CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 32833/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
llo di Trieste;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento con rinvio dellasentenza impugnata;letta la memoria depositata dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] nell’interesse del ricorrente, con laquale la difesa ha insistito per l’accoglimento del ricorso e per l’annullamento conrinvio della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 16 settembre 2025, la Corte di appello di Trieste haconfermato la sentenza del Tribunale di Udine del 12 novembre 2024, con la qualeGovetto [OSCURATO:PERSONA] è stato dichiarato responsabile del delitto di bancarottafraudolenta patrimoniale e documentale in relazione al fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione (società che produceva articoli di arredamento edi cui il [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto amministratore di fatto, mentre [OSCURATO:PERSONA],separatamente giudicata, era amministratrice di diritto), dichiarato dal [OSCURATO:PERSONA] con sentenza n. 18/2020 del 5 marzo 2020. [OSCURATO:PERSONA] è stato condannatoa tre anni e sei mesi di reclusione, con circostanze attenuanti generiche equivalentiall’aggravante dei più fatti di bancarotta e applicazione delle pene accessoriefallimentari per quattro anni e dell’interdizione dai pubblici uffici per cinque anni.Quanto alla bancarotta fraudolenta patrimoniale, è stata contestata ladistrazione di quattro carrelli elevatori, del valore complessivo di euro 11.600,00,beni non rinvenuti, pur risultando dal libro cespiti e dalle fatture di acquisto.La bancarotta fraudolenta documentale è stata ritenuta in relazione allasottrazione o distruzione di parte delle scritture contabili e per aver tenuto quellerinvenute in modo da rendere particolarmente difficoltosa la ricostruzione delpatrimonio o del movimento degli affari della fallita. In dettaglio, risultavano: a)registrazioni attive, per il 2014, per complessivi euro 152.860,00 e una del 31dicembre 2017 di euro 60.000,00, prive di idoneo supporto documentale, e pertale ragione espunte dagli organi fallimentari; b) debiti reali dei clienti nei confrontidella fallita superiori a quelli contabilizzati o addirittura non contabilizzati, ericostruiti dalla Guardia di Finanza; c) inattendibilità delle rimanenze registrate,per quantità e valore non corrispondenti a quelle effettivamente esistenti, conindicazione di valori superiori a quelli accertati in sede di inventario.Il ruolo di amministratore di fatto del [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto in base alledichiarazioni della coimputata [OSCURATO:PERSONA], nonché a ulteriori elementi. Inparticolare, la Corte territoriale ha richiamato il verbale di assemblea dei soci del18 luglio 2019, da cui risultava che [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante delfondo maltese socio di maggioranza della fallita, aveva più volte indicato [OSCURATO:PERSONA],pur assente all’assemblea, quale responsabile dell’intera gestione della società esoggetto solitamente delegato dal socio [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, i giudici dimerito hanno valorizzato le dichiarazioni di diversi dipendenti, collaboratori, clientie fornitori, secondo cui [OSCURATO:PERSONA] si era costantemente occupato di organizzareproduzione e lavoro, dei rapporti con il personale, degli ordini, delle forniture, dellefatturazioni e dei rapporti commerciali e, in un periodo di rilevante crisi di liquidità,della vendita di macchinari della società. Secondo alcuni di loro, tra cui PicottiSabrina, impiegata della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., fornitrice di legname per la [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] era stato sempre il referente, sia in precedenza, conaltre aziende, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., sia dopo la cessazionedella fallita, con un’altra società, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., che, semprerappresentata dall’imputato, aveva di fatto sostituito la fallita, esercitando lastessa attività nei medesimi luoghi. Infine, sempre secondo i giudici di merito,[OSCURATO:PERSONA] risultava destinatario, tramite l’indirizzo aziendale [OSCURATO:EMAIL], di comunicazioni interne e di clienti o fornitori relative a cessioni dicredito, contratti, pagamenti e autorizzazioni all’evasione di ordini.In dettaglio, quanto alle prove dichiarative, [OSCURATO:PERSONA] haevidenziato che [OSCURATO:PERSONA] si occupava della parte produttiva, ma sosteneva anchel’amministrazione, tanto che, per procedere alla fatturazione, l’ufficio dovevarelazionarsi con lui, e aveva aggiunto che era stato proprio [OSCURATO:PERSONA] a occuparsidella vendita di macchinari della società in un periodo di rilevante crisi di liquidità.[OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato che [OSCURATO:PERSONA], pur non essendo dipendente né titolare dicariche formali, gestiva la produzione, dando indicazioni su cosa e quantoprodurre, interveniva sugli acquisti e, talvolta, sulla gestione dei clienti, precisandoche le decisioni gestorie venivano assunte di comune accordo tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Altri dipendenti, tra cui [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] per l’organizzazione del lavoro, le ferie, i permessi, le disposizioni difabbrica e la gestione della produzione, mentre [OSCURATO:PERSONA] veniva descritta comereferente soprattutto per la parte amministrativa.Anche clienti e fornitori avevano confermato il ruolo di [OSCURATO:PERSONA]: SaccaviniMauro lo aveva indicato come referente per ordini e preventivi; [OSCURATO:PERSONA] dichiarato di avere interloquito sempre con lui per consegne, fattibilità delprodotto e rapporti operativi; [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito che [OSCURATO:PERSONA] era ilnormale referente della fornitrice di legname e che, anche dopo la cessazione dellaI.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., i rapporti erano proseguiti con la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., dicui lo stesso era anche legale rappresentante; [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito che,quando la fallita aveva iniziato a non evadere gli ordini, [OSCURATO:PERSONA] gli aveva indicatodi rivolgersi alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., società che aveva di fatto assicurato lacontinuità delle forniture.La Corte territoriale ha ritenuto recessiva la versione del coimputato BonettiLeopoldo, separatamente giudicato con sentenza di applicazione della pena,secondo cui [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato soltanto un capo reparto di produzione. A taleriguardo ha osservato che [OSCURATO:PERSONA] non aveva saputo spiegare la presenza, nelmedesimo capannone della fallita, di altre società riferibili al [OSCURATO:PERSONA].2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione ildifensore di [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi, anticipati dall’analisi deiprincipi giurisprudenziali sulla figura dell’amministratore di fatto e sullaresponsabilità dell’extraneus nei reati propri di bancarotta, evidenziando, peraltro,che, nei reati dolosi, la conoscenza o conoscibilità di condotte illecite, senza unaspecifica condotta di concorso, non sarebbe idonea a superare il perimetro dellamera connivenza non punibile.2.1. Con il primo motivo si deducono violazione di legge e vizio dimotivazione in relazione all’accertamento della qualifica di amministratore di fatto,mancanza assoluta di prova, violazione dell’art. 2639 cod. civ., degli artt. 216, 219e 223 legge fall., degli artt. 40 e 110 cod. pen. e del principio di colpevolezza dicui all’art. 27 Cost.Secondo il ricorrente, la Corte di appello avrebbe trasformato il ruolooperativo di [OSCURATO:PERSONA] in responsabilità penale, senza individuare alcuno specificocontributo causale ai fatti di bancarotta contestati. In particolare, non sarebbestata indicata alcuna condotta commissiva od omissiva riferibile all’imputato né inrelazione alla mancata individuazione dei carrelli elevatori, né in relazione alleirregolarità contabili. Il ricorso sostiene che l’accertamento della qualificasoggettiva non possa esaurire l’indagine sulla responsabilità penale e che la [OSCURATO:PERSONA] abbia desunto dalla pretesa qualità di amministratore di fattol’automatica responsabilità per tutti i fatti di bancarotta. [OSCURATO:PERSONA] non avrebbeavuto poteri di firma, non avrebbe gestito conti correnti, non avrebbe