CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 agosto 1963
Cassazione n. 09513/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 7/08/1963 avverso la sentenza del 11/12/2019 del [OSCURATO:PERSONA] di CIVITAVECCHIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il Pubblico Ministero,in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo la declaratoria di intervenuta prescrizione. il difensore dell'imputato ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, il Giudice di pace di Civitavecchia ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di euro quattrocento di multa, in relazione al reato di cui all'art. 581 cod. pen., commesso ai danni di [OSCURATO:PERSONA] (quest'ultimo, a sua volta condannato per il reato di lesioni personali ai danni dell'imputato, a pena pecuniaria ritenuta di giustizia). 2.Avverso l'indicata sentenza propone tempestivo ricorso l'imputato, per il tramite del difensore, anche nella qualità di parte civile, trattandosi di procedimento a parti invertite, denunciando quattro vizi. 2.1. Con il primo motivo si deduce l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione, maturata dopo la sentenza impugnata. 2.2.Con il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione (indicata come mancante, contraddittoria o manifestamente illogica) con riferimento alla mancata applicazione della scriminante di cui all'art. 52 cod. pen. Stefani e Eusepi avevano avuto uno scontro fisico„ nel corso del quale il primo aveva posto in essere una condotta attiva rispetto alla quale l'imputato si sarebbe difeso. Invece, il Giudice di pace ha assunto che, pur non avendo attivato il comportamento aggressivo, comunque l'imputato aveva tenuto un consapevole comportamento teso a provocare lesioni allo Stefani. 2.3.Con il terzo motivo si deduce che il giudice di pace, per il ricorrente, avrebbe dovuto applicare l'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen., facendo rilevare che la modalità della condotta, la personalità dell'imputato esente da precedenti e l'assenza di pericolosità avrebbero dovuto condurre a ritenere applicabile la causa di non punibilità invocata. 2.4. Con il quarto motivo si denuncia, agli effetti civili, vizio di motivazione in relazione alla richiesta risarcitoria proposta ai danni di Stefani, in quanto danneggiato dal reato di lesioni personali commesso ai suoi danni. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte ha fatto pervenire requisitoria scritta, stante la mancata richiesta delle parti, di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto- legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 1 del decreto-legge 1/04/2021, n. 44, come convertito, con la quale ha concluso chiedendo la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione. 3.1. La difesa, con memorie fatte pervenire a mezzo p.e.c., ha chiesto l'accoglimento del ricorso e si è associata alle conclusioni del Procuratore generale. 3.2. La difesa della persona offesa/imputato [OSCURATO:PERSONA], ha fatto pervenire memoria di replica alla requisitoria del Procuratore generale, in data 5 febbraio 2022, chiedendo l'estensione della pronuncia di prescrizione in proprio favore, ove accolte le conclusioni della parte pubblica, in quanto effetto maturato prima del passaggio in giudicato della sentenza pronunciata nei suoi confronti. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1.Va premesso che l'attuale sistema, ricostruito secondo linee unitarie che collegano le disposizioni del d.lgs. 28 agosto 2000 n. 274 con quelle del codice di rito, prevede che il pubblico ministero può proporre appello contro le condanne del giudice dì pace che applicano una pena diversa da quella pecuniaria (comma 1 dell'art. 36 del citato decreto) e ricorso per cassazione contro le sentenze del giudice di pace (cfr. il comma 2 della medesima disposizione: Sez. 5, n. 23043 del 23/03/2021, Ambu, Rv. 281262). Inoltre, contro le sentenze pronunciate in grado di appello, per reati di competenza del giudice di pace, il ricorso per cassazione può essere proposto soltanto per í motivi di cui all'articolo 606, comma 1, lett. a), b) e c), cod. proc. pen. (così l'art. 39-bis del d.lgs. n. 274 del 2000, introdotto dal d.lgs. n. 11 del 2018, coerente con il disposto dell'art. 606, comma 2-bis„ cod. proc. pen., quanto allo specifico mezzo di impugnazione del ricorso per cassazione: Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275557; Sez. 7, n. 49963 del 06/11/2019, Fusini, Rv. 277417). Si osserva, poi, in via generale, che il ricorso immediato per cassazione è rimedio, eccezionale, ammissibile solo per vizi di pura legittimità, non implicanti, neppure indirettamente, questione di merito. Con detto rimedio, infatti, sono proponibili solo motivi diversi da quelli previsti dalle lettere d) ed e) dell'art. 606, comma 1, cod. proc. pen., ai sensi dell'art. 569, comma 3, cod. proc. pen. Infatti, nell'ipotesi d'impugnazione proposta avverso sentenza appellabile, per mancanza assunzione di prova decisiva o per vizi di motivazione, va interpretata la volontà della parte, onde stabilire di quale mezzo abbia realmente inteso avvalersi, in ogni caso privilegiando il tipo ordinario di impugnazione (cfr. in tal senso: Sez. 3, Ordinanza n. 48978 del 08/10/2014, de Boni, Rv. 261208). 