CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 43833/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, tramite il difensore di fiducia, avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Bari, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato, nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 168, primo comma, n. 1), cod. pen., il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con sentenza del Tribunale di Bari, sezione distaccata di Acquaviva delle Fonti, pronunciata il 5 ottobre 2010, irrevocabile dal 31 ottobre 2010. Nell'unico motivo il ricorrente deduce violazione di legge. La Corte di appello avrebbe violato il principio di 'diritto, affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudice dell'esecuzione non potrebbe revocare il beneficio della sospensione condizionale ove la causa dì revoca fosse già documentalmente nota al giudice della cognizione; nella 'specie, la causa di revoca, ossia la commissione, nel quinquennio, di altro delitto sanzionato con pena detentiva, era immediatamente rilevabile dal giudice che aveva accertato il delitto stesso (la Corte di appello di Bari, che aveva pronunciato la sentenza 21 giugno 2018, irrevocabile dal 9 luglio 2019), il cui omesso intervento non avrebbe potuto sanarsi in sede esecutiva. 2. In esito al preliminare esame presidenziale il ricorso è stato rimesso a questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591, comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen. 3., Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché manifestamente infondato. Il principio di diritto, in ricorso richiamato, risalente a Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015, Longo, Rv. 264381-01, riguarda il caso .della sospensione condizionale della pena ab origine illegittimamente concessa, ossia concessa in violazione dell'art. 164, quarto comma, cod. pen., che ne vieta, salva un'ipotesi particolare, la reiterazione. In un caso del genere, l'art. 168, terzo comma, cod. pen. abilita il giudice dell'esecuzione ad emendare l'oggettivo errore, ma le Sezioni Unite hanno coordinato tale regola con il principio d'intangibilità del giudicato, stabilendo che il rimedio in executivis possa essere esperito solo se la condanna ostativa già non risultasse dagli atti del giudizio di cognizione; diversamente, l'errore avrebbe potuto, e dovuto, essere corretto all'interno del sistema delle impugnazioni. Il caso in esame è diverso. La sospensione condizionale, oggetto della sentenza del Tribunale di Bari, sezione distaccata di Acquaviva delle Fonti, pronunciata il 5 ottobre 2010, irrevocabile dal 31 ottobre 2010, è stata regolarmente disposta, ma è intervenuta una causa di decadenza, integrata da un fatto sopravvenuto, idoneo a provocarla in base all'art. 168, primo comma, cod. pen.; in particolare, il condannato, nel quinquennio successivo .all'irrevocabilità del titolo, ha commesso un delitto per cui gli è stata inflitta una pena detentiva non sospesa (n. 1 del primo comma, prima ipotesi). Nel caso in esame si è di fronte, dunque, ad una fattispecie di revoca obbligatoria, e dì diritto, della sospensione condizionale della pena, cui il giudice dell'esecuzione deve procedere a prescindere dal fatto che la sussistenza della causa di revoca fosse, o meno, rilevabile dagli atti in possesso del giudice della cognizione che ebbe ad accertare il delitto integrante la causa stessa; giudice, quest'ultimo, semplicemente facoltizzato alla revoca (Sez. 1 n. 14853 del 12/02/2020, Jandoubi, Rv. 279053-01; Sez. 1, n. 34237 del 29/05/2015, Are, Rv. 264156-01). E la revoca deve essere decretata anche ove il cumulo delle pene inflitte con le due decisioni rientri nei limiti che avrebbero consentito la reiterazione della misura, poiché la valutazione di meritevolezza ai fini della reiterazione compete al solo giudice di cognizione (da ultimo, Sez. 1, n. 11612 del 25/02/2021, Ahmetovic, Rv. 280682-01). 4. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di curo tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 01/0