avutoaccesso alla contabilità, non avrebbe avuto il potere di impedire le condottedell’amministratrice di diritto [OSCURATO:PERSONA] e non sarebbe stato a conoscenza dellasparizione, demolizione o rottamazione dei carrelli elevatori o delle specificheirregolarità contabili contestate. Inoltre, la sentenza impugnata non avrebbeindividuato segnali di allarme concretamente percepiti dal [OSCURATO:PERSONA], necessari perconfigurare una responsabilità omissiva impropria a titolo di dolo, e avrebbeconfuso la mera conoscibilità di irregolarità con la loro effettiva consapevolezza.Secondo il ricorrente, [OSCURATO:PERSONA] svolgeva effettivamente le funzioni amministrative,mentre [OSCURATO:PERSONA] era, al più, un referente del reparto produzione o “capo fabbrica”,presente nei locali anche perché nel medesimo capannone operavano società a luiriferibili, tra cui [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in rapporto commerciale con [OSCURATO:SOCIETA]. La sua eventuale consapevolezza di irregolarità gestionali,comunque non provata, non avrebbe potuto trasformarsi in concorso punibile,restando al più confinata nella mera connivenza.2.2. Con il secondo motivo si deducono violazione di legge e vizio dimotivazione in relazione al reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, conriferimento all’art. 216, comma primo, n. 1, legge fall., nonché agli artt. 40 e 110cod. pen.Il ricorrente censura l’affermazione di responsabilità per la distrazione deiquattro carrelli elevatori. Secondo la difesa, la Corte territoriale avrebbeerroneamente ritenuto sufficiente il mancato rinvenimento dei beni in sede diinventario fallimentare, senza considerare che, come dedotto in appello e riferitodal teste Fontanini, si sarebbe trattato di beni dismessi, rottami, di valore scarsoo nullo. La difesa sostiene che l’inventario fallimentare attesta la presenza dei benirinvenuti, ma non prova, di per sé, l’esistenza e la successiva sottrazione di quellinon rinvenuti. Per configurare la bancarotta per distrazione sarebbe statonecessario accertare che i beni fossero effettivamente esistenti e che fossero statisottratti con dolo al patrimonio sociale in danno dei creditori. La Corte di appello,inoltre, non avrebbe individuato chi avesse materialmente disposto dei carrelli, inche modo, con quale destinazione, se vi fosse stato un lucro o vantaggio e qualespecifica condotta commissiva od omissiva fosse riferibile a [OSCURATO:PERSONA]. Ancheipotizzando che la mancata individuazione dei beni potesse integrare unadistrazione penalmente rilevante, la sentenza non avrebbe indicato alcuna provache a porla in essere fosse stato l’imputato o che questi ne avesse tratto vantaggio.2.3. Con il terzo motivo si lamentano violazione di legge e vizio dimotivazione in relazione al reato di bancarotta fraudolenta documentale, conriferimento all’art. 216, comma primo, n. 2, legge fall., agli artt. 40 e 110 cod.pen. e all’art. 27 Cost.Il ricorrente sostiene che la Corte territoriale abbia affermato laresponsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per la bancarotta documentale generica sul solopresupposto della qualifica di amministratore di fatto e dell’accertamento di nonconformità contabili, senza verificare il dolo generico, inteso come coscienza evolontà di tenere la contabilità in modo tale da non consentire la ricostruzione delpatrimonio o del movimento degli affari. La sentenza impugnata avrebbe inveceritenuto sufficiente la prova della qualifica gestoria e delle irregolarità contabili,senza individuare elementi concreti da cui desumere la consapevolezza di Govettodello stato delle scritture, la rappresentazione della possibilità di alterazionefraudolenta della contabilità o l’esistenza di segnali di allarme che avrebberodovuto indurlo a intervenire. Trattandosi di extraneus, sarebbe stato necessarioindividuare uno specifico contributo causale al reato proprio, laddove, per contro,gli era stata attribuita una responsabilità omissiva oggettiva da mancato controllodella contabilità tenuta dalla [OSCURATO:PERSONA], pur in assenza di prova che [OSCURATO:PERSONA] avesseavuto accesso ad essa o poteri di controllo sulla stessa.3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha depositato requisitoria scrittachiedendo l’accoglimento del ricorso con annullamento con rinvio, ritenendo chela mera gestione dell’attività produttiva della fallita e il ruolo di capo reparto dellaproduzione non sarebbero sufficienti a provare la gestione di fatto, in assenza diulteriori indici concreti di esercizio di poteri gestori dell’impresa.Con memoria ex art. 611 cod. proc. pen. del 20 aprile 2026, la difesa delricorrente ha richiamato le deduzioni del ricorso, insistendo: sulla mancanza diprova della qualità di amministratore di fatto e di uno specifico contributoconcorsuale alle condotte illecite; sulla natura asseritamente dismessa e priva divalore dei carrelli elevatori; sull’assenza di elementi idonei a dimostrare il dologenerico della bancarotta documentale. La difesa ha quindi concluso perl’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso, pur presentando profili di inammissibilità, è infondato e varigettato.2. Le censure, pur formalmente articolate come violazioni di legge e vizi dimotivazione, sollecitano in larga parte una nuova valutazione del compendioprobatorio, non consentita in sede di legittimità, e non si confrontano in modospecifico con l’apparato argomentativo della sentenza impugnata, che, a sua volta,si integra con la conforme decisione di primo grado.Va ribadito, preliminarmente, che l’erronea applicazione di legge penalesostanziale presuppone un fatto incontroverso, laddove la doglianza di carente,illogica o contraddittoria ricostruzione fattuale è vizio di motivazione denunciabileex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016,P.m. in proc. Altoè e altri, Rv. 268404-01). Quest’ultimo, poi, inerisce congruità ecompletezza della motivazione e il rapporto tra questa e la decisione, non certotra prove e decisione, valutazione riservata al giudice di merito. Sono, pertanto,ammissibili solo censure per decisive omissioni motivazionali, contraddizioni oillogicità manifeste: laddove, cioè, la ricostruzione proposta dal ricorrente siainconfutabile e l'unica plausibile (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv.207944-01; Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205621-01), e nonsia solo un'ipotesi alternativa a quella ritenuta in sentenza.Anche il travisamento della prova – la valorizzazione di un dato inesistenteo l’omessa valutazione di uno esistente, in quanto il relativo contenuto testuale("significante"), e non la sua interpretazione ("significato"), sia erroneamenteriportato – può essere oggetto di valutazione in questa sede solo se compromettain modo decisivo la tenuta logica della motivazione (Sez. 6, n. 10795 del16/02/2021, Rv. 281085-01; Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018, dep. 2019, PGC/Papini, Rv. 274816-07; Sez. 6, n. 45036 del 02/12/2010, Damiano, Rv. 249035-01).3. Il primo motivo, relativo alla qualifica di amministratore di fatto, èmanifestamente infondato e, per plurimi profili, versato in fatto.3.1. Ai sensi dell’art. 2639 cod. civ., la qualifica di amministratore di fattonon richiede l’esercizio di tutti i poteri tipici dell’organo gestorio, essendosufficiente lo svolgimento, in modo significativo, continuativo e non occasionale,di un’apprezzabile attività gestoria o cogestoria, anche in specifici settoridell’attività sociale, purché tale attività riveli l’organico inserimento del soggettonell’assetto societario e l’esercizio di poteri effettivi e non meramente esecutivi(Sez. 5, n. 2514 del 04/12/2023, dep. 2024, Commodaro, Rv. 285881-01; Sez.3, n. 42147 del 15/07/2019, Reale, Rv. 277984-01; Sez. 5, n. 45134 del27/06/2019, Bonelli, Rv. 277540-01). Rilevano, quali indici sintomatici, la direttapartecipazione alla gestione, specie economica, della vita societaria, lageneralizzata identificazione del soggetto nelle funzioni gestorie da parte didipendenti e terzi, l’intervento nella definizione delle strategie d’impresa e nellefasi nevralgiche dell’attività economica, con accertamento costituente valutazionedi fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logicamotivazione.Non è, invece, necessario che il soggetto eserciti tutti i poteri tipicidell'organo di gestione (Sez. 5, n. 35346 del 20/06/2013, Tarantino, Rv. 256534-01; Sez. 5, n. 8479 del 28/11/2016, dep. 2017, Faruolo, Rv. 269101-01).3.2. La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei detti