CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 7 marzo 2025
Cassazione n. 23731/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lla Corte di appello di Messina; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto dei ricorsi; udite le conclusioni del difensore dei ricorrenti, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Messina confermava la pronuncia emessa il 10/11/2023 dal locale Tribunale, con la quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati giudicati colpevoli del delitto di cui agli artt. 110 cod. pen., 11, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74.2. Propongono congiunto ricorso per cassazione i due imputati, deducendo i seguenti motivi: - mancanza e/o illogicità e/o contraddittorietà della motivazione. La Corte di appello avrebbe confermato la condanna con argomento viziato, riconoscendo una condotta idonea a rendere più difficile una eventuale procedura esecutiva, laddove la contestazione avrebbe ad oggetto una condotta idonea a rendere inefficace la procedura stessa. La sentenza, ancora, non considererebbe che la vendita dell'immobile ad un prezzo considerevole, come nel caso di specie, evidenzierebbe la mancanza di qualunque carattere fraudolento. Infine, la Corte di appello non avrebbe valutato che l'atto medesimo non sarebbe potuto sfuggire (né sarebbe sfuggito) ai controlli dell'ente impositore, così dovendosi escludere qualsiasi intento fraudolento e, dunque, il dolo del reato; - mancanza di motivazione con riguardo alle note difensive depositate all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Il mancato esame di queste note determinerebbe la nullità della sentenza, per evidente violazione del diritto di difesa. [OSCURATO:PERSONA] 3. I ricorsi risultano manifestamente infondati. 4. Con riguardo al primo motivo, ed al primo argomento sollevato, la Corte osserva che nessun vizio di motivazione può essere riscontrato nella sentenza di appello; in particolare, non può condividersi la tesi secondo cui gli imputati sarebbero stati condannati per una condotta diversa da quella contestata. 4.1. In disparte il fatto che nessuna questione è posta quanto ad un'eventuale violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, il Collegio evidenzia che i due ricorrenti sono stati ritenuti colpevoli - in primo ed in secondo grado - della medesima condotta contestata in rubrica, ai sensi dell'art. 11, d. Igs. n. 74 del 2000, ossia di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte. La Corte di appello, in particolare, ha evidenziato che la vendita di due immobili, dalla "[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]." alla "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", doveva ritenersi operazione certamente volta, sotto il profilo oggettivo, a "vanificare in tutto od in parte, o comunque rendere più difficile, una eventuale procedura esecutiva nei confronti della società alienante", gravata da un debito erariale superiore ad 800mila euro. 4.2. Nessuna difformità può dunque essere riscontrata rispetto al capo di imputazione, nel quale. si contesta - nei medesimi termini - un atto fraudolento volto a "rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva" per l'importo citato. 4.3. Inammissibile, perché di puro merito e sottratto alla valutazione del Giudice di legittimità, è poi l'ulteriore argomento sviluppato nel primo motivo delcomune ricorso, in forza del quale la Corte di appello non avrebbe valutato il "prezzo considerevole" della compravendita, tale da escluderne il carattere fraudolento. 4.3.1. Premesso che questa considerazione risulta del tutto apodittica, non specificando quale eventuale nesso sussisterebbe tra tale carattere ed il prezzo corrisposto, la Corte osserva comunque che il motivo non si confronta affatto con i numerosi indici di fraudolenza evidenziati dalla Corte di appello, in doppia conforme con la pronuncia di primo grado, così facendo mancare al comune ricorso un essenziale requisito di ammissibilità. 4.3.2. La sentenza impugnata, in particolare, ha sottolineato che: a) i soci dell'alienante e dell'acquirente erano i medesimi, ossia i fratelli [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] quale legale rappresentante dell'alienante e [OSCURATO:PERSONA] socio accomandatario della stessa; quest'ultimo, inoltre, legale rappresentante dell'acquirente); b) le due società avevano agito in piena operatività, atteso che, dopo la stipula della compravendita dei due immobili, l'acquirente aveva continuato a svolgere la medesima attività della venditrice (vendita al dettaglio di mobili da arredamento), utilizzando proprio gli immobili acquisiti; c) le cartelle esattoriali erano state emesse e notificate in data precedente al rogito notarile. In forza di questi elementi oggettivi, che i ricorsi non contestano affatto, i Giudici del merito hanno dunque concluso, con motivazione del tutto adeguata e priva di ogni vizio logico, che gli imputati avevano così voluto mettere al riparo dalla procedura di riscossione i cespiti immobiliari destinati all'esercizio dell'impresa, mantenendone comunque la piena disponibilità e continuando a svolgervi la medesima attività, senza alcuna soluzione. 4.3.3. Dal che, evidentemente, anche il profilo soggettivo del reato, attesa l'assenza di un qualunque ipotetico, ulteriore e difforme interesse economico sotteso all'operazione, del quale non è stata neppure dedotta l'eventuale rappresentazione al Giudice del merito. 4.3.4. Con specifico riguardo a quest'ultimo profilo, peraltro, non può essere condivisa la considerazione difensiva secondo cui l'atto in esame non sarebbe mai sfuggito all'Agenzia delle entrate, così da escludere il profilo soggettivo del delitto di cui all'art. 11, d. Igs. n. 74 del 2000. La giurisprudenza di questa Corte, con indirizzo del tutto costante, ha infatti affermato che, ai fini della configurabilità del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, avente natura di fattispecie di pericolo concreto, è necessario che gli atti simulati o fraudolenti posti in essere per occultare i beni propri o altrui onde sottrarsi al pagamento del debito tributario risultino idonei a rendere inefficace, in tutto o in parte, la procedura di riscossione coattiva, alla stregua di un giudizio "ex ente" che valuti la sufficienza della consistenza del patrimonio del contribuente in rapporto alla pretesa 3dell'Erario (per tutte, Sez. 3, n. 26095 del 21/5/2025, Lalli, Rv. 288489; Sez. 3, n. 46975 del 24/5/2018, F., Rv. 274066). 4.4. La prima censura, pertanto, risulta manifestamente infondata. 5. Alle stesse conclusioni, di seguito, il Collegio giunge ancl-t quanto al • .4» secondo motivo di impugnazione. 5.1. Se è vero, infatti, che la sentenza di appello non dà conto delle note difensive depositate dalla difesa all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], è altresì certo che la relativa censura risulta priva di ogni specificità. In particolare, non è riportato il contenuto di questa memoria, né (e soprattutto) il rilievo dei relativi argomenti con riguardo alla motivazione della sentenza impugnata, così che non è offerto a questa Corte alcun elemento valutabile in ordine all'eventuale capacità demolitoria delle note medesime in rapporto alle ragioni poste dai Giudici del merito a fondamento della condanna. 6. I ricorsi, pertanto, debbono essere dichiarati inammissibili. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ri P.Q.MDepositata in Cancelleria oggi, 26 61U. 2026 [OSCURATO:PERSONA] Dow.ss lisabet Jts. rabito to-