1.1.Ciò posto, si osserva che, nel caso al vaglio (ricorso per cassazione proposto dall'imputato anche nella qualità di parte civile avverso sentenza di condanna a pena pecuniaria, emessa dal giudice di pace) è evidente la scelta dell'impugnante di un mezzo di impugnazione per saltum, stante la qualità dei vizi sollevati. 2.Tuttavia questi si rivelano manifestamente infondati o, comunque, non consentiti, per le ragioni che seguono. 2.1.11 primo motivo è manifestamente infondato tenuto conto, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 157 e 160 cod. pen., della data di commissione del fatto (18 luglio 2012), della pena edittale massima prevista per il titolo di reato per il quale si procede a carico del ricorrente e dell'esistenza di plurime cause di interruzione del corso della prescrizione (decreto di citazione per i due procedimenti riuniti). Sicché, il termine massimo di prescrizione, pari ad anni sette mesi sei, è maturato il 18 gennaio 2020, quindi dopo la sentenza impugnata del 11 dicembre 2019. L'inammissibilità del ricorso per cassazione, per le ragioni che di seguito si illustrano, preclude, infine, la possibilità di rilevare ai sensi degli artt. 129 e 609, comma 2, cod. proc. pen., l'estinzione del reato per prescrizione, maturata nelle more del giudizio di legittimità (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266; Sez. 5, n. 15599 del 19/11/2014, Zagarella, Rv. 263119; Sez. 2, n. 28848 del 8/05/201:3, Ciaffoni, Rv. 256463, Sez. 4, n. 18641 del 20/01/2004, Tricorni). 2.2.11 secondo motivo denuncia vizio di motivazione che, fin dall'impostazione dell'argomento di critica — senza le dovute specificazioni indica tutti i vizi di motivazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. A questo riguardo, va ricordato che Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo (non mass. sul punto) ha puntualizzato che il ricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha l'onere — sanzionato a pena di aspecificità, e quindi d'inammissibilità di indicare sotto quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali sia manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice dell'mpugnazione la funzione di rielaborare e rinvenire i profili suscettibili di un utile scrutinio. I motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, infatti, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione. Del resto, anche ai fini della previsione di cui all'art. 569, comma 3, ultima parte cod. proc. pen., il motivo non è specifico e, dunque, inammissibile anche come motivo di appello, in quanto non centrato rispetto all'articolata motivazione, immune da vizi di ogni tipo e corretta in diritto, resa dal Giudice di pace circa la insussistenza della causa di giustificazione ex art. 52 cod. pen. 2.3.11 terzo motivo è manifestamente infondato. In relazione alla figura giuridica della tenuità del fatto di cui all'art. 34 del d. 1gs. cit., prevista per il giudizio dinanzi al giudice di pace è stato notato che essa presenta, rispetto a quella introdotta con l'art. 131-bis cod. pen., differenze di conformazione strutturale o, comunque, di disciplina. In primo luogo si è sottolineato come la diversità attenga alla natura dei due istituti, per essere di carattere sostanziale quello di cui all'art. 131-bis cit. e processuale, l'altro, in quanto quello introdotto dall'art. 34 del d. 1gs. 28 agosto 2000 n. 274 ha natura di condizione di improcedibilità dinanzi al giudice di pace, con la previsione della preventiva non opposizione della parte lesa e dell'imputato (Sez. F, 6/08/2015, n. 34672, Cacioni, Rv. 264702, Sez. 6, 15/09/ 2015, n. 44683, T., Rv. 265114-265116). In questo caso è stato rilevato che è lo stesso legislatore ad aver indicato l'istituto come causa di improcedibilità anche se, per alcuni, detta terminologia non appare corretta. Alcuni commentatori, invero, hanno evidenziato pur a fronte della diversa lettera della norma, che sarebbe preferibile inserire l'istituto tra le cause di non punibilità, posto che la tenuità del fatto, in questo caso, implica una verifica della fondatezza dell'accusa da ancorarsi anche a precisi parametri soggettivi. In secondo luogo si rileva, dal punto di vista dei presupposti che, nel caso dell'istituto introdotto per i procedimenti dinanzi al giudice di pace necessita l'occasionalità della condotta (e non la mera non abitualità) oltre alla verifica del pregiudizio che l'ulteriore corso del procedimento possa recare alle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute dell'imputato o dell'indagato (Sez. 6, 14/07/2015 n. 31920, Marzola, Rv. 264420; Sez. F, 20/08/2015, n. 38876, Morreale, Rv. 264700). Nei due istituti, inoltre, viene attribuito un ambito di poteri diverso alla parte lesa che, per l'adozione della pronuncia della sentenza predibattimentale di proscioglimento, ex art. 131-bis cit., deve solo essere messa in grado di interloquire. Per l'applicazione dell'istituto di cui all'art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000, qualora sia stata esercitata l'azione penale (quindi non solo in relazione alla pronuncia di sentenza predibattimentale) viene riconosciuto, invece, alla persona offesa un vero e proprio un potere di interdizione (Sez. U., 16/07/2015, n. 43264, Steger, Rv. 264547). Risulta, poi, attribuito all'imputato un potere inibitorio differente, dopo l'esercizio dell'azione penale. Parimenti, rispetto al rito minorile, si è sottolineato che a fronte di un fatto particolarmente tenue, non è richiesta, per l'istituto di cui al citato art. 34 cit., la previa definizione del merito della rei giudicanda, come si evince dalla lettera della norma che, ai commi 2 e 3, subordina la pronuncia soltanto alla mancanza di opposizione da parte dei soggetti legittimati a formularla. Si tratta, quindi, di pronuncia di improcedibilità con una decisione di absolutio ab istantia, adottata senza preventivo accertamento probatorio circa la fondatezza dell'accusa. Il giudice, pertanto, ove ricorrano, sulla base degli atti in suo possesso, i presupposti per reputare di scarsa valenza offensiva l'accaduto, provvede immediatamente a pronunciare l'improcedibilità dell'azione promossa, con l'unico limite rappresentato dalla manifestazione contraria formulata dagli interessati (imputato e parte lesa). Le indicate differenze di disciplina, e, quindi, di presupposti, tra la tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen. e quella a suo tempo introdotta dall'art. 34 del d.lgs. n. 274 cit., hanno indotto a riflettere in giurisprudenza, sulla possibile applicazione dell'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen. nei procedimenti davanti al giudice di pace. Sul punto questa Corte di legittimità, nella sua espressione più autorevole, rispetto al quesito devoluto se l'art. 131-bis cod. pen. sia applicabile nei procedimenti che si svolgono davanti al giudice di pace, ha dato risposta negativa. Le Sezioni Unite (Sez. U, n. 53683 del 22/06/2017, Pmp, Rv. 271587) hanno avuto modo di precisare, infatti — con ragionamento rispetto al quale non vi sono ragioni di discostarsi — che la salvaguardia dell'autonomia dei connotati specializzanti del procedimento penale dinanzi al giudice di pace, si manifesta proprio attraverso la previsione di speciali epiloghi decisori, modulati in termini tali da porre il giudice in un'ottica operativa, volta a realizzare la conciliazione tra le parti. In motivazione, la Corte ha precisato che il rapporto tra l'art.131-bis cod. pen. e l'art.34 d. Igs. n. 274 del 2000, non va risolto sulla base del principio • di specialità tra le singole norme, dovendo prevalere la peculiarità del complessivo sistema, sostanziale e processuale, introdotto in relazione ai reati di competenza del giudice di pace, nel cui ambito la tenuità del fatto svolge un ruolo anche in funzione conciliativa. 2.4. Il quarto motivo denuncia, agli effetti civili, vizio nella specie non censurabile, tenuto conto che si tratta di vizio di motivazione di cui alla lett. e) dell'art. 606 cod. proc. pen., posto che si tratta di procedimento a parti invertite, nel quale la mancata adozione di provvedimenti sulle domande risarcitorie reciproche può trovare fondamento nella (implicita) valutazione di reciproca soccombenza e, dunque, su eventuale compensazione dei danni e delle spese di costituzione. In ogni caso, si tratta di doglianza generica, posto che si limita a censurare la mancanza di delibazione della domanda risarcitoria, senza ulteriore specificazione delle ragioni in fatto e in diritto su cui questa fonda. 3. Segue alla pronuncia, la condanna alle spese processuali, nonché al pagamento dell'ulteriore somma indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, importo che si ritiene di determinare equitativannente, tenuto conto dei motivi devoluti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/02/2022 Il consigliere estensore