principi.La sentenza impugnata non ha affermato la qualifica di amministratore difatto sulla base della mera presenza di [OSCURATO:PERSONA] nei locali aziendali o del solo ruolodi responsabile della produzione. Essa ha, al contrario, valorizzato una pluralità didati convergenti: le dichiarazioni dei dipendenti che indicavano [OSCURATO:PERSONA] comereferente per produzione, organizzazione del lavoro, ferie, malattie, permessi erapporti operativi; quelle di una dipendente, [OSCURATO:PERSONA], per la qualel'imputato si occupava anche di questioni relative al suo compenso; le dichiarazionidi chi aveva lavorato in amministrazione e aveva riferito che, per fatturare e perevadere ordini, era necessario relazionarsi con lui; le dichiarazioni di clienti efornitori che lo avevano indicato come interlocutore per ordini, preventivi,consegne, fattibilità dei prodotti e continuità delle forniture; le comunicazioniaziendali indirizzate alla sua email, riguardanti cessioni di credito, contratti dimanutenzione e autorizzazioni all’evasione di ordini; il verbale assembleare del 18luglio 2019, nel quale egli era indicato come responsabile dell’intera gestione; lacontinuità operativa del medesimo nucleo produttivo attraverso [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].r.l., I.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.Non è vero, dunque, che la decisione di merito abbia valorizzato la meragestione dell’attività produttiva o un ruolo neutro di capo reparto. [OSCURATO:PERSONA] non ha ravvisato l’amministrazione di fatto nel solo coordinamentodella produzione, ma in una serie coordinata di indici riguardanti la gestione deidipendenti, l’interlocuzione con clienti e fornitori, l’incidenza sulla fatturazione esull’evasione degli ordini, le comunicazioni aziendali e la continuità operativa trapiù società riconducibili all’imputato.La motivazione della Corte di appello si è anche confrontata con l’argomentodifensivo secondo cui [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato soltanto un capo reparto. Talericostruzione è stata ritenuta non credibile alla luce delle dichiarazioni deidipendenti, dei clienti e dei fornitori, nonché della struttura di una piccola impresa,nella quale [OSCURATO:PERSONA], pur privo di carica formale, non risultava sottoposto ad alcunsuperiore per i rapporti con il personale, con i clienti e con i fornitori.La Corte ha altresì spiegato perché la versione del [OSCURATO:PERSONA] (per il qualel'imputato sarebbe stato soltanto un capo del reparto produttivo) fosse recessiva,evidenziando la mancata spiegazione – da parte del [OSCURATO:PERSONA] – della coesistenza,nel medesimo capannone, di più società riferibili al [OSCURATO:PERSONA] e il mancato ricordo,sempre da parte del [OSCURATO:PERSONA], di un’operazione rilevantissima per la [OSCURATO:SOCIETA]. (poi incorporata per fusione nella fallita I.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.),ovvero l’affitto di azienda della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., della quale era amministratoree socio sempre il [OSCURATO:PERSONA].Il ricorso, a fronte di tale articolata motivazione, seleziona alcuni segmentidel materiale istruttorio e li rilegge in senso alternativo, sostenendo che lemedesime circostanze sarebbero compatibili con un mero ruolo produttivo in capoal ricorrente. Si tratta, però, di censura che sollecita una rivalutazione di merito.La Corte territoriale ha invece valorizzato il dato complessivo: [OSCURATO:PERSONA] nonimpartiva soltanto direttive tecniche sulla produzione, ma era il referente effettivodi dipendenti, clienti e fornitori, interveniva nella gestione degli ordini, nellafatturazione, nelle vendite di macchinari e nella continuità delle fornituresovraordinata da cui prendere direttive.3.3. Non è fondata neppure la prospettazione che invoca la disciplina delconcorso dell’extraneus.L’argomento – a ben vedere – presuppone ciò che il ricorso intendedimostrare, ossia che [OSCURATO:PERSONA] fosse estraneo all’organizzazione gestoria dellasocietà fallita. Una volta, invece, che i giudici di merito hanno accertato, conmotivazione non manifestamente illogica, la qualifica di amministratore di fatto,[OSCURATO:PERSONA] non può ritenersi estraneo al reato proprio, ma intraneus di fatto, cometale tenuto agli obblighi inerenti alla gestione societaria. La giurisprudenza, delresto, afferma che chi assume la qualifica di amministratore di fatto è gravato, neilimiti dell’accertamento concreto della sua ingerenza gestoria, dei doveridell’amministratore formale e risponde dei fatti penalmente rilevanti quandoricorrano gli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie (Sez. 5, n. 7723 del29/11/2023, dep. 2024, Pg c/ Melchionda, Rv. 285982-01; Sez. 5, n. 2514 del04/12/2023, dep. 2024, Commodaro, Rv. 285881-01).3.4. I principi richiamati dal ricorso in tema di responsabilità da meraposizione sono, dunque, corretti in astratto, ma non conducono all’accoglimentodel motivo. Essi valgono a escludere automatismi fondati sulla sola carica, ancheformale, o sul solo mancato esercizio di doveri di controllo; non impediscono,invece, di affermare la responsabilità quando la qualifica gestoria di fatto siadesunta da una pluralità di elementi sintomatici e quando le condotte contestatesi collochino proprio nei settori nei quali il soggetto esercitava poteri effettivi, comeavvenuto nel caso in esame, nel quale tali elementi sono stati individuati nellagestione quotidiana dei rapporti produttivi, commerciali e organizzativi dellasocietà, con poteri anche dispositivi esercitati senza che l'imputato dovesse darconto ad alcuno.Trattasi, in definitiva, di una motivazione congrua e conforme ai detti principidi diritto.4. Il secondo motivo, relativo alla bancarotta fraudolenta patrimoniale perdistrazione dei carrelli elevatori, è manifestamente infondato.4.1. La Corte territoriale ha accertato che i detti beni risultavano dal librocespiti e dalle fatture di acquisto, non erano stati rinvenuti in sede di inventario enon risultava acquisito alcun corrispettivo o utile per la massa. Il ricorrentecontrappone a tale accertamento la tesi della vetustà o dismissione dei beni,richiamando le dichiarazioni del teste Fontanini, ma non indica alcun dato decisivo,trascurato o travisato, da cui risulti una destinazione lecita, una regolarerottamazione, una cessione con corrispettivo o comunque il rientro di un’utilità nelpatrimonio sociale.4.2. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che integra il delitto dibancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione anche la dismissione di beniobsoleti, ove essi siano distaccati dal patrimonio sociale senza utile o corrispettivo,poiché anche beni di consistenza economica minima o ridottissima possonocostituire garanzia per i creditori, in mancanza di prova contabile di un valore paria zero (Sez. 5, n. 31680 del 03/06/2021, dep. 13/08/2021, Montorsi, Rv. 281768-01; Sez. 5, n. 8921 del 11/01/2022, dep. 16/03/2022, Perego, Rv. 283124-01).Non è quindi decisiva, di per sé, la dedotta vetustà dei carrelli. Ciò che rilevaè che essi erano beni sociali, risultavano dalla documentazione contabile, avevanocomunque un valore indicato in imputazione, non sono stati rinvenuti e non è stataofferta alcuna giustificazione documentata della loro uscita dal patrimonio sociale.4.3. È infondata anche la censura relativa al mancato accertamento di unospecifico atto dispositivo compiuto da [OSCURATO:PERSONA]. Il motivo ripropone la tesidell’estraneità dell'imputato alla effettiva gestione della società, già disattesa inrelazione al primo motivo.Come detto, la Corte territoriale ha accertato, con motivazione esente davizi, che il [OSCURATO:PERSONA] era amministratore di fatto e, in particolare, che gestiva propriol’area produttiva, i macchinari, i rapporti con i dipendenti e i rapporti commerciali;ha altresì valorizzato la dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA], impiegataamministrativa della fallita, secondo cui era stato [OSCURATO:PERSONA] a occuparsi della venditadi macchinari della società in un periodo di crisi di liquidità. In tale contesto, laresponsabilità non è stata desunta da una mera carica formale o dal solo datodocumentale, ma dal detto inserimento organico e continuativo dell’imputato nelsettore aziendale cui i beni strumentali afferivano e dalla valorizzazione delladichiarazione della menzionata teste.La doglianza, pertanto, si risolve nella richiesta di rivalutare il significatoprobatorio del mancato rinvenimento dei beni e delle dichiarazioni testimoniali,5. Anche il terzo