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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31570/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto, con il primo motivo, l'errata applicazione dell'art. 337 cod. pen. e la contraddittorietà della motivazione sul punto, con il secondo motivo la mancata applicazione delle attenuanti generiche e il vizio di motivazione sul punto e, con il terzo motivo, l'errata applicazione dell'art. 133 cod. pen. e il vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio; Considerato che tali censure sono inammissibili, in quanto, pur deducendo formalmente vizi della sentenza impugnata, si risolvono nella sollecitazione ad una diversa valutazione delle risultanze probatorie, non consentita in sede di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 7 luglio 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto, con il primo motivo, l'errata applicazione dell'art. 337 cod. pen. e la contraddittorietà della motivazione sul punto, con il secondo motivo la mancata applicazione delle attenuanti generiche e il vizio di motivazione sul punto e, con il terzo motivo, l'errata applicazione dell'art. 133 cod. pen. e il vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio; Considerato che tali censure sono inammissibili, in quanto, pur deducendo formalmente vizi della sentenza impugnata, si risolvono nella sollecitazione ad una diversa valutazione delle risultanze probatorie, non consentita in sede di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 7 luglio 2
Sentenza Cassazione n. 31570/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris