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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 maggio 2026

Cassazione n. 23148/2026

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nza del 23/09/2025 della Corte di appello di Palermodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTORilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Palermo haconfermato la condanna, tra l’altro, della Varia per i reati ascritti ai capi da 1) a5) dell’imputazione;[OSCURATO:PERSONA] che, con il primo motivo, la ricorrente deduce violazione dilegge processuale e vizio di motivazione rispetto ai capi 3), 4) e 5) della rubrica,afferenti, rispettivamente, detenzione di arma abusiva, ricettazione e detenzioneabusiva di munizioni;Premesso, quanto alla prima parte del motivo, che la Varia contesta conesso la propria responsabilità per il reato di detenzione illegale di arma,evidenziando che la motivazione sarebbe carente non essendo stato accertato néun minimo di permanenza della stessa né che fosse sua, perché l’armadio potevaessere usato anche da altri soggetti, dato che abitava in quella casa con i cinquefigli;[OSCURATO:PERSONA] detto motivo inammissibile, sia perché in parte assolutamentegenerico, sia perché non considera che la ragione per la quale la presenzadell’arma nell’armadio è stata ritenuta decisiva per la responsabilità dellaricorrente è che la sua difesa, in sede di gravame, aveva affermato che la stessaera nascosta sotto il pavimento;Ritenute, a fronte della presenza dell’arma nell’armadio dell’imputataassolutamente congetturali le ricostruzioni alterative prospettate, tra le quali,peraltro, quella della coabitazione con altre persone è un elemento di fatto chenon emerge dalle pronunce di merito;[OSCURATO:PERSONA] che, inoltre, il motivo è manifestamente infondato anche nellasua seconda parte, laddove assume che per la ricettazione serva la prova delfurto quale delitto presupposto, essendo stato più volte affermato il principio peril quale il possesso di un'arma clandestina integra di per sé la prova del delitto diricettazione, poiché l'abrasione della matricola, che priva l'arma medesima dinumero e dei contrassegni di cui all'art. 11 legge 18 aprile 1975, n. 110, essendochiaramente finalizzata ad impedirne l'identificazione, dimostra, in mancanza dielementi contrari, il proposito di occultamento del possessore e laconsapevolezza della provenienza illecita dell'arma (Sez. 1, n. 2678 del[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2026, D., Rv. 289303);[OSCURATO:PERSONA] che, mediante il secondo motivo, l’imputata denuncial’eccessività del trattamento sanzionatorio rispetto alla determinazione dellapena base al di sopra del minimo edittale;[OSCURATO:PERSONA] detto motivo generico in quanto privo di qualsivoglia confronto conla (peraltro congrua) motivazione della decisione impugnata (Sez.

U, n. 8825 del27/10/2016, dep. 2027, Rv. 268822), la quale ha evidenziato che ladeterminazione della pena, pur in misura lievemente superiore al minimo, èproporzionata al disvalore complessivo del fatto, stante l’obiettiva gravità dellacondotta atteso che il furto di energia elettrica era funzionale alla coltivazione dipiante di cannabis;[OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, conla condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sommadi euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 20 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRosaria [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nza del 23/09/2025 della Corte di appello di Palermodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTORilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Palermo haconfermato la condanna, tra l’altro, della Varia per i reati ascritti ai capi da 1) a5) dell’imputazione;[OSCURATO:PERSONA] che, con il primo motivo, la ricorrente deduce violazione dilegge processuale e vizio di motivazione rispetto ai capi 3), 4) e 5) della rubrica,afferenti, rispettivamente, detenzione di arma abusiva, ricettazione e detenzioneabusiva di munizioni;Premesso, quanto alla prima parte del motivo, che la Varia contesta conesso la propria responsabilità per il reato di detenzione illegale di arma,evidenziando che la motivazione sarebbe carente non essendo stato accertato néun minimo di permanenza della stessa né che fosse sua, perché l’armadio potevaessere usato anche da altri soggetti, dato che abitava in quella casa con i cinquefigli;[OSCURATO:PERSONA] detto motivo inammissibile, sia perché in parte assolutamentegenerico, sia perché non considera che la ragione per la quale la presenzadell’arma nell’armadio è stata ritenuta decisiva per la responsabilità dellaricorrente è che la sua difesa, in sede di gravame, aveva affermato che la stessaera nascosta sotto il pavimento;Ritenute, a fronte della presenza dell’arma nell’armadio dell’imputataassolutamente congetturali le ricostruzioni alterative prospettate, tra le quali,peraltro, quella della coabitazione con altre persone è un elemento di fatto chenon emerge dalle pronunce di merito;[OSCURATO:PERSONA] che, inoltre, il motivo è manifestamente infondato anche nellasua seconda parte, laddove assume che per la ricettazione serva la prova delfurto quale delitto presupposto, essendo stato più volte affermato il principio peril quale il possesso di un'arma clandestina integra di per sé la prova del delitto diricettazione, poiché l'abrasione della matricola, che priva l'arma medesima dinumero e dei contrassegni di cui all'art. 11 legge 18 aprile 1975, n. 110, essendochiaramente finalizzata ad impedirne l'identificazione, dimostra, in mancanza dielementi contrari, il proposito di occultamento del possessore e laconsapevolezza della provenienza illecita dell'arma (Sez. 1, n. 2678 del[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2026, D., Rv. 289303);[OSCURATO:PERSONA] che, mediante il secondo motivo, l’imputata denuncial’eccessività del trattamento sanzionatorio rispetto alla determinazione dellapena base al di sopra del minimo edittale;[OSCURATO:PERSONA] detto motivo generico in quanto privo di qualsivoglia confronto conla (peraltro congrua) motivazione della decisione impugnata (Sez. U, n. 8825 del27/10/2016, dep. 2027, Rv. 268822), la quale ha evidenziato che ladeterminazione della pena, pur in misura lievemente superiore al minimo, èproporzionata al disvalore complessivo del fatto, stante l’obiettiva gravità dellacondotta atteso che il furto di energia elettrica era funzionale alla coltivazione dipiante di cannabis;[OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, conla condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sommadi euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 20 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRosaria [OSCURATO:PERSONA]
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