motivo, relativo al dolo della bancarotta fraudolentadocumentale, è infondato.5.1. La Corte di appello ha correttamente distinto tra la bancarottadocumentale specifica, connotata dallo scopo di procurare a sé o ad altri uningiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori, e la bancarotta documentalegenerica, integrata dalla tenuta delle scritture in modo tale da non renderepossibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari. Ha quindiritenuto integrata quest’ultima ipotesi, richiamando le anomalie indicate dallacuratrice, ovvero: registrazioni attive prive di documentazione giustificativa, valoridi magazzino falsati, ordini evasi e non fatturati, posizioni debitorie non riscontratein sede di insinuazione al passivo.È esatto che la bancarotta fraudolenta documentale generica richiede il dologenerico, consistente nella coscienza e volontà dell’irregolare tenuta dellescritture, con la consapevolezza che tale modalità di tenuta renda impossibile oparticolarmente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio o del movimento degliaffari. Non è invece necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori,proprio delle condotte di sottrazione, distruzione o occultamento sorrette dallafinalità indicata dalla prima parte dell’art. 216, comma primo, n. 2, legge fall. Lagiurisprudenza distingue, infatti, le diverse ipotesi di bancarotta documentale ericonduce la fattispecie generica al dolo generico; resta fermo che il dolo non puòessere presunto dal mero disordine contabile, dovendo essere inferito da elementiconcreti.5.2. La sentenza impugnata, pur con formula sintetica, non ha affermato cheil dolo sia automaticamente desumibile dalla mera qualifica. Essa ha collegato laresponsabilità del [OSCURATO:PERSONA] alla sua accertata posizione di amministratore di fatto,alla sua esperienza nella gestione societaria, all’inserimento nella concretaoperatività della società e alla natura delle irregolarità, le quali non attenevano aun settore contabile del tutto separato dalla sua sfera di intervento, ma investivanoprofili strettamente connessi alla produzione, agli ordini, ai rapporti con clienti efornitori, ai valori di magazzino e alla fatturazione.Il complesso degli accertamenti valorizzati dai giudici di merito consente dirilevare, in particolare, che le anomalie documentali non riguardavano soltantoadempimenti formali riservati alla [OSCURATO:PERSONA], ma anche ordini evasi e non fatturati (e,dunque, verosimilmente trattati “in nero”), rimanenze di magazzino nonambiti nei quali è stato ritenuto ampiamente provato l’intervento del [OSCURATO:PERSONA].Il ricorso isola la contabilità come se si trattasse di un compartointegralmente estraneo all’imputato, senza confrontarsi con il dato valorizzato daigiudici di merito, e cioè che le dette anomalie di registrazione riguardavano settoriin relazione ai quali dominus era il [OSCURATO:PERSONA].I principi evocati dalla difesa, in particolare quelli relativi alla responsabilitàdell’amministratore formale o del prestanome, non impongono una diversaconclusione. La giurisprudenza afferma, con riguardo all’amministratore soloformale, che la responsabilità per bancarotta documentale generica non puòderivare automaticamente dalla carica, ma richiede la rappresentazione dellasignificativa possibilità dell’alterazione fraudolenta della contabilità e il mancatoesercizio dei poteri-doveri di vigilanza (così Sez. 5, n. 44666 del 04/11/2021, LaPorta, Rv. 282280-01): principio che è diretto a evitare responsabilità oggettive,ma che non esclude la possibilità di desumere il dolo, per contro, da un concretocoinvolgimento gestorio e da plurimi elementi sintomatici.5.3. Nel caso di specie, come detto, la Corte di appello ha ritenuto Govettonon un prestanome ignaro o un soggetto marginale, bensì il dominus operativodella società, stabilmente inserito nei rapporti produttivi e commerciali e coinvoltoanche nei flussi informativi rilevanti per la fatturazione e la gestione degli ordini.La motivazione, dunque, consente di ritenere non manifestamente illogical’inferenza del dolo generico richiesto dalla fattispecie documentale accertata.6. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 05/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLuciano [OSCURATO:PERSONA]