniPia, in modo da rendere il vizio meramente formale ed ha, infine, precisatoche «una cosa è evocare un soggetto in lite come parte, in proprio, altracosa è che gli si vogliano imputare effetti in quanto succeduto, qualeerede, nella posizione di altri».Dunque, come si vede, si è trattato non già di una contraddittorietàdella motivazione, ma piuttosto di un’argomentazione ulteriore sviluppataal fine di sostenere la decisione anche nel caso in cui la prima fosserisultata non calzante con riguardo alla fattispecie in esame.Aggiungasi che la censura di cui si tratta esibisce altresì un profilod’inammissibilità, poiché, non avendo il ricorrente provveduto adindividuare uno specifico fatto storico la cui disamina sarebbe stataomessa dalla Corte di merito, si infrange contro il consolidato principiosecondo cui l’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., nella formulazione risultantedalle modifiche introdotte dal d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla l. n. 143 del2012, prevede l’”omesso esame” come riferito ad “un fatto decisivo per ilNumero registro generale 18973/2021Numero sezionale 347/2026Numero di raccolta generale 12784/2026Data pubblicazione 05/05/2026giudizio” ossia ad un preciso accadimento o una precisa circostanza insenso storico - naturalistico, non assimilabile in alcun modo a “questioni”o “argomentazioni” che, pertanto, risultano irrilevanti, con conseguenteinammissibilità delle censure irritualmente formulate (Cass. civ., Sez. 6-1, ordinanza n. 2268 del 26 gennaio 2022).3.- Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3) e n. 5), c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art.2028 c.c., facendone derivare, quale conseguenza, la non necessitàdell’integrazione del contraddittorio. Inoltre, denuncia anche l’esistenza diun vizio di motivazione. Sostiene, al riguardo, che la Corte d’appello nonsi sarebbe avveduta del fatto che egli aveva agito per sé ed anche a tuteladegli interessi convergenti di tutti gli aventi causa dell'originarioacquirente l'immobile in questione, soggetti tutti non necessariamentelegittimati a stare in giudizio. Una pronuncia della Corte favorevoleall’odierno ricorrente avrebbe favorito anche loro.4.- La critica risulta sono palesemente inammissibile.È noto, infatti, che i motivi del ricorso per cassazione devono investirequestioni che abbiano formato oggetto del thema decidendum del giudiziodi secondo grado, come fissato dalle impugnazioni e dalle richieste delleparti: in particolare, non possono riguardare nuove questioni di diritto seesse postulano indagini ed accertamenti in fatto non compiuti dal giudicedel merito ed esorbitanti dai limiti funzionali del giudizio di legittimità(Cass. civ., Sez. 2, ordinanza n. 2038 del 24 gennaio 2019).Pertanto, come chiarito da questa Corte regolatrice, qualora con ilricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cennonella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitareuna statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo diallegare l’avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche,in ossequio al principio di specificità del motivo, di indicare in quale attodel giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla S.C. dicontrollare “ex actis” la veridicità di tale asserzione prima di esaminare ilNumero registro generale 18973/2021Numero sezionale 347/2026Numero di raccolta generale 12784/2026Data pubblicazione 05/05/2026merito della suddetta questione (cfr., in tal senso ed ex multis, Cass. civ.,Sez. T, ordinanza n. 3473 dell’11 febbraio 2025).Orbene, con espresso riguardo alla fattispecie in esame, non è chi nonveda come il ricorrente non si sia minimamente premurato di indicare, inmaniera specifica e, cioè, mediante la riproduzione in ricorso deicorrispondenti passi dei propri scritti difensivi, come abbia rappresentatola questione di cui si tratta (e, cioè, il fatto di aver agito - o di aver intesoagire - in appello anche nell’interesse di tutti gli aventi causa dell’originarioacquirente dell’immobile alienato dall’odierna intimata [OSCURATO:PERSONA]) algiudice dell'impugnazione della sentenza di primo grado.Senza contare, poi, che lo stesso ricorrente nemmeno ha provvedutoa spiegare e chiarire quali fossero le ragioni per cui, pur avendo agito atutela anche degli interessi degli altri aventi causa dall’acquirente, egli haconvenuto, nel giudizio di secondo grado, anche costoro.5.- In conclusione, alla stregua delle considerazioni finora sviluppateil ricorso deve essere respinto6.- Non è luogo a provvedere in ordine alle spese del presente giudiziodi legittimità, non avendo gli intimati svolto alcuna attività difensiva.7.- Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensidell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, daparte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto. P.Q.MLa Corte Suprema di cassazioneRigetta il ricorso.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificatoNumero registro generale 18973/2021Numero sezionale 347/2026Numero di raccolta generale 12784/2026Data pubblicazione 05/05/2026pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stessoart. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezionecivile, in data 12 febbraio 2026.Il PresidenteGiuseppe Grasso