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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 36786/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30 giugno 1961 Avverso l'ordinanza del Tribunale di L'Aquila del 12 marzo 2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso FATTO E DIRITTO rilevato che con il provvedimento indicato in epigrafe il Tribunale di l'Aquila, decidendo sul riesame proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza resa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avezzano in data 15 febbraio 2021, ha parzialmente confermato il provvedimento impugnato, validando la ritenuta gravità indiziaria ascritta all'Attili limitatamente a quattro delle sette imputazioni provvisorie allo stesso ascritte e originariamente ritenute dal Giudice della misura ( i falsi ideologici di cui ai capi 3, 4, 17 e 21, commessi nella sua qualità di segretario generale del Comune di Celano), modificando, per l'effetto, la misura applicata e in particolare sostituendo agli arresti domiciliari in origine disposti, la sospensione dell'indagato dall'esercizio di pubblico ufficio o servizio alle dipendenze della pubblica amministrazione e da tutte le attività inerenti per la durata di sei mesi. rilevato che avverso la suddetta decisione ha proposto ricorso l'indagato per il tramite del difensore d'ufficio affidando l'impugnazione a due diversi motivi, declinati lamentando violazione di legge riferita agli artt. 111 Cost e 274 cod. proc. pen. lettera c) nonché vizio di motivazione e contastando, con la prima doglianza il giudizio afferente la gravità indiziaria e con la seconda la ritenuta concretezza e attualità del pericolo di reiterazione di analoghe condotte illecite posto a fondamento della misura applicata; rilevato, inoltre, che con dichiarazione del 16 giugno 2021, acquisita in atti, il ricorrente ha ritualmente rinunziato al ricorso; ritenuto che tanto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. ritenuto, infine, che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per rinuncia all'impugnazione - non fondata sull'emersione di nuovi elementi atti a determinare la sopravvenuta carenza di interesse - consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, in quanto l'art. 616 cod.proc.pen., nello stabilire l'applicazione di detta sanzione, non distingue tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità e che alla relativa determinazione si provvede in via equitativa nei termini precisati in dispositivo; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per rinuncia e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 23/06/2021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] - na Petru llis r/OLC JiCYki

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30 giugno 1961 Avverso l'ordinanza del Tribunale di L'Aquila del 12 marzo 2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso FATTO E DIRITTO rilevato che con il provvedimento indicato in epigrafe il Tribunale di l'Aquila, decidendo sul riesame proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza resa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avezzano in data 15 febbraio 2021, ha parzialmente confermato il provvedimento impugnato, validando la ritenuta gravità indiziaria ascritta all'Attili limitatamente a quattro delle sette imputazioni provvisorie allo stesso ascritte e originariamente ritenute dal Giudice della misura ( i falsi ideologici di cui ai capi 3, 4, 17 e 21, commessi nella sua qualità di segretario generale del Comune di Celano), modificando, per l'effetto, la misura applicata e in particolare sostituendo agli arresti domiciliari in origine disposti, la sospensione dell'indagato dall'esercizio di pubblico ufficio o servizio alle dipendenze della pubblica amministrazione e da tutte le attività inerenti per la durata di sei mesi. rilevato che avverso la suddetta decisione ha proposto ricorso l'indagato per il tramite del difensore d'ufficio affidando l'impugnazione a due diversi motivi, declinati lamentando violazione di legge riferita agli artt. 111 Cost e 274 cod. proc. pen. lettera c) nonché vizio di motivazione e contastando, con la prima doglianza il giudizio afferente la gravità indiziaria e con la seconda la ritenuta concretezza e attualità del pericolo di reiterazione di analoghe condotte illecite posto a fondamento della misura applicata; rilevato, inoltre, che con dichiarazione del 16 giugno 2021, acquisita in atti, il ricorrente ha ritualmente rinunziato al ricorso; ritenuto che tanto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. ritenuto, infine, che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per rinuncia all'impugnazione - non fondata sull'emersione di nuovi elementi atti a determinare la sopravvenuta carenza di interesse - consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, in quanto l'art. 616 cod.proc.pen., nello stabilire l'applicazione di detta sanzione, non distingue tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità e che alla relativa determinazione si provvede in via equitativa nei termini precisati in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per rinuncia e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 23/06/2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] - na Petru llis r/OLC JiCYki